Il CommentoCivile

Il "carried interest" e i requisiti di applicabilità

Nella prassi di settore del private equity e del venture capital, con l'espressione carried interest si intende fare riferimento a specifiche forme di incentivo riconosciute ai manager (siano essi amministratori o dipendenti) che operino quali gestori o coadiutori nella gestione di fondi, società di investimento ed in generale organismi di investimento collettivo del risparmio, essenzialmente parametrate sulla base dei risultati complessivi e delle performances fatte registrare dalle relative attività di investimento.

di Daniela Ruggiero*

Nella prassi di settore del private equity e del venture capital, con l'espressione carried interest si intende fare riferimento a specifiche forme di incentivo riconosciute ai manager (siano essi amministratori o dipendenti) che operino quali gestori o coadiutori nella gestione di fondi, società di investimento ed in generale organismi di investimento collettivo del risparmio, essenzialmente parametrate sulla base dei risultati complessivi e delle performances fatte registrare dalle relative attività di investimento.

In linea generale, in passato vigeva incertezza sull'esatto inquadramento dei proventi di tali incentivi; incertezza determinata dalla duplice posizione di amministratore e socio del soggetto interessato. Stante il principio di attrattività dei redditi di lavoro (o assimilati), i proventi in questione potevano essere visti quale performance fee e, pertanto, qualificati come voce incentivante di remunerazione, da tassarsi, appunto, quale reddito di lavoro (o assimilati) con aliquota IRPEF ordinaria.

Il legislatore italiano è intervenuto con il D.L. 50 del 2017, introducendo una qualificazione presuntiva del carried interest: una volta definito l'ambito applicativo della norma (sotto il profilo oggettivo e soggettivo), al ricorrere di determinati requisiti essenziali, i proventi derivanti dal godimento o dalla cessione degli strumenti finanziari rafforzati attribuiti ai manager si presumono redditi di capitale o diversi, con la conseguente tassazione con ritenuta a titolo d'imposta o imposta sostitutiva del 26%, anziché l'ordinaria aliquota IRPEF progressiva di cui al precedente paragrafo.

L'ambito applicativo

• sotto il profilo soggettivo, la norma riguarda gli investitori che abbiano un rapporto di lavoro dipendente o assimilato (dipendenti e amministratori) con le società, enti o società di gestione dei fondi da essi partecipate o con "soggetti ad essi legati da un rapporto diretto o indiretto di controllo o gestione";
• dal punto di vista oggettivo, i proventi (carried interest) in oggetto sono quelli relativi ad azioni, quote o strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati emessi dalla società partecipata dall'investitore/amministratore.

Per quanto la norma non contenga una definizione di diritti patrimoniali rafforzati, la si può individuare indirettamente dai requisiti e dalle condizioni previste per la qualificazione dei relativi proventi e dalla relazione illustrativa che rimanda alla prassi di settore, per cui questi strumenti rappresentano in genere diritti a ricevere maggiori quote (carried interest) dell'utile complessivo degli investimenti, subordinate al raggiungimento di determinati obiettivi di risultato e postergate al fatto che la generalità degli altri investitori abbia incassato la restituzione del capitale investito e un rendimento minimo (hurdle rate).

Inoltre, nonostante la norma prenda le mosse dal settore del private equity, la stessa non è limitata all'operatività dei Fondi e delle Società in ambito strettamente finanziario, ma può trovare applicazione anche a strumenti di analoga struttura emessi in altri settori, ad esempio quello industriale.

I requisiti per l'applicazione della disciplina

Una volta verificato l'ambito applicativo, il riconoscimento della qualificazione quali redditi di capitale o diversi di natura finanziaria è subordinato al ricorrere di tre requisiti essenziali
1) l'effettuazione di un investimento di ammontare minimo;
2) la maturazione successiva ed eventuale del provento, subordinata alla restituzione agli altri soci del capitale investito ed all'attribuzione di un rendimento minimo;
3) un periodo di detenzione minimo.

L'ammontare minimo dell'investimento

Per quanto riguarda il primo di essi, relativo all'investimento minimo, un elemento di differenziazione risiede nella natura delle strutture di investimento, atteggiandosi diversamente a seconda se esse siano configurate come fondi o come società.

Nel caso specifico di società o enti, l'impegno di investimento complessivo di tutti i manager (amministratori e dipendenti) deve comportare un esborso effettivo maggiore o uguale all'1% del patrimonio netto della società.

L'investimento in questione deve inoltre comportare un esborso effettivo, da intendersi come esborso monetario che esponga il singolo manager al rischio di perdita.

Per la verifica del raggiungimento dell'1%, è opportuno fare riferimento all'investimento complessivo di tutti i manager rispettivamente al momento della sottoscrizione o dell'acquisto, restando ferma la condizione necessaria dell'esborso effettivo.

La base di calcolo può variare anche in funzione di investimenti effettuati successivamente con sottoscrizioni o acquisti anche da parte di soggetti diversi dai manager; in questo caso, i manager devono (entro la chiusura dell'esercizio) adeguare i propri investimenti per mantenere la percentuale dell'1%.

In altri termini, la base di commisurazione dell'investimento minimo è condizionata anche da investimenti posti successivamente in essere – mediante sottoscrizione di quote/azioni in sede di aumento di capitale sociale o acquisto di partecipazione societarie - da altri soggetti, diversi dai manager. Ciò comporterà per i manager la necessità di adeguare i propri investimenti al fine di raggiungere la percentuale dell'1 per cento del nuovo valore economico del patrimonio netto.

L'investimento può anche esse "indiretto" e "pertanto, comprende anche le quote di carried interest detenute da una società partecipata dal manager (laddove la partecipazione non sia totalitaria) in misura proporzionale alla percentuale di partecipazione, fermo restando il rispetto della condizione relativa all'esborso effettivo" (circolare 25/2017).

La Postergazione

Il secondo requisito richiede che la distribuzione dei carried interest sia subordinata al riconoscimento ai soci del rimborso del capitale investito e di un rendimento minimo (hurdle rate), unitamente alla postergazione della remunerazione spettante ai titolari dei diritti patrimoniali rafforzati.

Dato il riferimento alla generalità dei soci, si devono considerare compresi nell'ambito applicativo della norma anche gli strumenti finanziari senza diritti patrimoniali rafforzati detenuti dai manager (amministratori e dipendenti), che, in quanto investitori ordinari, possono ricevere la remunerazione ordinaria dell'investimento come gli altri soci o partecipanti. In particolare, di prassi, l'extra-rendimento viene riconosciuto ai manager solo dopo che tutti gli investitori (compresi gli stessi manager con diritti patrimoniali rafforzati) abbiano ricevuto il rimborso del capitale e il rendimento minimo; prima della maturazione dell'hurdle rate, quindi, i manager hanno lo stesso trattamento degli altri investitori e questo porta a ritenere che la condizione di differimento dell'utile riguardi solo l'extra-rendimento e non il rendimento ordinario riconosciuto a tutti gli investitori.

L'holding period

Per quanto riguarda il requisito temporale, la norma richiede anche un c.d. holding period, ossia un periodo minimo di detenzione degli strumenti finanziari con diritti patrimoniali rafforzati, uguale o maggiore a 5 anni.

L'holding period risponde all'esigenza di garantire una convergenza di interessi tra i manager e gli altri investitori per un periodo significativo di durata dell'investimento. Il vincolo quinquennale riguarda anche gli strumenti finanziari sia con sia senza diritti patrimoniali rafforzati che concorrono al raggiungimento della percentuale dell'1%, quindi la dismissione anche di strumenti finanziari senza diritti patrimoniali rafforzati può comportare il venire meno del requisito temporale di detenzione. Il periodo di detenzione decorre dalla data di ogni singola sottoscrizione.

In caso di decesso, per il computo dei 5 anni vale anche il periodo di possesso da parte degli eredi. Altro caso di deroga è quello del cambio di controllo o di sostituzione del soggetto gestore, ipotesi riferibile sia ai Fondi sia alle società in operazioni straordinarie in cui i manager dismettano i loro investimenti: ad esempio, nel caso in cui i manager dismettano le proprie partecipazioni insieme al trasferimento del controllo della società partecipata o anche nel caso in cui i manager cedano la partecipazione nella società di cui è trasferito il controllo tramite un proprio veicolo societario che dopo la cessione distribuisce gli utili o viene liquidato.

Altre ipotesi di dismissioni prima del decorso dei 5 anni diverse da quelle considerate comportano invece la perdita del requisito temporale di detenzione.

Analogamente, nel caso in cui ad esempio un manager sia sostituito con un nuovo manager quest'ultimo non può sommare al proprio l'holding period del suo predecessore.

Il requisito dell'holding period non preclude peraltro la percezione dei carried interest prima della conclusione del quinquennio, nel senso che anche prima del decorso dei 5 anni è possibile la loro corresponsione e qualificazione come redditi di capitale o diversi di natura finanziaria (anche ai fini della tassazione applicabile da parte della SGR od altre società ed enti sostituti di imposta); in seguito, se gli strumenti dovessero essere dismessi prima dei 5 anni, dovrà essere rivista la loro qualificazione fiscale e corrisposta dai manager l'eventuale maggiore imposta

La sussistenza di tali requisiti attribuisce per legge al provento la natura finanziaria indipendentemente da qualsiasi collegamento con l'attività svolta dagli amministratori e dipendenti presso l'OICR, la società o l'ente partecipati (o presso società od enti collegati o controllati dalle prime).

Anche la presenza di clausole particolari, come ad esempio clausole di leavership (che riconoscono alla società un diritto di riscatto delle partecipazioni nel caso dovesse venire meno il rapporto di lavoro con l'amministratore o dipendente) non assumono specifica rilevanza, in quanto al verificarsi delle condizioni di legge i carried interest si qualificano comunque come redditi di capitale o diversi di natura finanziaria.

Ipotesi diversa, invece, è quella in cui i parametri in questione non siano rispettati: in tal caso, si applicano i criteri generali di qualificazione e determinazione del reddito e non opera in automatico la qualificazione per legge come rendite finanziarie, sì che i redditi in questione potranno rappresentare una remunerazione dell'attività lavorativa prestata come amministratori e dipendenti (reddito di lavoro dipendente, assimilato o autonomo) o redditi di natura finanziaria, a seconda delle specifiche circostanze.