Civile

L'etilometro è strumento di misurazione preciso, all'automobilista dimostrare il cattivo funzionamento

Il guidatore che voglia eccepire l'irregolarità dell'apparecchio deve dimostrare macroscopiche irregolarità tecniche di quel preciso strumento di verifica

di Giampaolo Piagnerelli

Il soggetto colto alla guida in stato di ebbrezza non può contestare l'alcooltest, quando abbia scelto il rito abbreviato e non abbia sollevato eccezioni sul buon funzionamento dello strumento. In tema di guida in stato di ebbrezza l'esito positivo dell'alcooltest costituisce prova dello stato di ebbrezza, vista l'affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici a verificarne il perdurante funzionamento successivamente all'omologazione e alla taratura, con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato fornire la prova contraria a detto accertamento dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli tramite l'escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto metrologico dell'etilometro. Si tratta, pertanto, di un onere probatorio molto più complesso e specifico rispetto all'autovelox.

La Corte
A tal proposito ricordano i Supremi giudici (sentenza n. 6949/22) che l'onere del pubblico ministero di fornire la prova dell'omologazione dell'etilometro e della sua sottoposizione alle verifiche periodiche previste dalla legge è configurabuile nel solo caso in cui l'imputato abbia assolto all'onere di allegazione avente a oggetto la contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio, e che non può risolversi nella richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione e alle revisioni, non avendo tali dati di per sè rilievo probatorio ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza. Detto questo in linea con altra decisione di legittimità, la Corte ha puntualizzato che in caso di ammissione al rito abbreviato non condizionato, i giudici di merito hanno ritenuto l'implicita accettazione dell'imputato all'utilizzazione degli scontrini dell'alcooltest, non avendo quest'ultimo eccepito nessuna anomalia tecnica dello specifico apparecchio. La Cassazione ricorda, inoltre, che il riferimento dell'appellante alla sentenza della Corte costituzionale (n. 113/2015) non è calzante in quanto tale decisione si riferiva all'articolo 45, comma 6, del codice della strada, relativo agli autovelox. In assenza, quindi, di alcuna contestazione da parte dell'imputato circa l'allegazione di prove specifiche (sul buon funzionamento) dell'alcooltest, per la Cassazione non c'è spazio per ravvisare l'inutilizzabilità o la nullità della verifica.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©