Lavoro

Controllo automatizzato dei lavoratori, i paletti del Garante al "Decreto trasparenza"

Espresso anche parere favorevole allo schema di Dlgs che attua la direttiva (UE) 2019/1937 sul whistleblowing. Segnalazioni anche in forma orale, per telefono o con messagistica vocale

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di Francesco Machina Grifeo

Con due provvedimenti riportati nella newsletter di oggi, il Garante per la privacy interviene sul lavoro dipendente. Viene meglio delimitato l'utilizzo di dispositivi di controllo elettronico delle performance e vengono sollevate criticità sull'impiego di sistemi ancor più avanzati come il machine learning. Via libera poi alla direttiva Ue whistleblowing con la precisazione che le segnalazioni potranno avvenire in forma scritta, orale, per telefono o con messagistica vocale. Ma è anche prevista la segnalazione su di un canale esterno attivato presso l'ANAC.

Decreto trasparenza e lavoro: le prime indicazioni - Maggiori controlli e rigorose garanzie per l'utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzato nel rapporto di lavoro, pubblico e privato. Il Garante per la privacy, con una comunicazione inviata al Ministero del Lavoro e all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, fornisce le prime indicazioni per conciliare il rispetto del Gdpr con il Decreto Trasparenza, Dlgs. 27 giugno 2022, n. 104, e supportare i datori di lavoro nella corretta applicazione della nuova normativa.

Il Garante ha inoltre manifestato la propria disponibilità ad avviare un tavolo di confronto volto a definire una corretta interpretazione delle norme introdotte dal cosiddetto Decreto Trasparenza che si applica ai contratti di tipo subordinato e ad altre forme di lavoro. La norma ha introdotto, tra l'altro, l'obbligo per il datore di lavoro di informare adeguatamente i lavoratori nel caso utilizzi sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati ai fini della assunzione o del conferimento dell'incarico, o per altre attività collegate al rapporto di lavoro e alla sua gestione.

I dipendenti, ad esempio, dovranno poter conoscere i parametri principali utilizzati per programmare o addestrare i sistemi automatizzati, inclusi i meccanismi di valutazione delle prestazioni nonché la robustezza e la cybersicurezza dei sistemi. Tali obblighi informativi, ha chiarito il Garante, non sostituiscono quelli già previsti dal Gdpr.

L'Autorità ha anche ricordato che l'introduzione delle nuove garanzie non modifica le tutele già previste dal Regolamento UE per la protezione dei dati personali e dallo Statuto dei lavoratori. L'adozione di sistemi di monitoraggio nel contesto lavorativo deve quindi sempre essere oggetto di una preliminare verifica, da parte del datore di lavoro, delle condizioni di liceità stabilite dalla disciplina in materia di controlli a distanza, nonché di una valutazione dei rischi per verificarne l'impatto sui diritti e sulle libertà degli interessati.

Riguardo infine a sistemi particolarmente invasivi, come gli strumenti di machine learning, di rating e ranking, il Garante ha sottolineato che il loro impiego pone criticità in termini di proporzionalità e rischia di porsi in contrasto con i principi di protezione dei dati e con le norme nazionali di settore a tutela della libertà, della dignità e della sfera privata del lavoratore.

Whistleblowing, sì al recepimento della direttiva Ue – Con un altro provvedimento, il Garante ha espresso parere favorevole allo schema di decreto legislativo che dà attuazione alla direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, la cosiddetta direttiva whistleblowing.

Lo schema recepisce pressoché tutte le indicazioni fornite dall'Autorità al Governo nell'ambito dei lavori preliminari alla stesura del testo attuale, con particolare riguardo alla nozione di violazione, al perfezionamento degli obblighi di riservatezza, alla revisione del termine massimo di conservazione della documentazione.

Inoltre viene previsto che il canale di segnalazione garantisca la riservatezza assoluta del segnalante, delle persone coinvolte e del contenuto della segnalazione stessa (anche mediante il ricorso alla crittografia).

Le segnalazioni possono essere effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche, in forma orale, per telefono o attraverso sistemi di messagistica vocale, oppure infine mediante un incontro diretto. Le informazioni sulle modalità per effettuare il whistleblowing devono essere pubblicate nel sito internet del datore di l avoro in modo chiaro, visibile e accessibile. Con le stesse modalità e garanzie di riservatezza è inoltre prevista la possibilità di effettuare la segnalazione su di un canale esterno attivato presso l'ANAC in caso di assenza o inefficacia dei canali di segnalazione interna, di timore di ritorsione o pericolo per l'interesse pubblico. Le segnalazioni possono essere conservate solo per il tempo necessario alla loro definizione.

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