Corruzione, falso e frode: scatta il rischio penale
Dalla corruzione alla falsa perizia, fino alle irregolarità commesse con colpa grave: sono molteplici i profili penali di responsabilità in cui può incorrere il consulente tecnico d’ufficio.
Anzitutto, il consulente tecnico, in base all’articolo 357 del Codice penale, riveste la qualifica di «pubblico ufficiale» ed è quindi un potenziale autore dei reati di peculato, concussione, corruzione e abuso d’ufficio.
Il Codice penale individua anche reati connessi al tipo di incarico svolto dal Ctu. Si tratta del rifiuto di uffici legalmente dovuti, previsto dall’articolo 366 del Codice penale, che si articola in due reati: il primo lo realizza il Ctu che ottiene, con mezzi fraudolenti, l’esenzione dall’obbligo di comparire o di prestare l’ufficio; il secondo lo commette chi rifiuta di dare le proprie generalità o di prestare il giuramento o di assumere o di adempiere le funzioni richieste. In concreto, commette il reato il Ctu che non si presenta all’udienza per assumere l’incarico o che fornisce false giustificazioni per essere sostituito. La pena prevede la reclusione fino a sei mesi o multa da 30 a 516 euro, oltre all’interdizione dalla professione.
Vi sono poi i reati di rifiuto di atti d’ufficio e di omissione, entrambi previsti dall’articolo 328 del Codice penale: il primo si realizza con il rifiuto dell’atto che per ragioni di giustizia, di sicurezza pubblica o di ordine pubblico o di igiene e sanità debba essere compiuto senza ritardo e prevede la reclusione da sei mesi a due anni; il secondo è commesso da chi omette gli atti d’ufficio entro 30 giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse e non risponde sui motivi del ritardo ed è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino ad 1.032 euro. È il caso del Ctu che rifiuta di adempiere all’incarico assunto o di compiere qualcuno degli atti inerenti al suo ufficio senza giustificato motivo.
Con il reato di falsa perizia o interpretazione - previsto dall’articolo 373 del Codice penale - il legislatore vuole impedire che l’attività del giudice sia fuorviata da dichiarazioni contrarie al vero o da altre condotte di falso. Il reato è ipotizzabile nei confronti di Ctu nominati sia nei procedimenti civili (si veda la sentenza 14101/2007 della Cassazione), sia negli accertamenti tecnici preventivi previsti dall’articolo 696 del Codice di procedura civile (sentenza 10651/2003 della Cassazione). Può essere il caso, ad esempio, del Ctu che fornisce un parere falso o afferma l’esistenza di fatti non veri; occorre la consapevolezza del falso da parte del Ctu. La pena prevista è la reclusione da due a sei anni, oltre all’interdizione dai pubblici uffici e dalla professione.
Commette invece il reato di frode processuale (articolo 374 del Codice penale) il Ctu che modifica artificiosamente lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone oggetto d’indagine, nel corso di procedimenti civili, amministrativi o penali. La pena è la reclusione da sei mesi a tre anni.
Discendono infine responsabilità penali dalle irregolarità nell’eseguire gli atti richiesti commesse dal Ctu con colpa grave e sanzionate dall’articolo 64 del Codice di procedura civile con l’arresto fino a un anno o l’ammenda fino a 10.329 euro, l’interdizione dall’esercizio della professione e il risarcimento dei danni causati alle parti.