Penale

I maltrattamenti sono puniti più gravemente se la condotta si è ripetuta anche una volta dopo la riforma

La nuova sanzione più sfavorevole si applica al reato abituale che si consuma solo cessando il comportamento penalmente rilevante

di Paola Rossi

Non viola il principio di irretroattività della legge penale l'applicazione del nuovo e più gravoso trattamento sanzionatorio introdotto per il reato abituale quando parte di tale condotta si protrae oltre l'entrata in vigore della nuova normativa. Infatti, come nel caso dei maltrattamenti in famiglia, il reato che prevede l'abitualità si consuma solo con la cessazione della condotta di rilevanza penale.

Non poteva quindi il ricorrente che maltrattava il figlio minore prima e dopo l'entrata in vigore della legge 69/2019 - che ha aumentato minimo e massimo edittale dell'articolo 572 del Codice penale - lamentare l'illegittimità della pena irrogatagli in base alle disposizioni della nuova legge.

Così la Corte di cassazione - con la sentenza n. 21998/2023 - ha respinto il ricorso e ha chiarito la corretta interpretazione da dare ai precedenti di legittimità indicati dalla difesa a supporto della non applicabilità delle nuove pene introdotte solo perché la parte minore della commissione dei maltrattamenti era stata realizzata quando era già vigente da qualche mese la nuova legge penale.

Reato permanente, nuovo e abituale
In realtà la difesa - come spiega la Cassazione - si era riferita a due differenti fattispecie, rispetto al caso in esame dove si trattava di inasprimento della pena per un reato abituale. Infatti, i casi citati nel ricorso riguardavano uno il reato permanente e l'altro l'introduzione ex novo di una fattispecie penale.

Nel caso del reato permanente la Cassazione penale fa notare che rileva la nuova legge più sfavorevole all'imputato se la parte di condotta realizzata post entrata in vigore della novella contiene tutti gli elementi del fatto-reato, per cui si applicheranno le pene più severe.

Lo stesso riferimento errato fatto dalla difesa riguarda il precedente di legittimità che ha risolto il caso dell'introduzione di una nuova fattispecie di reato. In particolare, si trattava del reato di stalking. E anche in tal caso non è applicabile la nuova legge penale a chi ha commesso prima e dopo la novella le sue condotte connotate da atti persecutori, se gli elementi costitutivi del reato non si sono realizzati compiutamente dopo l'introduzione legislativa della nuova fattispecie penale.

Invece, nel caso che occupa si tratta di applicare al reato abituale di maltrattamenti una pena più grave in ragione della condotta maltrattante proseguita dopo la riforma del trattamento sanzionatorio. In quanto la ripetizione di tali comportamenti anche in una sola occasione dopo l'entrata in vigore della nuova legge si salda compiutamente nella cornice dell'abitualità e dunque non scatta il principio di irretroattività della legge penale.

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