Comunitario e Internazionale

Sanzioni alle esportazioni di fonti energetiche, i pacchetti introdotti dalla Ue

I beni oggetto dei divieti – identificati tramite codice doganale – sono inseriti all'interno di specifici allegati e occorre accertare le date di sottoscrizione dei contratti di fornitura, al fine di verificare se è possibile darne legittima esecuzione

di Lorenzo Mulazzi*

Il recente conflitto russo-ucraino ha riportato l'attenzione sul tema delle sanzioni internazionali, sui controlli all'esportazione e sull'approvvigionamento energetico.

Le criticità emerse hanno dunque determinato il ritorno alla discussione sulle fonti energetiche alternative, ad esempio l'energia nucleare, al fine di riconsegnare ai paesi europei una sovranità energetica che consenta di approvvigionarsi senza incorrere in provvedimenti sanzionatori. Partecipare a queste discussioni impone un inquadramento della disciplina delle sanzioni alle esportazioni di fonti energetiche, quale risposta ad azioni poste in essere da uno Stato.

Le sanzioni possono essere applicate sia da parte di organizzazioni internazionali (es. Nazioni Unite), sia da parte degli Stati e sono uno strumento di politica estera a cui le autorità competenti fanno ricorso sempre più frequentemente, sia contro i governi di paesi terzi, sia contro entità non statali e persone fisiche o giuridiche, come i gruppi terroristici. La misura maggiormente limitativa tra le sanzioni irrogabili è l'embargo, che si sostanzia nel blocco degli scambi commerciali deciso da uno o più Stati nei confronti di uno Stato terzo.

Gli Stati Uniti, paese con una disciplina sanzionatoria estremamente articolata, hanno irrogato sanzioni nei confronti della Russia e dell'Iran nel settore energetico. Infatti, conseguentemente al ritiro degli USA dall'accordo sul nucleare iraniano (JCPOA), sono state reintrodotte le sanzioni sospese nel gennaio 2016, al fine di tutelare il regime globale di non proliferazione nucleare. Sul punto si ricorda che l'attuazione del Trattato di non proliferazione nucleare è anche oggetto dell'attività del Nuclear Supplier Group ("NSG"), fondato nel 1974.

Anche i recenti pacchetti di sanzioni introdotti dall'Unione Europea nei confronti di Russia e Bielorussia - l'ultimo risalente al 3 giugno 2022 – hanno potenziato i divieti già previsti nei regolamenti (UE) n. 833/2014, (UE) n. 269/2014 e (CE) n. 765/2006 e impattato il settore energetico. Quindi, in relazione a tale settore vengono in rilievo i c.d. quarto, quinto e sesto "pacchetto" di sanzioni, adottati rispettivamente in data 15 marzo, 8 aprile e 3 giugno 2022.

Dapprima, attraverso il quarto pacchetto di marzo ( Reg. UE 2022/427, Reg. UE 2022/428 ), l'Unione Europea ha introdotto sia il divieto di effettuare nuovi investimenti nel settore energetico russo, che una restrizione globale all'esportazione di attrezzature, tecnologie e servizi per l'industria energetica.

Inoltre, mediante l'adozione, nel mese di aprile ( Reg. UE 2022/576, Reg. UE 2022/577 ), del quinto pacchetto di sanzioni, sono stati introdotti, da un lato, divieti di acquisto, importazione o trasferimento nell'Unione Europea (a partire da agosto) di carbone e altri combustibili fossili solidi originari della Russia o esportati dalla stessa, e, dall'altro lato, divieti di esportazione, vendita, trasferimento o fornitura, verso il territorio russo o in favore di un soggetto russo, di beni destinati alla raffinazione di petrolio o gas naturale (nonché restrizioni alla prestazione dei servizi connessi) ed alla liquefazione del gas naturale.

Infine, nel mese corrente, è stato pubblicato il sesto pacchetto sanzionatorio ( Reg. UE 2022/876, Reg. UE 2022/877, Reg. UE 2022/878, Reg. UE 2022/879, Reg. UE 2022/880 ), attraverso il quale l'Unione Europea ha adottato divieti relativi all'acquisto, importazione e trasferimento dalla Russia di petrolio e prodotti petroliferi. Tali restrizioni sono, tuttavia, oggetto d'introduzione graduale, necessitando di sei mesi affinché si giunga alla completa cessazione delle suddette attività, se collegate al petrolio greggio, e di otto mesi, se inerenti ai prodotti petroliferi raffinati. Sono inoltre previste limitate e temporanee deroghe, relative all'importazione di petrolio greggio, in favore di alcuni stati membri maggiormente dipendenti dalle importazioni russe.

Si segnala, inoltre, che i beni oggetto dei divieti – identificati tramite codice doganale – sono inseriti all'interno di specifici allegati e occorre accertare le date di sottoscrizione dei contratti di fornitura, al fine di verificare se è possibile darne legittima esecuzione.

Tale situazione ha determinato un'accelerazione da parte dell'Unione Europea nel processo di indipendenza dall'energia russa. In tale fase di transizione è tuttavia fondamentale che gli operatori del settore svolgano un'attenta valutazione nella ricerca di fonti energetiche alternative e di controparti collocate in altri ordinamenti giuridici.

In particolare, si suggerisce di effettuare un'adeguata due diligence soggettiva della propria clientela, al fine di verificare la non collocazione della controparte e dei suoi titolari effettivi all'interno delle liste dei soggetti sottoposti a sanzioni. È inoltre opportuno procedere ad una revisione delle proprie clausole contrattuali in relazione ai rapporti con fornitori e clienti, ed eventualmente aggiornare la propria procedura interna in materia di export compliance/sanzioni internazionali.

_____


*A cura dell'Avv. Lorenzo Mulazzi, Responsabile del Dipartimento Compliance di Eptalex

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©