Comunitario e Internazionale

Non è illegittimo in sé escludere dai professori associati i ricercatori a termine con contratti di tipo A

Il giudice italiano dovrà verificare che però a parità di competenze e di attività prestate non vi siano indebit discriminazioni

di Paola Rossi

La normativa italiana sul reclutamento dei ricercatori universitari a tempo determinato non è discriminatoria in sé ma va verificato che non si creino forme di discriminazione susseguenti tra figure che posseggono le medesime competenze e che svolgono le medesime attività negli Atenei. Come nel caso del reclutamento dei profssori associati.

La CorteUe con la sentenza sulle cause riunite C-40/20 e C-173/20 ha risposto al rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato, che domandava la corretta interpretazione degli articoli 4 e 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/Ce del Consiglio (Misure di prevenzione degli abusi).
La direttiva è stata recepita nel diritto italiano con il Dlgs 368/2001 modificato dalla legge "Fornero" e dal Dl Sviluppo, in materia di contratto di lavoro a tempo determinato.

Il giudizio a quo
Il rinvio pregiudiziale ha avuto origine da una causa intentata da alcuni ricercatori universitari nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'università degli studi di Perugia, sul rifiuto di trasformare i loro contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato o di ammetterli alla valutazione ai fini della loro iscrizione nell'elenco dei professori associati.

La normativa italiana
La legge 240/2010 consente alle Università l'utilizzo di:
- contratti di tipo A: ricercatori a tempo determinato con durata triennale, prorogabili per due anni;
- contratti di tipo B: ricercatori a tempo determinato triennale, che abbiano già beneficiato dei contratti di tipo A o che posseggano altri requisiti.
Il Dlgs 75/2015 sulla riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche non contempla la categoria dei ricercatori universitari a tempo determinato tra quelle oggetto della stabilizzazione, dallo stesso disciplinata.

Il quesito pregiudiziale
Il Consiglio di Stato ha chiesto alla Corte di Giustizia se tale normativa italiana sul reclutamento dei ricercatori universitari fosse compatibile con l'accordo quadro, in particolare:
1) laddove la conclusione dei contratti a tempo determinato non sia subordinata a ragioni oggettive legate a bisogni temporanei ed eccezionali;
2) sotto il profilo della non discriminazione, considerato soprattutto che i ricercatori con contratto di tipo A (quali sono tutti i ricorrenti) non possono partecipare alla valutazione per l'iscrizione nell'elenco dei professori associati, a differenza dei ricercatori con contratto di tipo B.

L'interpretazione della Cgue
La Cguee, in primis, afferma che il diritto Ue non osta a una normativa nazionale che consenta alle Università l'utilizzo di contratti da ricercatore a tempo determinato con durata triennale e prorogabili per due anni. E la normativa italiana rispetta i canoni unionali sui contratti a termine in quanto stabilisce una durata massima complessiva dei contratti a tempo determinato (12 anni) e il numero massimo di proroghe. Regole che contrastano il ricorso abusivo a contratti a tempo determinato.
Da ciò la Cgue precisa che non ha alcuna rilevanza la mancanza di ragioni oggettive sottese alle assunzioni temporanee.
Non costituisce una discriminazione il trattamento differenziato delle diverse categorie di ricercatori universitari. Al contrario l'esame di profili discriminatori riguarda il raffronto fra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato: e le questioni sollevate dal Consiglio di Stato riguardano, invece, due diverse categorie di lavoratori a tempo determinato.

L'esame del giudice nazionale
Al contrario il diritto Ue non ammette che una legislazione nazionale consenta ai soli ricercatori con contratto a tempo indeterminato (con abilitazione scientifica nazionale) e a quelli a tempo determinato (contratto di tipo B) di partecipare alla procedura di valutazione specifica per l'iscrizione nella lista dei professori associati, escludendo l'altra categoria di ricercatori a termine con contratto di tipo A anche se questi ultimi posseggono le medesime qualifiche ed esercitano le stesse attività professionali di quelli a tempo indeterminato.

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