Professione e Mercato

Gli incentivi fiscali per la ricerca, strumento strategico da migliorare*

Gli incentivi fiscali per il settore "Industria 4.0" sono stati concepiti nello stesso periodo di tempo (art. 1 del d.l. n. 190/2014 e art. 3 del d.l. n. 145/2013) e successivamente modificati e semplificati dal legislatore. La ratio è sostanzialmente la stessa: premiare l'attività di Ricerca e Sviluppo svolta dalle imprese e, specialmente con il patent box ("PB"), incentivare lo sviluppo e il collocamento nel nostro Paese dei beni immateriali (software, brevetti, disegni e modelli, know how, c.d. "IP").

di Edoardo Belli Contarini*

Gli incentivi fiscali per il settore "Industria 4.0" sono stati concepiti nello stesso periodo di tempo (art. 1 del l. n. 190/2014 e art. 3 del d.l. n. 145/2013) e successivamente modificati e semplificati dal legislatore. La ratio è sostanzialmente la stessa: premiare l'attività di Ricerca e Sviluppo svolta dalle imprese e, specialmente con il patent box ("PB"), incentivare lo sviluppo e il collocamento nel nostro Paese dei beni immateriali (software, brevetti, disegni e modelli, know how, c.d. "IP").

Anche la platea dei beneficiari risulta coincidente, trattandosi dei soggetti esercenti attività produttive di reddito d'impresa, senza limiti di forma giuridica, dimensione, settore economico o produttivo di appartenenza.

Inoltre entrambe le agevolazioni sono state rese "automatiche" nel senso che sono direttamente determinabili e fruibili dall'impresa. Il credito di imposta R&S va indicato e utilizzato nel modello di pagamento F24, il patent box opera con una variazione in diminuzione da effettuare nella dichiarazione dei redditi. Più precisamente con il "Decreto crescita" è stato istituito, con effetti dal periodo di imposta 2019, il c.d. "regime di autoliquidazione del patent box".

Considerato quindi che i benefici fiscali sono cumulabili tra loro - entrambi hanno un arco di ripartizione triennale - va verificato se ci siano i requisiti per fruire di entrambi o ragioni per optare soltanto per quello dei due che risulti più conveniente sul piano operativo, della fruibilità, nonché della rischiosità.

Il credito di imposta R&S ha l'indubbio vantaggio di essere accordato anche in presenza soltanto di (determinati) costi, oltre a essere utilizzabile in compensazione per abbattere "tutti" i debiti contributivi ed erariali. Diversamente, il patent box presuppone anche il realizzo di un reddito ascrivibile agli IP, è applicabile in sede di dichiarazione e quindi presenta un raggio di azione "più circoscritto", in termini di inferiori ires, irpef ed irap dovute sul reddito di impresa, che viene detassato nella misura del 50% per la porzione di reddito agevolabile.

Ma è sul piano degli adempimenti che il patent box comincia a "prendere le distanze" dal credito di imposta. Il "regime di autoliquidazione" patent box appare più appetibile per i seguenti motivi: il substrato normativo risulta più sedimentato e sperimentato; per la detassazione del reddito agevolato, l'impresa beneficiaria ha di fronte soltanto un interlocutore, mentre per il credito di imposta R&S gli interlocutori sono almeno due, cioè oltre all'ufficio, un tecnico/perito del settore oggetto di innovazione e/o il MISE; il meccanismo di calcolo del "regime di autoliquidazione" PB risulta più attraente specialmente per le PMI che godono di ulteriori semplificazioni, come l'utilizzo delle analisi di benchmark di settore, messe a disposizione, su richiesta, dall'AdE, per valutare la convenienza dell'agevolazione. Sebbene poi il setdocumentale risulti per lo più "equivalente" – certificazione da parte di un revisore dei costi eleggibili al credito di imposta e relazione tecnica asseverata, versus "documentazione idonea" – soltanto in quest'ultimo caso l'impresa gode della "penalty protection", cioè della disapplicazione delle sanzioni per infedele dichiarazione. Tale esimente riverbera effetti riflessi anche sul versante penale. Inoltre, sul piano dei successivi controlli, l'impresa ha "vita più facile", atteso che l'amministrazione finanziaria, in materia di R&S, gode di un regime speciale, sia sotto il profilo temporale - infatti i termini di decadenza possono essere raddoppiati - sia in ragione dell'emissione dell' "avviso di recupero", la cui notifica comporta effetti dannosi per l'azienda.

Last but not least, il credito di imposta non è cedibile a terzi e verosimilmente la misura del beneficio non è cospicua, in ragione delle percentuali applicabili alle spese ammissibili piuttosto basse, cioè (soltanto dal 2021) il 20% e il 10%. Questione diversa per il patent box la cui eccedenza può essere ceduta nell'ambito del gruppo e in considerazione del fatto che il reddito viene detassato con le più alte aliquote irpef, ires ed irap.

Detto ciò, entrambe le agevolazioni, cumulabili e sinergiche tra di loro, rappresentano un'opportunità per tutte le imprese. In tale prospettiva sarebbe auspicabile allineare la disciplina del credito di imposta R&S a quella del regime di autoliquidazione PB. Se infatti, come la ratio della norma lascia intendere, il credito di imposta R&S premia il rischio di insuccesso delle imprese che fanno ricerca e innovazione, appare paradossale che i medesimi contribuenti risultino esposti anche a maggiori rischi fiscali. In tal modo, si rischia di premiare chi ha avuto successo e di punire chi ha fallito, disincentivando quelle sperimentazioni che invece potrebbero rappresentare uno strumento di rilancio per il Paese.

*a cura di Edoardo Belli Contarini, Partner Studio Legale Tributario Fantozzi & Associati


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