Penale

Responsabilità penale: così i giudici tracciano il confine tra dolo eventuale e colpa cosciente

Necessario ricostruire bene l’atteggiamento mentaleperché la sanzione sia equa

di Guido Camera

Sono molti i casi in cui il grado di responsabilità penale si gioca sul crinale tra dolo eventuale e colpa cosciente. Una dilemma che, ad esempio, con molta probabilità avrà un ruolo centrale nel giudizio relativo alla tragedia della funivia Stresa- Alpino-Mottarone del 23 maggio scorso, in cui sono morte 14 persone.
Si tratta di una differenza non di poco conto perché la corretta ricostruzione dell’atteggiamento mentale del reo è condizione essenziale per irrogare una pena proporzionata all’effettivo grado della responsabilità.
La Cassazione, in proposito, ha spiegato che il giudice deve fare un’indagine accurata su quei dati obiettivi dell’azione che «per la loro non equivoca potenzialità sintomatica sono i più idonei ad esprimere il fine perseguito dall’agente» (16465/2011). Si tratta di un monito che riguarda in particolare il dolo eventuale: sia per il tenue legame finalistico tra condotta e fatto tipico, sia per la linea sottile che lo distingue dalla colpa cosciente.
Il discrimine tra i due atteggiamenti psicologici è stato ben evidenziato dalla sentenza 15463/2021 della Cassazione: «Il dolo eventuale non si identifica con l’accettazione del rischio della produzione dell’evento, in quanto tenere una condotta incauta, pur con la consapevolezza della situazione di rischio, è tipico della colpa». Perché possa dirsi integrato il dolo eventuale ci vuole qualcosa di più, cioè «la consapevole adesione all’evento», in quanto «l’elemento caratterizzante il dolo in tutte le sue forme non è quello rappresentativo, che può riscontrarsi anche nei casi di colpa cosciente, bensì quello volitivo, ossia la finalizzazione dell’agire umano a un determinato evento prefigurato dal reo».
Nella colpa cosciente, invece, «la volontà dell’agente non è diretta verso l’evento ed egli, pur avendo concretamente presente la connessione causale tra la violazione delle norme cautelari e l’evento illecito, si astiene dall’agire doveroso per trascuratezza, imperizia, insipienza, irragionevolezza o altro biasimevole motivo» (Cassazione, 26236/2018).
Con una celebre decisione (38343/2014), le Sezioni Unite hanno indicato gli elementi che devono essere presi in considerazione per la ricostruzione del ragionamento logico e decisionale dell’imputato nei casi di confine tra dolo eventuale e colpa cosciente: la lontananza della condotta tenuta da quella doverosa, la sua personalità ed esperienza, la durata e ripetizione dell’azione, la condotta successiva al fatto, la sua finalità, la probabilità del verificarsi dell’evento, le conseguenze negative e la liceità o meno del contesto di svolgimento dell’azione.
Il giudizio di responsabilità per dolo eventuale è dunque legittimo solo se viene dimostrato, «in maniera rigorosa, che l’interessato si sia confrontato con la specifica categoria di evento che si è verificata nel caso specifico, aderendovi sotto il profilo psicologico». Il dolo eventuale non è compatibile con il delitto tentato, la cui caratteristica strutturale è la volontà «univocamente orientata alla consumazione del reato» senza possibilità di «gradate accettazioni del rischio, consentite solo in caso di evento materialmente consumatosi» (Cassazione, 14342/2012).
La giurisprudenza più recente ha rafforzato l’importanza della prova rigorosa dell’elemento psicologico del reato anche per la colpa cosciente. Si tratta di un orientamento quantomai condivisibile, soprattutto se si considera che, in caso di riconoscimento della colpa cosciente, il reato subisce l’aggravamento di pena previsto dall’articolo 61 n. 3 del Codice penale, ovvero «l’avere, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell’evento». Pertanto, è stato affermato che «ai fini della configurabilità della colpa cosciente non è sufficiente la mera probabilità dell’evento, ma occorre la prova della sua previsione in concreto, accompagnata dal convincimento che lo stesso non accadrà, sicché il giudice è tenuto ad indicare analiticamente gli elementi sintomatici da cui la previsione sia in concreto desumibile dall’imputato» (Cassazione, 12351/2020).
La regola di giudizio è quella del ragionevole dubbio, tipica del processo penale: dunque non si lascia spazio per le presunzioni di colpa, che sono invece consentite nel giudizio civile (Cassazione, 54575/2018).

LE SFUMATURE DEGLI ELEMENTI SOGGETTIVI DEL REATO

1 . Dolo intenzionale
È la forma più intensa di colpevolezza. Consiste nell’atteggiamento psicologico di chi commette un crimine rappresentandosi e volendo, come risultato della propria condotta, il verificarsi dell’evento, dannoso o pericoloso, che integra il reato. La sua caratteristica è che la realizzazione del fatto punito dalla legge penale è lo scopo finale dell’azione, o dell’omissione, compiuta dal reo. Il dolo intenzionale è pienamente compatibile con il tentativo, in virtù dell’intensità che lo contraddistingue.

2. Dolo diretto
È la manifestazione intermedia del dolo. L’evento che configura il reato non è lo scopo che anima il colpevole, che agisce ponendosi altri obiettivi. Tuttavia, il reo si rappresenta - con un livello di probabilità che deve rasentare la certezza - che, in conseguenza della sua condotta, si verificherà l’offesa da cui dipende l’integrazione del reato: offesa che viene ritenuta un mezzo necessario per raggiungere il risultato prefissato. Il dolo diretto è equiparato al dolo intenzionale, ai fini del trattamento giuridico.

3. Dolo eventuale
È la colpevolezza volontaria più lieve. Il reo non vuole che si verifichi l’evento che integra il reato, ma si rappresenta in modo concreto la significativa possibilità che, a causa della sua azione od omissione, ciò possa accadere. Dopo avere considerato il fine che intende perseguire, e le eventuali conseguenze, decide di procedere comunque, anche a costo di causare l’offesa. Non è compatibile con il delitto tentato, la cui caratteristica è l’univoca intenzionalità degli atti diretti alla commissione dell’offesa

4. Colpa cosciente
È un atteggiamento psicologico involontario rispetto all’evento che determina l’esistenza del reato, la cui intensità è però particolarmente acuta. Il reo si prospetta la possibilità che, in conseguenza di una sua scelta comportamentale, si verifichi un’offesa da lui non voluta. Tuttavia, egli decide comunque di agire, confidando improvvidamente che l’evento non si verifichi. È incompatibile con il tentativo, come del resto tutti i delitti colposi, dato che l’evento non è voluto da chi lo causa

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