Penale

Intesa San Paolo, Ceo di nuovo a giudizio sulla prevenzione anti-Covid

Per Cassazione, sentenza n. 9028 depositata oggi, la delega nei confronti di un dirigente ha lasciato intatta in capo a Messina "la qualifica di datore di lavoro"

di Francesco Machina Grifeo

Nuovo giudizio davanti al Tribunale di Savona per il Ceo di Intesa San Paolo, Carlo Messina, per una serie di supposte violazioni alla sicurezza lavoro nell'ambito delle attività di prevenzione contro la pandemia. In particolare, nel mirino sono finite le condotte riferite alla valutazione del rischio (DVR) connesso alle "malattie trasmissibili pandemia Covid - 2019" oggetto del DVR n. 24 del 20/5/2020 e alla designazione del responsabile per la sicurezza.

Per la III Sezione penale della Cassazione, sentenza n. 9028 depositata oggi, che ha accolto il ricorso del Procuratore della Repubblica di Savona contro l'assoluzione del Gip, la delega (con atto notarile) nei confronti di un proprio dirigente, non avendo a oggetto "l'intera organizzazione e l'intero rapporto giuslavoristico", ha lasciato intatta in capo a Messina "la qualifica di datore di lavoro". La delega, prosegue la decisione, "parziale di funzioni e responsabilità" infatti "non includeva l'attribuzione di poteri decisionali e di spesa riferiti all'intera struttura organizzativa". Ne consegue, continua la sentenza, che il "Sig. Messina restava unico titolare degli adempimenti previsti in materia di sicurezza, non delegabili" ai sensi dell'art. 17 del Dlgs 81/2008. "Si tratta di adempimenti che egli pacificamente non ha curato, così che deve accogliersi l'impugnazione proposta dal Pubblico Ministero, per cui la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Savona per nuovo giudizio". Il Procuratore generale, invece, aveva concluso per la manifesta infondatezza del ricorso.

La motivazione - In primis, la Cassazione afferma che occorre "rimuovere subito un potenziale equivoco". Ciò che viene in luce nel procedimento, spiega, è la "omissione di atti dovuti da parte del Sig. Messina e non ha alcun rilievo il tema, collegato ma distinto, della validità ed efficacia del documento di valutazione del rischio (DVR) rispetto a soggetti terzi, inclusi i dipendenti e i lavoratori". Parimenti, resta estranea al giudizio la tematica relativa all'eventuale responsabilità in capo al datore di lavoro in caso di eventi dannosi successivi alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e sicurezza oppure alla adozione del DVR".

La Cassazione richiama poi ampi passaggi della sentenza fiume sulla "strage di Viareggio" (n. 32899/20219. In essa (pagg. 481-482) si ricorda che la norma prefigura la possibilità di avere nell'ambito di una medesima impresa una pluralità di datori di lavoro, tuttavia "la costituzione di un datore di lavoro all'interno di una più ampia organizzazione per effetto dell'articolazione di questa in più unità produttive presuppone che sia individuabile ed individuata siffatta unità per le cui necessità di funzionamento il soggetto chiamato a gestirla viene dotato di tutti i poteri decisionali e di spesa necessari". "Si stabilisce, così – prosegue -, una relazione biunivoca tra tale soggetto e l'unità organizzativa, tale per cui egli diviene in essa - e solo nell'ambito di essa - datore di lavoro". In realtà organizzative che presentano simile connotazioni, spiega ancora la Corte, "si determina la contestuale presenza di un datore di lavoro al vertice dell'intera organizzazione - che pertanto potrebbe dirsi 'apicale' - e di uno o più datori di lavoro che potrebbero definirsi 'sottordinati'. Infatti, per essi il ruolo datoriale non elide il vincolo gerarchico verso il datore di lavoro 'apicale'; la particolarità è che tale vincolo si esprime con modalità che non intaccano i poteri di decisione e di spesa richiesti dalla autonoma gestione dell'unità produttiva". Quando invece tali vincoli si riflettono anche su tale gestione, è da escludersi che ricorra un datore di lavoro sottordinato, profilandosi piuttosto un dirigente.

Tuttavia - conclude sul punto -, "una volta individuato il rischio come non specifico delle attività svolte nelle singole attività, tanto che la sua gestione presuppone poteri non disponibili a quei datori di lavoro, è del tutto conseguente che la valutazione di tale rischio è oggetto di un obbligo che fa capo al datore di lavoro 'apicale'."

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©