Comunitario e Internazionale

Il minore straniero ha diritto a chiedere protezione nello Stato Ue dove si trova e a ricorrere contro il rifiuto

Irrilevante status genitori rifugiati in altro Paese, diritto di ricorso dei minori non accompagnati e inifluente la raggiunta maggiore età

di Paola Rossi

La Corte di giustizia dell'Unione europea offre un'interpretazione di grande apertura rispetto al riconoscimento della protezione internazionale dei minori stranieri, accompagnati o meno, che si trovino sul territorio nazionale di uno Stato membro.

Protezione internazionale di altro Stato Ue
Secondo la Corte di giustizia dell'Unione europea non è legittimo respingere come inammissibile una domanda di protezione internazionale presentata da un minore per il fatto che i suoi genitori hanno già ottenuto tale protezione in un altro Stato membro. Lo chiarisce la sentenza sulla causa C-720/20. In base al regolamento denominato "DublinoIII". la Corte Ue precisa che solo la protezione internazionale già ottenuta dal richiedente in altro Stato membro giustifica il rigetto della domanda per irricevibilità. Non è quindi la protezione già accordata alla famiglia in altro Stato Ue che può esimere lo Stato cui è presentata la domanda di prenderla in considerazione. Neanche l'illegittimità del trasferimento del gruppo familiare all'interno del territorio dello Stato Ue a cui il minore presenta la domanda giustifica l'irricevibiltà del richiesta di protezione internazionale. A meno che siano state presentate più domande in più Stati: in tal caso sarà solo il primo Stato richiesto a occuparsene. Viene, quindi, respinto il dubbio del giudice tedesco secondo cui nel caso in cui il richiedente protezione internazionale sia figlio minore di una coppia genitoriale cui è stato riconosciuto lo status di rifugiati in un altro Stato Ue sia questo il Paese europeo competente sulla domanda del minore. Ciò vale solo nel caso - spiega la Corte Ue - se la volontà di richiedere la protezione internazionale al medesimo Stato membro che l'ha già accordata ai suoi genitori emerga da esplicita domanda scritta.

Minori non accompagnati
Con la sentenza sulla causa C- 19/21 la Corte Ue ha affermato che in materia di protezione internazionale va riconosciuto il diritto del minore non accompagnato di presentare ricorso contro il rifiuto della presa in carico da parte dello Stato membro in cui risiede un parente. La Corte Ue decide la questione in base al regolamento Dublino III ma anche e soprattutto in base alla Carta dei diritti fondamentali posti a fondamento dell'Unione europea. Quindi non è possibile per lo Stato membro sul cui territorio si trovi il minore straniero non accompagnato negargli la presa in carico e la protzione internazionale senza la possibilità di poter ricorrre contro tale rifiuto. Chiarisce la Cgue che la domanda di protezione avanzata dal minore nello Stato Ue dove risiede un parente in caso di rigetto dà diritto al minore di prsentar ricorso, ma tal diritto non è riconosciuto al suo familiare.

Ricongiungimento familiare
Per la Corte Ue il rifiuto di rilasciare un visto, ai fini del ricongiungimento familiare al genitore, di un rifugiato minorenne - divenuto maggiorenne durante la procedura - è contrario al diritto Ue. Lo afferma la sentenza sulle cause riunite C-273/20, C-355/20 e C-279/20 che, inoltre, precisa come lo stesso principio valga anche nel caso in cui la domanda sia stata presentata dal figlio minorenne, che abbia raggiunto la maggiore età, prima che al padre sia stato riconosciuto lo status di rifugiato o prima che sia stata presentata la domanda di ricongiungimento familiare.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©