Penale

Condanna penale per il padre che frequenta i figli sporadicamente

Per la Cassazione scatta il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare per il disinteresse del padre verso i figli e il carattere sporadico delle frequentazioni

di Marina Crisafi

Il padre si disinteressa dei figli e li frequenta sporadicamente? Scatta la condanna per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare. Lo ha stabilito la Cassazione con sentenza n. 29926/2022.

La vicenda
La vicenda approdata innanzi alla Suprema Corte ha per protagonista un padre condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di due mesi di reclusione in relazione al reato di cui all'articolo 570 c.p., per essersi sottratto agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità dei genitori, tenendo una condotta contraria all'ordine e alla morale delle famiglie, e avere fatto mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori e alla moglie.
Il procuratore generale della Corte d'appello adisce il Palazzaccio dolendosi dell'omissione da parte del tribunale dell'applicazione dell'aumento di pena a titolo di continuazione in relazione al reato di cui all'articolo 570 c.p. comma 1, pur avendo riconosciuto che l'imputato, oltre a far mancare i mezzi di sussistenza, si è disinteressato dei figli e li ha frequentati molto sporadicamente.
Tale norma, a suo dire, configura un'ipotesi di reato autonoma rispetto a quella di cui al comma 2 e tra esse non vi è relazione di progressione criminosa, da potersi ritenere l'assorbimento dell'una violazione nell'altra.

La decisione
La sesta sezione penale, esaminando la questione, dà ragione al procuratore. Come dedotto dallo stesso, motivano infatti gli Ermellini, la condanna è incentrata non sulla sola condotta di mancato adempimento dell'obbligo di mantenimento e sui suoi presupposti di rilevanza penale (costituiti dallo stato di bisogno, presunto per legge, dei figli minori, e specularmente, sulla capacità di adempiere dell'obbligato), "ma altresì sulla sottrazione agli obblighi di assistenza, espressiva di una condotta contraria all'ordine ed alla morale delle famiglie ex art. 570, comma 1, c.p.".
Entrambe le fattispecie incriminatrici sono richiamate dalla contestazione, proseguono dal Palazzaccio, "e la sentenza impugnata motiva anche in riferimento al disinteresse del padre versoi figli ed al carattere del tutto sporadico con cui li aveva frequentati, quali presupposti in fatto della violazione degli obblighi di assistenza morale".
Al riguardo, osservano quindi i giudici, "l'art. 570 c.p. è norma a più fattispecie, che sono del tutto distinte, perché relative a fatti eterogenei nel loro sostrato fattuale ed altresì nella considerazione sociale; l'una, riconducibile al comma 1, inerisce alla violazione dei doveri di assistenza morale, che sono proiezione tipica dei doveri di cura che innervano la genitorialità (evocati, dalla prospettiva del figlio, dall'art. 315-bis c.c.) e sono preordinati allo sviluppo armonico della personalità del minore; l'altra, prevista dal comma 2, posta a presidio dei bisogni più strettamente materiali della persona, si sostanzia nella mancata somministrazione delle provvidenze economiche necessarie al loro soddisfacimento".
Per cui tali reati possono concorrere, ove ricorrano, come nel caso di specie, gli elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi di entrambi, come ribadito del resto da plurime pronunce della S.C. (cfr., tra le altre n. 13741/2021).
Fondata anche la doglianza sulla mancata applicazione dell'incremento di pena a titolo di continuazione. In merito, dando seguito all'indirizzo espresso sin da epoca risalente dalla Cassazione, ribadiscono i giudici, "l'omessa somministrazione dei mezzi di sussistenza in danno di più soggetti, ancorché conviventi nello stesso nucleo familiare, non configura un unico reato, bensì una pluralità di reati in concorso formale o, ricorrendone i presupposti, in continuazione tra loro" (cfr., tra le altre, Cass. SS.UU., n. 8413 del 20/12/2007)
Questo perché, non solo gli aventi diritto alla somministrazione dei mezzi di sussistenza sono soggetti che ricevono diretta tutela dalla norma incriminatrice e sono portatori di posizioni differenziate, ma altresì poiché rispetto ai diversi aventi diritto sono possibili adempimenti soggettivamente frazionati e, dunque, differenti eventi.
Nella vicenda, in presenza di più parti lese avrebbe dovuto, quindi, essere applicato l'aumento per la continuazione interna. In definitiva, la sentenza va cassata e la parola passa al giudice del rinvio.

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