Penale

Alitalia: Cassazione conferma condanna Baldassarre per manipolazione del mercato

Per la configurazione del reato è necessario che si creino le condizioni per cagionare una sensibile alterazione del prezzo, senza che sia necessario il verificarsi dell'evento

di Francesco Machina Grifeo

La Cassazione, sentenza n. 12340 depositata oggi, ha confermato le condanne, emesse il 27 maggio 2021 dalla Corte di appello di Roma, per manipolazione di mercato nei confronti dell'ex presidente della Corte costituzionale Antonio Baldassarre e di Danilo Dini e Claudio Prati.

Al centro della vicenda la cosddetta "Cordata Baldassarre" che, senza averne i mezzi e diffondendo notizie false al mercato, avrebbe scientemente promosso azioni di disturbo nei confronti di soggetti internazionali (Air France ed Air One) per l'acquisto del 49,99% di Alitalia nel periodo da ottobre al 6 dicembre 2007. In tal modo determinando "fortissime oscillazioni azionarie". Tra i documenti falsi spicca una "evidenza fondi" apparentemente emessa da UBS, in favore di Loraerive (ente societario di diritto spagnolo), per 500mln di euro.

È stata accolta soltanto la doglianza di Baldassarre relativa alla interdizione dai pubblici uffici determinata erroneamente in 5 anni, rispetto ad un massimo di due anni (rivive il divieto di un anno disposto in primo grado). Per il resto vengono confermate le pene irrogate (in sede di rinvio) dalla Corte territoriale dopo che la Cassazione aveva annullato l'assoluzione degli imputati. Diventano così definitive le pene a tre anni di reclusione e 400.000,00 euro di multa per Antonio Baldassarre e di due anni e sei mesi di reclusione e 300.000,00 di multa ciascuno per Danilo Dini e Claudio Prati. Oltre a 70mila euro liquidati alla Consob come parte civile.

Gli esponenti della "Cordata", si legge, inviavano continue sollecitazioni agli organi di stampa e all'advisor finanziario di Alitalia finalizzate a tenere costantemente vivo l'interesse della collettività sulla partecipazione alla procedura di acquisto. E questo nonostante la proposta "fosse priva dei requisiti minimi per essere presa in considerazione, tenuto conto dell'assoluta inidoneità dei partecipanti sia individualmente sia complessivamente a rispondere alle esigenze di risanamento, di rilancio e di sviluppo della compagnia aerea". Azioni di disturbo tanto più gravi alla luce delle tensioni sociali conseguenti alla prossima crisi occupazionale.

La sentenza ricorda poi che secondo il principio espresso dalla Quinta Sezione penale (in sede di rinvio) per la configurazione del reato previsto dall'articolo 185 TUF "è necessario che si creino le condizioni per cagionare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari quotati in borsa, senza che sia necessario il verificarsi dell'evento". Ne deriva che l'alterazione nell'andamento del titolo, peraltro riscontrabile nel caso in esame, certamente assume una valenza altamente sintomatica dell'idoneità della condotta illecita. In definitiva, "le attività di disturbo del titolo azionario Alitalia certamente erano idonee a incidere sensibilmente sul suo valore, intervenendo le attività manipolative poste in essere dalla Cordata Baldassarre in un momento di grande fibrillazione, provocato dalla decisione del Ministero dell'economia di dare vita a una procedura per l'acquisto del 49,99 % delle quote di Alitalia s.p.a., che si innestava sulla grave crisi finanziaria e occupazionale che, da tempo, caratterizzava la compagnia aerea".

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