Comunitario e Internazionale

La lotta ai crimini gravi non giustifica la conservazione generalizzata dei dati nelle comunicazioni elettroniche

Il principio di effettività impedisce la tenuta indifferenziata e preventiva delle informazioni ricavabili dal traffico telefonico

di Paola Rossi

La Grande sezione della Corte dell'Unione europea ha affermato l' illegittimità di una legge nazionale che, ai fini della lotta contro i reati gravi, consenta la conservazione generalizzata e indifferenziata - e soprattutto "preventiva" - dei dati sul traffico e sulla localizzazione nelle comunicazioni elettroniche. La decisione sulla causa C-140/20 risolve il rinvio pregiudiziale operato dal giudice irlandese.

Il caso
La vicenda riguardava il ricorso di un imputato per omicidio che riteneva violati i propri diritti fondamentali riconosciuti dalla Carta Ue in ragione di indagini fondate su dati ricavabili dalle comunicazioni elettroniche illegittimamente conservati in maniera indifferenziata e generalizzata, al di là di fattispecie che compromettano la sicurezza nazionale. Contro la condanna in primo grado all'ergastolo per omicidio presentava appello, contestando l'erronea ammissione di fonti di prova fondate sui dati relativi al traffico e all'ubicazione derivati da chiamate telefoniche. Inoltre, in parallelo, il condannato ha intentato un'azione civile presso l'Alta Corte d'Irlanda, sostenendo l'invalidità della legge irlandese del 2011, che disciplina la conservazione di tali dati e l'accesso agli stessi, per violazione dei diritti conferiti ai singoli dalle norme Ue. L'Alta Corte ha accolto l'argomento e lo Stato irlandese ha impugnato tale declaratoria di illegittimità dinanzi alla Corte suprema d'Irlanda, giudice del rinvio alla Cgue.

Il rinvio pregiudiziale
Il quesito chiedeva chiarimenti sul giusto equilibrio tra i requisiti di conservazione di dati ricavabili dalle comunicazioni elettroniche e le garanzie necessarie in caso di accesso a essi, nelle ipotesi di lotta ai crimini gravi. E, infine, se fosse possibile delimitare l'efficacia temporale della declaratoria di illegittimità di una normativa in materia.

Il quadro normativo
Per la Cgue la direttiva del 2006 relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche non si limita a disciplinare le garanzie dirette a prevenire gli abusi in caso di accesso, ma stabilisce di fatto un divieto della memorizzazione dei dati relativi al traffico e all'ubicazione. Agli Stati membri è consentito di derogarvi, ma in base al principio di proporzionalità, che impone il rispetto non solo dei requisiti di idoneità e di necessità, ma anche la commisurazione all'obiettivo perseguito di lotta ai crimini più gravi. Tale obiettivo non è di per sé sufficiente a giustificare come necessaria una misura di conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico e all'ubicazione.
Infine ricorda la Cgue che le norme sull'accesso ai dati delle comunicazioni elettroniche non possono avere l'effetto di giustificare ingerenze tanto gravi come quelle derivanti dalla previsione di una conservazione "indiscriminata". In quanto si verificherebbe la compromissione di diritti fondamentali della quasi totalità della popolazione. E senza che i dati degli interessati siano idonei a rivelare una connessione, almeno indiretta, con l'obiettivo perseguito.

La sicurezza nazionale
Nel precisare l'obiettivo che legittima l'accesso a tali dati generalizzati la Corte precisa che la lotta ai crimini gravi non può essere equiparata a una minaccia per la sicurezza nazionale reale e attuale o prevedibile, in grado di giustificare una misura di conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico e all'ubicazione degli uteti delle comunicazioni elettroniche. Tale "minaccia", che giustifica una tale misura, deve distinguersi per i suoi caratteri di gravità e specificità delle circostanze di un rischio generale e permanente alla sicurezza pubblica.

Le misure adottabili
Le autorità nazionali competenti possono adottare una misura di conservazione mirata basata su un criterio geografico, ad esempio il tasso medio di criminalità in una data zona geografica, senza necessariamente disporre di indizi concreti relativi alla preparazione o alla commissione, nelle zone interessate, di atti di criminalità grave. Le autorità nazionali competenti possono disporre una misura di conservazione "rapida" fin dalla prima fase dell'indagine relativa a una minaccia grave per la sicurezza pubblica o a un eventuale atto di criminalità grave, ossia dal momento in cui tali autorità, secondo il diritto nazionale, possono avviare una siffatta indagine. E solo in tali ipotesi una tale misura può essere estesa al traffico delle comunicazioni o all'ubicazione di persone diverse da quelle sospettate di avere progettato o commesso un reato grave o un attentato alla sicurezza nazionale. Ma solo se tali dati possano realmente contribuire, in base a elementi oggettivi e non discriminatori, all'accertamento di un siffatto reato o attentato alla sicurezza nazionale, come quelli relativi alla vittima o al suo ambiente sociale o professionale. Le diverse misure possono, a scelta del legislatore nazionale e nel rispetto dei limiti dello stretto necessario, essere applicate congiuntamente. Misure non giustificate in via generale e preventiva dalla lotta ai crimini gravi in cui non rientri la tutela della sicurezza pubblica.
Infine, spiega la Corte che gli accessi della polizia a tali dati vanno autorizzati da figura autonoma e indipendente quale quella del giudice, cui è affidato un controllo preventivo a seguito della richiesta motivata presentata dagli inquirenti.
La Corte precisa, in conclusione, che l'ammissibilità degli elementi di prova ottenuti da una generalizzata e preventiva conservazione rientra nel principio di autonomia procedurale degli Stati membri, ma sempre nel rispetto dei principi di equivalenza e di effettività.


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