Comunitario e Internazionale

La disciplina delle clausole di scelta del foro nelle condizioni generali di contratto, anche telematico

La modulazione dell'elemento formale consente di presumere la prestazione del consenso alla clausola di scelta del foro

di Federica Sartori*

La giurisprudenza eurounitaria in materia di clausole di scelta del foro attribuisce una peculiare rilevanza al profilo formale di conclusione delle stesse, soprattutto allorché siano inserite in condizioni generali di contratto, anche in via telematica, sicché in fase di redazione e predisposizione occorre tenere conto degli approdi giurisprudenziali sul punto.

Gli accordi di giurisdizione stipulati in forma scritta possono essere contenuti nel medesimo documento contrattuale, ovvero in un documento separato rispetto a quest'ultimo, oggetto di specifico rinvio, oppure ancora in condizioni generali di contratto unilateralmente predisposte.

Mentre nella prima ipotesi la medesimezza del documento risolve funditus qualsivoglia problematica di rinvio documentale ed effettività del consenso , le restanti due ipotesi sono state a lungo oggetto di analisi giurisprudenziale e dottrinale, anche in virtù dell'evoluzione tecnologica che ha introdotto nuove modalità di conclusione dei contratti telematici.

Sul punto la Corte di Giustizia è costante nell'affermare la validità di tali clausole purché nel contratto principale vi sia un "espresso riferimento" alle condizioni generali ovvero al contratto quadro, tale da essere notato con la normale diligenza. La giurisprudenza sovranazionale ha, inoltre, precisato che il richiamo a una clausola di proroga inserita nelle condizioni generali deve essere "espresso e inequivoco" e, pertanto, tale richiamo è valido solo se nel documento contrattuale sottoscritto dalle parti siano espressamente richiamate le condizioni generali contenenti il giudice designato e se tali condizioni siano state effettivamente comunicate all'altro contraente o comunque disponibili e accessibili, ad esempio, attraverso un sito Internet.

La giurisprudenza italiana si mostra ancor più rigorosa ritenendo rilevante, altresì, la collocazione nel testo del suddetto riferimento espresso, non ritenendo soddisfatto il requisito formale in caso di condizioni generali richiamate sul retro del documento contrattuale allorché la sottoscrizione sia presente solo nel lato frontale dello stesso, salvo la prova di un richiamo espresso delle stesse anche nel medesimo lato in cui è stata apposta la sottoscrizione.

Pertanto, in fase di redazione delle clausole di scelta del foro è opportuno adeguarsi altresì alle indicazioni giurisprudenziali, oltre che a quelle normative, di natura nazionale e sovranazionale.

Una questione sorta recentemente, di pari passo con l'evoluzione tecnologica che sta caratterizzando sempre più anche le contrattazioni commerciali, concerne la conclusione di contratti telematici allorché la clausola di scelta del foro si trovi in condizioni generali di contratto cui è possibile accedere digitando un indirizzo web dedicato, senza collegamento ipertestuale.

Espressasi su tale peculiare tema, la Corte di Cassazione ha affermato che la mancanza di un link diretto alle condizioni generali di contratto non pregiudica l'effettiva conoscenza delle stesse, nonché l'effettività del consenso prestato dall'utente mediante il diverso e ulteriore click all'accettazione del contratto principale.

Infatti, laddove le suddette condizioni generali possano essere effettivamente salvate, stampate ovvero registrate, non rileva più se tali operazioni possono essere effettuate contestualmente o meno al momento dell'accettazione delle stesse.

Tale decisione si colloca in linea di continuità con l'orientamento della Corte di Giustizia secondo cui la conclusione di un contratto telematico rientra pianamente nell'ipotesi della "comunicazione con mezzi elettronici" parificata espressamente alla forma scritta, ai sensi del par. 2 art. 23 Regolamento CE 44/2001, oggi par. 2 art. 25 Regolamento UE 1215/2012, purché sia possibile registrare in maniera durevole l'accordo di giurisdizione.

Parte della dottrina ha evidenziato come la menzionata equiparazione del documento cartaceo a quello telematico comporti sul piano pratico l'equiparazione della conoscenza della clausola di scelta del foro alla mera conoscibilità della stessa, avanzando così dubbi sul rispetto della ratio sottesa all'intera disciplina inerente alla forma degli accordi di proroga, volta soprattutto a garantire la consapevolezza della prestazione del consenso a tali specifici accordi.

Tuttavia, tali obiezioni possono ritenersi superate dalla celere fruibilità ed estrema accessibilità alle condizioni generali di contratto che proprio lo strumento telematico consente, soprattutto nella fase fisiologica della stipulazione contrattuale.

In conclusione, la modulazione dell'elemento formale consente addirittura di presumere la prestazione del consenso alla clausola di scelta del foro, quale presunzione relativa ovviamente, sicché il fine ultimo dell'impianto normativo, ossia l'agevolazione dei traffici commerciali anche transnazionali, risulta certamente salvaguardato in favore del progressivo sviluppo di un'economia ormai da tempo globale.

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*A cura di Federica Sartori, Avvocato

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