Lavoro

Le cooperative di produzione e lavoro nel 2022: una risorsa per il mercato occupazionale

Le imprese del territorio nazionale da un lato hanno subito una compressione dei volumi d'affari a causa dell'evento epidemiologico Covid-19 e dall'altro, stanno rilevando costi sempre maggiori a causa dell'aumento dei prezzi delle materie prime dovuto alla crisi geopolitica in corso tra Russia e Ucraina

di Luca Mogarelli*

Nello scenario economico attuale, quello dell'occupazione è un tema particolarmente rilevante. Le imprese del territorio nazionale da un lato hanno subito una compressione dei volumi d'affari a causa dell'evento epidemiologico Covid-19 e dall'altro, stanno rilevando costi sempre maggiori a causa dell'aumento dei prezzi delle materie prime dovuto alla crisi geopolitica in corso tra Russia e Ucraina.

In tale contesto, le imprese faticano a sostenere ulteriori oneri e quindi, ad incrementare l'organico aziendale. È ben comprensibile, come ci sia bisogno di strumenti e di soggetti giuridici in grado di stimolare il tasso occupazionale. È evidente come il ruolo di entità terze quali le cooperative di lavoro possa essere determinante.

Le cooperative di lavoro sono soggetti giuridici il cui scopo è quello di fornire un'occupazione ai soci aderenti. Le cooperative di lavoro hanno altresì l'onere di dare dignità al lavoratore, attraverso la corresponsione di salari adeguati al lavoro prestato e garantendo condizioni di lavoro soddisfacenti per il dipendente.

Da quanto illustrato emerge chiaramente l'assenza dello scopo di lucro. Per l'appunto alle cooperative è fatto divieto di distribuire gli utili, in quanto gli avanzi di gestione devono essere reinvestiti nella cooperativa stessa (resta garantita la possibilità di assegnare ristorni commisurati al grado di partecipazione ai soci a patto che non superino il 30% dei trattamenti economici percepiti).

La cooperativa di lavoro, in quanto avente personalità giuridica, nasce per atto pubblico a pena di nullità. Ciò significa che i soci fondatori (che devono essere almeno tre), al fine di dar vita alla cooperativa, dovranno recarsi dal notaio in presenza. Oltre a ciò, sempre in quanto avente personalità giuridica, la cooperativa di lavoro ha un'autonomia patrimoniale perfetta.

Da ciò ne deriva che i soci non sono patrimonialmente responsabili delle obbligazioni contratte dalla cooperativa, che risponde delle obbligazioni soltanto con il suo patrimonio.

Va altresì evidenziato come, rispetto alle tradizionali società lucrative, il patrimonio netto della cooperativa, strettamente ancorato ai soci che ne fanno parte (che al tempo stesso sono saldamente connessi al ruolo assunto ai fini dello scopo mutualistico), sia più volatile.

L'entrata e l'uscita dei soci, infatti, è molto più semplice da porre in essere che nelle società lucrative: nel caso della cooperativa, non è necessario fare un atto di cessione quote ogniqualvolta vi sia una variazione della compagine sociale. Ai fini di far entrare o uscire soci è sufficiente una delibera del consiglio di amministrazione. La quota, il cui valore parte da un minimo di euro 25, deve essere riscossa dalla cooperativa all'entrata del socio e rimborsata all'eventuale uscita, e può essere corrisposta sia a mezzo tracciato che in contanti.

Emerge in modo lampante come il socio sia un'entità centrale della cooperativa, è infatti l'elemento attraverso il quale si esprime il principio di mutualità. Nelle cooperative di lavoro lo scopo mutualistico viene raggiunto se i costi del personale derivano per almeno il 50% dal lavoro prestato dai soci. Tale dato va espresso nella nota integrativa degli schemi di bilancio in un'apposita sezione.

Ai fini del raggiungimento dello scopo mutualistico, per le cooperative di lavoro, peraltro, sembrerebbe che oltre ai contratti di lavoro a tempo determinato e indeterminato, rientrino anche i contratti di lavoro CO.CO.CO. nonché i contratti a intermittenza. Occorre poi far presente che le cooperative di lavoro devono redigere un regolamento interno in grado di illustrare e definire il perimetro della gestione dei rapporti di lavoro. Tale regolamento è necessario che sia stilato in fase di costituzione e che sia poi approvato dall'assemblea dei soci e quindi inviato all'Ufficio dell'ispettorato del lavoro del luogo dove la cooperativa ha la sede legale.

Ciò detto, una delle domande più frequenti è quali siano i benefici fiscali attribuiti dal legislatore alle cooperative di lavoro e quali siano i relativi costi di costituzione e di gestione.

Quanto ai benefici di natura fiscale, si evidenzia che per le cooperative di lavoro è prevista un'esenzione della base imponibile ai fini IRES per un ammontare pari al 57%. Quanto poi alle imposte e agli oneri di gestione, si elenca quanto segue:

-Imposta sui redditi IRES, pari al 24% da calcolarsi sul 57% dell'utile lordo;

-Irap;

-Salari e oneri sociali INPS e INAIL relativi ai lavoratori dipendenti;

-Destinazione del 3% degli utili al fondo mutualistico;

-Diritti camerali CCIIAA (calcolati in base al volume d'affari);

-Contributo biennale di revisione (calcolato in base alle tabelle ministeriali);

-Quota associativa, qualora la cooperativa aderisca ad una rete di cooperative;

-Canone di consulenza fiscale e di tenuta della contabilità ordinaria e adempimenti connessi;

-Elaborazione cedolini, redazione di contratti di lavoro e consulenza del lavoro.

Ai fini della costituzione, invece, gli oneri da sostenere sono:

-Onorario del notaio per la redazione dell'atto costitutivo e l'iscrizione all'albo ministeriale delle cooperative (oltre diritti e bolli connessi);

-Consulenza iniziale.

Si fa presente che non è possibile aprioristicamente definire puntualmente i costi base di gestione di una cooperativa, in quanto questi dipendono dalla grandezza della cooperativa stessa in termini di volume d'affari, di lavoratori dipendenti e di movimentazioni da elaborare.

Oltre a ciò, va tenuto conto anche degli aspetti soggettivi di oscillazione degli onorari dei professionisti e ovviamente della complessità della cooperativa in termini di inquadramento dell'attività svolta. Ne discende che una prospettiva dei costi da sostenere si può avere soltanto dopo aver compreso gli aspetti dimensionali e di complessità di gestione della cooperativa.

È bene, poi, sottolineare che il consulente deve affrontare una serie di difficoltà peculiari nell'accompagnare dal punto di vista fiscale, contabile ed amministrativo una cooperativa.

Occorre fare attenzione ai seguenti aspetti:

-Corretta tenuta del libro soci e quindi gestione e affiancamento nella compilazione dei verbali di ammissione ed esclusione soci;

-Corretta compilazione dei dichiarativi, tenuto conto delle esenzioni IRES;

-Puntuale ed efficiente gestione della documentazione contabile ed amministrativa per garantire il tempestivo responso a fronte della revisione biennale, prevista per Legge;

-Affiancamento nell'elaborazione del regolamento interno;

-Gestione della nota integrativa ai fini della mutualità;

-Integrazione con gli aspetti inerenti la consulenza del lavoro, tema centrale nelle cooperative di lavoro;

-Monitorare la salute della cooperativa, in termini economico finanziari;

A tutto ciò, si aggiungono, ovviamente, le operazioni da compiere che sono in comune con la gestione di una società con scopo lucrativo, quali a titolo esemplificativo, la corretta tenuta della contabilità ordinaria, la consulenza fiscale e contabile, gli adempimenti ai fini IVA e tributari in genere, la gestione e compilazione dei libri sociali, il monitoraggio degli aspetti commerciali e la consulenza in materia contrattualistica.

A fronte di quanto illustrato il mondo delle cooperative è sicuramente complesso, tuttavia in un contesto complesso come quello nazionale, in termini occupazionali, possono rappresentare una risorsa. E', tuttavia, necessario che i soci fondatori si affidino a specialisti in grado di affrontare le varie difficoltà e insidie giuridiche connesse alla materia.

*a cura del Dott. Luca Mogarelli, Dottore Commercialista, Revisore Legale

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