Penale

Risanamento Spa, respinti i ricorsi Consob contro alcuni manager

La Cassazione, sentenza n. 17789 depositata oggi, ha respinto il ricorso della Consob contro la decisione della Corte di appello di Milano

di Francesco Machina Grifeo

La Cassazione, sentenza n. 17789 depositata oggi, ha respinto il ricorso della Consob contro la decisione della Corte di appello di Milano che, nel novembre 2018, aveva confermato l'assoluzione degli imputati Luigi Zunino, Salvatore Mancuso e Oliviero Bonato per una serie di reati finanziari commessi come manager di Risanamento S.p.a.. Avrebbero cioè posto in essere condotte suscettibili di alterare in maniera sensibile il prezzo del
titolo quotato in borsa e di costituire ostacolo alla funzione di vigilanza della Commissione Nazionale per la Società e la Borsa (Consob).

In particolare, veniva loro contestato di aver taciuto circostanze rilevanti in ordine al contratto preliminare con Limitless LLC per la cessione dell 'Area ex Falck'; ed all'esposizione debitoria verso istituti bancari oltre all'effettivo fabbisogno finanziario per l'anno 2009. Secondo l'accusa il comunicato stampa di Risanamento del 25 febbraio 2009 conteneva informazioni false in quanto non dava conto del fatto che le trattative con Limitless a quella data erano già cessate, come poi "tardivamente" riportato nel comunicato del 19 marzo.

Per la Cassazione però la Corte di appello "ha plausibilmente giustificato il proprio convincimento circa l'assenza di prova certa in ordine allo spirare del termine di efficacia del contratto preliminare stipulato con la Limitless LCC e in ordine all'entità del fabbisogno finanziario della Risanamento S.p.a.". Mentre con riferimento alla conversazione in cui Zunino avrebbe saputo che l'accordo con Limitless LLC era saltato «tempo addietro», la Corte ritiene che l'espressione non individui "un momento preciso di cessazione dell'efficacia giuridica del contratto". Al contrario, vi sono prove circa il fatto che le trattative "furono con certezza in corso fino alla metà del marzo 2009".

Ma soprattutto, argomenta la Cassazione, dall'esame delle comunicazioni effettuate dalla società tra il 23 febbraio e il 19 marzo 2009, risulta che della "grave crisi di liquidità cui si trovava esposta la società a far data dall'inizio del 2007 (a causa del forte decremento del valore degli immobili) e della sua necessità di far ricorso al finanziamento, il mercato finanziario era stato ampiamente edotto dalla Risanamento sin dall'autunno 2007, così come era stato parimenti informato della stipula di accordi di moratoria con le banche creditrici, della sottoscrizione, il 30 dicembre 2008, del contratto preliminare di compravendita del complesso 'ex Falck', al prezzo di 475 milioni di euro, con la Limitless LCC ed anche dell'ulteriore iniezione di liquidità che la maggior parte delle banche creditrici (Intesa San Paolo, Unicredit, BPM e Monte Paschi) avevano somministrato alla loro debitrice": tanto risultando dai comunicati emessi dal 30 settembre 2007 al 9 gennaio 2009.

Ragion per cui, quand'anche i comunicati della Risanamento avessero riferito, "senza gli ipotizzati infingimenti ed in maniera completa", sia dello stato delle trattative con la Limitless (in vero per quanto già evidenziato dalla stessa Corte, correttamente riferite) sia dell'effettivo fabbisogno finanziario della società, la fiducia degli investitori - quella del cd. "investitore ragionevole" - nel titolo "non avrebbe subito alcuna significativa alterazione, perché le sole informazioni suscettibili di condizionarla erano quelle - queste, sì, ampiamente riferite - attinenti all'entità del debito contratto con le banche, alle modalità di rimborso con queste pattuite (accordi di moratoria, che prevedevano un rientro una tantum entro il 15 gennaio 2010), al sostegno che le creditrici avevano continuato a fornire alla Risanamento e Spa, nonostante tutto".

Di tanto si troverebbe ulteriore conferma poi nell'analisi, ex post, dell'andamento di borsa del titolo Risanamento: "l'inesorabile corsa al ribasso della quale si è dato conto, che non si arrestò, se non per un brevissimo arco temporale e con una modesta ripresa, per effetto delle notizie aventi ad oggetto il contratto preliminare con la Limitless LCC (come comprovato, tra l'altro, dalla sostanziale indifferenza con cui il mercato accolse la notizia il 19 marzo 2009 della definitiva chiusura della trattativa con la Limitless) e non evidenziò alcuna fluttuazione di rilievo a seguito delle comunicazioni del 23 febbraio e del 3 marzo 2009, quand'anche effettivamente reticenti sull'effettivo fabbisogno finanziario della società, l'ulteriore perdita (nella misura del 30%) registrata dal titolo in disamina nel primo trimestre del 2009, trovando, semmai spiegazione, nella preoccupazione degli investitori per l'imponente indebitamento verso le banche della Risanamento e per le modalità di rientro a breve termine stipulate con queste".

La Corte di appello, conclude la decisione, con "argomento logico ineccepibile", ha evidenziato come Consob "certamente non poteva ritenersi meno avvertita dell''investitore ragionevole', cosicché anche la funzione di vigilanza risultava esercitabile in concreto senza inquinamenti, consentendo l'attivazione di ben più penetranti poteri da parte dell'Organo di vigilanza, che per altro, però, non furono attivati".

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