Penale

Ergastolo ostativo, benefici ammessi ma con limiti stretti

Varate le norme a pochi giorni dalla nuova udienza della Corte costituzionale. La domanda di liberazione condizionale potrà essere presentata solo dopo 30 anni

di Alessandro Galimberti

Nuove regole per l’ergastolo ostativo. A pochi giorni dalla nuova udienza della Consulta sull’illegittimità del regime di divieti per i detenuti più pericolosi (la terza, prevista per l’8 novembre prossimo) il Governo interviene con un decreto legge per tamponare il mancato esito parlamentare sul tema: il testo unificato dell’Atto del Senato 2574 è stato infatti approvato dal solo ramo della Camera prima della fine della scorsa legislatura.

Il problema sollevato dalla Consulta, con l’ordinanza dell’11 maggio 2021, riguarda l’impossibilità legale di concedere benefici penitenziari, dal lavoro esterno fino alla liberazione condizionale, ai detenuti che non collaborano con la giustizia.

Le nuove regole per l’accesso ai benefici disegnate nel decreto prevedono che il detenuto condannato per reati associativi, scontato un periodo minimo fissato dalla legge, nella sua domanda di libertà rivolta ai giudici indichi elementi specifici che «consentano di escludere sia l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi».

Se il reato alla base della condanna invece era “non associativo”, a cominciare da quelli contro la pubblica amministrazione, il detenuto dovrà dimostrare al tribunale di sorveglianza (e non più al solo magistrato di sorveglianza) di aver tagliato i collegamenti con il contesto dentro cui il reato era stato commesso.

In sostanza la riforma, così come indicato dalla Consulta nel suo doppio monito, supera la presunzione legale assoluta secondo cui la commissione di un certo tipo di reati dimostra l’appartenenza senza soluzione di continuità alla criminalità organizzata, facendo così scattare un indice di pericolosità sociale incompatibile con i benefici penitenziari.

In ogni caso il detenuto che vuole accelerare il suo percorso di reinserimento sociale ( finalità, come noto, di rango costituzionale) deve anche dimostrare di aver saldato i debiti da reato - adempiendo alle obbligazioni civili e agli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna - o provare la assoluta impossibilità di fare fronte a questi debiti. Inoltre, il candidato al lavoro esterno, alla liberazione condizionale e agli altri benefici extramurari dovrà indicare nella domanda al giudice «elementi specifici» che consentano di escludere sia l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, sia il «pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi».

Prima di deliberare, comunque il giudice dovrà verificare la regolare condotta carceraria, la partecipazione al percorso rieducativo, e la dichiarazione di dissociazione dall’organizzazione criminale di appartenenza, oltre a verificare iniziative del condannato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa.

Resta in ogni caso obbligatorio sentire il parere del pubblico ministero presso il giudice di primo grado (cioè quello che ha svolto le indagini), nel caso di mafia a terrorismo la valutazione spetta alla Procura distrettuale.

La liberazione condizionale per i condannati all’ergastolo per reati ostativi, e non collaboranti, potrà essere presa in considerazione solo dopo 30 anni di pena (per i reati non ostativi, e per i collaboranti, rimane il limite di 26 anni), mentre serviranno 10 anni dopo la liberazione condizionale per estinguere la pena dell’ergastolo e revocare le misure di sicurezza personali ordinate dal giudice (per i non ostativi, e per i collaboranti, 5 anni).

Altra novità importante è la possibilità per la Guardia di finanza di procedere a indagini fiscali nei confronti dei detenuti per il 41-bis (quindi in fase esecutiva della sentenza), Gdf che riceverà quindi dal ministero una copia del decreto dei detenuti sotto regime di controllo rafforzato.

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