Penale

Sugli ecoreati la variabile-tenuità

di Paola Ficco

Anche i sistemi ambientali sono toccati dalla clausola di non punibilità per tenuità del fatto prevista dall’articolo 131-bis del Codice penale, introdotto dal Dlgs 16 marzo 2015, n. 28 con l’obiettivo di ridurre i carichi di lavoro nei tribunali evitando che vadano a processo casi sostanzialmente irrilevanti. A due anni di distanza la giurisprudenza di legittimità ha iniziato a tracciare una strada. Le pronunce riguardano tutte il tema dei rifiuti: segno evidente del malessere del settore.

I requisiti

Il giudice può chiedere l’archiviazione del reato per tenuità del fatto per i reati puniti con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni o puniti con la sola pena pecuniaria o congiunta alla pena detentiva, a patto che non siano reiterati e che chi li ha commessi non sia un delinquente abituale.

Nella cornice edittale rientra quindi la grande maggioranza dei reati ambientali che, in massima parte contravvenzioni, hanno una pena detentiva non superiore a tre anni. Si pensi al trasporto di rifiuti senza formulario che, punito con la reclusione fino a due anni, vede la sua punibilità fortemente ammortizzata dalla nuova disciplina.

D’altro canto, il rischio è che condotte fortemente lesive del bene ambiente come declinato dalla Corte costituzionale possano trasformarsi in reati con ridotta lesività e di minore rilevanza sociale. Ed è proprio sulla lesività del danno e sulla rilevanza sociale che la Cassazione ha iniziato a dettare i primi punti fermi.

La valutazione del giudice

L’elemento cardine è la valutazione dell’offensività e dell’abitualtà della condotta.

La Cassazione penale con la sentenza 41850/2015 ha riconosciuto l’applicazione del nuovo istituto alla gestione senza autorizzazione di un blocco motore e diversi tubi di scarico di auto fuori uso poiché la minima offensività era determinata dalla non abitualità della condotta e dal fatto che il soggetto era incensurato e si era adoperato per lo smaltimento dei rifiuti.

Niente tenuità, invece, in caso di violazioni plurime della stessa norma in quanto viene meno il requisito dell’occasionalità. La Cassazione penale (sentenza 30 dicembre 2016, n. 55287) ha infatti negato l’istituto a un caso di deposito incontrollato di imballaggi usati, potenzialmente pericoloso per la salute umana, poiché commesso con violazioni multiple della norma. Sempre a causa della reiterazione della condotta, la Cassazione penale (sentenza 16 novembre 2016, n. 48318) non ha ravvisato la tenuità del fatto anche per un trasporto illecito di materiali ferrosi senza autorizzazione che si era perpetrato nel tempo.

L’entità del danno

La lieve entità del danno va inoltre desunta dalla condotta assunta durante la commissione del reato e il successivo atto riparatorio non è rilevante. Con la sentenza dell’8 febbraio 2017, n. 5745, la Cassazione penale ha negato l’accesso al nuovo regime per l’abbandono di rifiuti inerti da costruzione e demolizione, anche se l’autore si impegna a bonificare l’area.

Di segno opposto un’altra sentenza della Cassazione penale (30 gennaio 2017, n.4187) sempre in tema di inerti da costruzione e demolizione, che, invece, a causa della modesta offensività della condotta, ha riconosciuto la tenuità all’ attività di gestione illecita di rifiuti. Questo perché non si trattava di un comportamento abituale e il reato era caratterizzato da minima offensività.

La necessità di rispettare i requisiti della particolare tenuità dell’offesa e della non abitualità della condotta ai fini dell’applicabilità del nuovo istituto è stata ribadita da Cassazione penale con la sentenza del 29 gennaio 2016, n. 3874 in ordine allo smaltimento illecito di rifiuti liquidi su suolo, acque superficiali e sotterranee in caso di percolazione di reflui da stoccaggio di scarti vegetali e da reflui zootecnici provenienti dalle stalle.

Vedi la tabella: Le sentenze

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