Comunitario e Internazionale

IFRS 9 – Calcolo del valore dei crediti secondo il nuovo Expected loss model

Con il regolamento UE n. 2021/25 della Commissione del 13 gennaio 2021, entrato in vigore il 1 gennaio 2022, è stato modificato il regolamento n. 1126/2008 per tenere conto delle modifiche già introdotte il 27 agosto 2020 dall'International Accounting Standards Board con la pubblicazione della "Riforma degli indici di riferimento dei tassi di interesse – fase 2 – Modifiche all'IFRS 9, allo IAS 39, all'IFRS 7, all'IFRS 4 e all'IFRS 16"

di Corrado Angelelli, Giuditta Betti e Gianmarco Volino*

Con il regolamento UE n. 2021/25 della Commissione del 13 gennaio 2021, entrato in vigore il 1 gennaio 2022, è stato modificato il regolamento n. 1126/2008 per tenere conto delle modifiche già introdotte il 27 agosto 2020 dall'International Accounting Standards Board con la pubblicazione della "Riforma degli indici di riferimento dei tassi di interesse – fase 2 – Modifiche all'IFRS 9, allo IAS 39, all'IFRS 7, all'IFRS 4 e all'IFRS 16", in coordinamento normativo. Successivamente con analogo provvedimento si è avuto un ulteriore intervento al quadro generale di prassi contabile internazionale mediante il regolamento UE n. 2021/1080.

Ancorché non siano state apportate rettifiche sostanziali alle modalità di rilevazione e valutazione previste dai principi contabili internazionali emendati, è certo che il Board IASB abbia voluto sia semplificare alcuni processi sia chiarire alcuni dubbi pratici posti dagli utilizzatori nell'ambito dell'applicazione dei principi contabili internazionali.

Non può revocarsi in dubbio che una delle modifiche più rilevanti attenga al principio contabile IFRS 9, il quale fornisce precise indicazioni sulla rilevazione delle perdite attese sui crediti, sancendo che un'entità deve rilevare, quando ve ne siano i presupposti, un fondo a copertura delle perdite attese, basandosi sul cosiddetto Expected Loss Model, che ha soppiantato l'Incurred Loss Model previsto dallo IAS 39 – Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione.

Ebbene, l'Expected loss model sancito dall'IFRS 9 a partire dal 2018 richiede che un credito, o, in generale, un'attività finanziaria iscritta al costo ammortizzato, venga valorizzato in bilancio al netto del rischio di perdita atteso, a prescindere dal fatto che tali circostanze di rischio si siano già concretizzate o si concretizzeranno in futuro.

Di grande interesse è sicuramente il nuovo Modello di Impairment detto a Three-Bucket (c.d «Stages») o ECL model – introdotto dal secondo pillar del nuovo principio contabile in esame. Tale innovativo metodo di calcolo prevede una classificazione dei crediti in tre livelli a cui corrispondono distinte metodologie di calcolo delle perdite da rilevare, nonché differenti modalità di calcolo degli interessi. Il passaggio tra Stage diversi è consentito in entrambe le direzioni.

Nel primo Stage sono compresi i crediti in bonis ovvero esposizioni che non hanno manifestato un aumento significativo del rischio dal momento della rilevazione iniziale o che hanno un basso rischio di credito alla data di riferimento del bilancio.

Il secondo Stage si riferisce ai crediti underperforming , ovvero esposizioni che hanno manifestato un aumento significativo del rischio di credito dal momento della rilevazione iniziale (a meno che abbiano basso rischio di credito alla data di riferimento del bilancio), ma che non hanno evidenze oggettive di riduzione di valore. L'assegnazione dello strumento finanziario a questo Stage può solitamente essere ricondotta a un'inadempienza superiore ai 30 giorni, al peggioramento del livello di rating o a evidenti difficoltà economiche o finanziarie. Per distinguere la categoria degli underperforming dagli altri la BCE ha creato una "Guidance to banks on non performing loans" che introduce gli Early Warning Indicators (EWI).

All'ultimo posto della classificazione troviamo i crediti non performing cioè esposizioni con oggettiva evidenza di perdita alla data di riferimento del bilancio, censiti secondo le procedure di riconoscimento dei crediti deteriorati. Gli strumenti finanziari ed i finanziamenti assegnati al terzo Stage manifestano un rischio creditizio significativo per i quali la perdita si è già effettivamente manifestata. Un esempio è dato dal caso di mancanza di pagamenti per un periodo superiore a 90 giorni. In questa situazione il calcolo della perdita si effettua in modo analitico in relazione alle singole posizioni deteriorate, proporzionandole alla vita residua della singola esposizione.

Queste categorie permettono di identificare la situazione di perdita nella quale si trova un credito in base allo Stage di appartenenza. Nel primo Stage le perdite attese si misurano prendendo come riferimento un arco temporale di dodici mesi. Questa previsione però non sempre è idonea perché nelle situazioni in cui i pagamenti delle obbligazioni del debitore non sono significanti nei primi dodici mesi del finanziamento del credito o i crediti cambiano in base a fattori che hanno solo un impatto di rischio entro i dodici mesi, il calcolo risulta errato o comunque non comprendente le diverse sfaccettature e la natura del credito.

Nelle altre due classi, dove c'è una probabilità maggiore di default, si prende come riferimento un orizzonte temporale corrispondente alla durata contrattuale residua (lifetime) ovvero alla scadenza naturale del finanziamento. Il tempo della lifetime, adottato per il secondo Stage, deriva da una presunzione relativa costituita dal fatto che il rischio di credito dell'attività finanziaria è aumentato significativamente dopo la rilevazione iniziale, quando i pagamenti contrattuali sono scaduti da oltre 30 giorni. L'entità debitrice però può sfatare questa presunzione, mediante prova contraria, qualora abbia a disposizione informazioni ragionevoli e dimostrabili attestanti che, anche se i pagamenti contrattuali sono scaduti da più di 30 giorni, ciò non rappresenta un aumento significativo del rischio di credito di uno strumento finanziario. Un esempio è dato dal caso in cui il mancato pagamento deriva da un errore amministrativo. Questa possibilità di dare prova contraria deriva dal ben noto principio – già in tema di corporate governance – Comply or Explain.

Per determinare se il rischio di credito è aumentato significativamente bisognerebbe considerare le migliori informazioni ragionevoli e sostenibili disponibili senza costi o sforzi eccessivi. Queste informazioni dovrebbero includere le variazioni effettive e previste degli indicatori di mercato esterni, i fattori interni e le informazioni specifiche del mutuatario, stabilire il rischio di credito massimo iniziale per un determinato portafoglio per tipo di prodotto e/o regione (il "rischio di credito all'origine") e confrontarlo con il rischio di credito alla data di riferimento. Questa determinazione è possibile solo per portafogli di strumenti finanziari con un rischio di credito simile al momento della rilevazione iniziale o per valutare gli aumenti del rischio di credito attraverso una valutazione della controparte, purché tale valutazione raggiunga gli obiettivi del modello proposto o se si ha una variazione significativa effettiva o prevista del rating esterno dello strumento finanziario.

*a cura degli avv.ti Corrado Angelelli, Giuditta Betti e Gianmarco Volino di di Greenberg Traurig Santa Maria

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©