Giustizia

A pm e avvocati la guida della Giustizia per scrivere gli atti

Non più di 25 pagine, al massimo 50.000 caratteri, numero massimo di 10 parole chiave, caratteri di 12 punti quanto a dimensione. Questi alcuni dei criteri e limiti previsti dallo schema di regolamento messo a punto dal ministero della Giustizia

di Giovanni Negri

Non più di 25 pagine, al massimo 50.000 caratteri, numero massimo di 10 parole chiave, caratteri di 12 punti quanto a dimensione (1,5 di interlinea e margini orizzontali e verticali di 2,5 centimetri). Sono queste alcuni dei criteri e limiti previsti dallo schema di regolamento messo a punto dal ministero della Giustizia per restituire sinteticità e chiarezza agli atti giudiziari nel settore civile. Il provvedimento, che entrerà in vigore a fine mese (il 30 giugno), costituisce uno degli snodi del denso pacchetto di misure attuative della riforma del Codice di procedura, operativa da poco più di tre mesi.

Il regolamento ministeriale tiene fermo il presupposto per cui i requisiti di chiarezza e sinteticità degli atti del processo, funzionali all’attuazione dei principi di ragionevole durata e di collaborazione tra le parti e il giudice, devono essere considerati distinti, seppure collegati, visto che «un testo è chiaro quando è univocamente intellegibile, mentre è sintetico quando, pur essendo completo dei requisiti essenziali ed esaustivo in relazione al su scopo, è scevro di ripetizioni e verbosità».

Nel dettaglio i limiti massimi, tipologia di atto per tipologia di atto, che avvocati e pubblici ministeri sono invitati a osservare sono :

- 50.000 caratteri, corrispondenti a 25 pagine circa secondo la ripartizione dei caratteri introdotta, per l’atto di citazione, il ricorso, la comparsa di risposta , la memoria difensiva gli atti di intervento e di chiamata di terzi, comparse e note conclusionali, e atti introduttivi dei giudizi di impugnazione;

- 25.000 caratteri, equivalenti a 13 pagine, quanto alle memorie e alle repliche e, in generale, a tutti gli altri atti di giudizio;

- 4.000 caratteri, due pagine, per le note scritte in sostituzione dell’udienza, secondo quanto previsto dall’articolo 127 ter del Codice di procedura civile, quando non è necessario svolgere attività difensive possibili soltanto all’udienza.

A questi limiti sono possibili deroghe, fondate sulla particolare complessità della controversia anche per il numero delle parti, del valore, della tipologia e degli interessi coinvolti. Ragioni che però il difensore dovrà esporre sinteticamente nell’atto.

Tra i criteri di redazione degli atti, invece, trovano posto, tra gli altri, un numero di parole chiave non superiori a 10 per individuare l’oggetto del giudizio; con riferimento ai motivi di diritto, l’esposizione delle eventuali questioni pregiudiziali e preliminari e di quelle di merito, con l’indicazione delle norme e dei precedenti giurisprudenziali che si considerano rilevanti; l’indicazione specifica dei mezzi di prova e l’indice dei documenti prodotti, con la stessa numerazione e denominazione contenute nel corpo dell’atto, consultabili preferibilmente con collegamento ipertestuale.

La Relazione sottolinea le conseguenza del mancato rispetto di limiti di dimensione e criteri di redazione, chiarendo, in coerenza con le legge delega (la n. 206 del 2021) che è stato previsto il divieto di sanzionare le trasgressioni con la nullità dell’atto , ma che, tuttavia sarà l’autorità giudiziaria a tenere conto delle violazioni al momento della regolazione delle spese di lite.

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