Giustizia

Al traguardo le riforme del Pnrr sul fronte Giustizia

Arrivano in porto con il sì definitivo del Consiglio dei ministri, il primo dopo le elezioni in attesa della costituzione del nuovo Governo, le riforme del processo civile e di quello penale

di Giovanni Negri

Arrivano in porto con il sì definitivo del Consiglio dei ministri, il primo dopo le elezioni in attesa della costituzione del nuovo Governo, le riforme del processo civile e di quello penale. Per la ministra della Giustizia Marta Cartabia un congedo con la soddisfazione di avere condotto in porto un intervento con passaggi anche assai tormentati: «Ora le riforme della giustizia fondamentali per il Pnrr sono state approvate tute in via definitiva. Sono riforma importanti e di sistema, che agiscono in profondità e che nel tempo restituiranno al Paese una giustizia più vicina ai cittadini».

Il percorso

Certo soprattutto sul penale il percorso non è stato facile, ed era prevedibile: basta pensare alla lunga fase di redazione della legge delega che ha occupato larga parte della primavera estate del 2021, con l’eterno scoglio della prescrizione poi superato nei termini noti dall’articolato sistema dell’improcedibilità. Meno impervio il percorso della riforma civile , anche se le insoddisfazioni soprattutto dell’avvocatura restano.

Sul piano politico, il dato da sottolineare è quello di un largo consenso ottenuto dai tre interventi approvati ieri, alle nuove regole processuali e civili si deve affiancare infatti anche il via libera al decreto sull’ufficio del processo. Alla fine, infatti, neppure l’allora unica e dichiarata opposizione, quella diventata oggi maggioranza di Fratelli d’Italia, ha votato contro i testi dei decreti attuativi, limitandosi a una più benevola astensione.

Gli obiettivi

Le misure approvate dovrebbero consentire , a regime, di ridurre i tempi di durata del 40% nel settore civile e del 25% nel penale a fare data dal 2026. Impegno preso con L’Europa in sede di Pnrr e che ora poste le basi normative dovrà essere verificato alla prova dei fatti. A rimanere aperta, ma non strettamente attinente al Pnrr, è invece la delega sulla riforma dell’ordinamento giudiziario, dove, con l’eccezione della legge elettorale per il rinnovo del Csm applicata per la prima volta pochi giorni fa perché subito esecutiva, tutto il resto è stato solo tracciato affidando quindi al prossimo Esecutivo la decisione finale sul suo esercizio, quando invece potrà essere forte la tentazione di procedere anche a interventi di rango costituzionale sul Csm stesso e sullo status della magistratura.

Le modifiche

Nel merito, i testi dei tre decreti non hanno subìto modifiche importanti nel passaggio dalla prima alla seconda lettura . Sono state fondamentalmente recepite le modifiche sollecitate dal Parlamento sulla giustizia civile. La più significativa riguarda l’aumento di competenza per i giudici di pace: la competenza è elevata, per le cause relative a beni mobili, a 10.000 euro, e fino a 25.000 per le controversie relative a incidenti stradali.

L’organizzazione

Per una valutazione complessiva, in attesa dei risultati dei monitoraggi che accompagneranno la fase attuativa della riforma, alle misure processuali, certo importanti ma verosimilmente non decisive da sole, andranno considerati anche gli interventi su personale e organizzazione dei quali l’Ufficio del processo è uno dei più significativi . A venire articolata, grazie proprio ai fondi del Pnrr, è una struttura di supporto all’attività giurisdizionale ordinaria, che dovrebbe permettere ai magistrati, grazie all’aiuto di giovani giuristi, una maggiore capacità di concentrazione sugli elementi più qualificanti dell’amministrazione della giustizia.

E a favorire il reclutamento dei magistrati, invece, dovranno contribuire le misure inserite di recente nel decreto legge aiuti ter che allargano la platea dei candidati ai concorsi già banditi, permettendo l’accesso alla selezione con la sola laurea in giurisprudenza.

Le misure alternative

Le misure processuali si muovono a loro volta tra contenuti a elevato tasso di innovazione, è il caso dello spazio dato alla giustizia riparativa nel penale oppure delle norme sul diritto di famiglia nel civile, ma in generale un filo conduttore è, per esempio, possibile individuarlo nella volontà di ridurre il numero di procedimenti che saranno destinati ad approdare nelle aule dei tribunali.

È in questa prospettiva che devono essere letti infatti da una parte il netto potenziamento dato alle forme alternative di risoluzione delle controversie civili, sia sul fronte della mediazione sia su quello della negoziazione assistita, con un’alchimia tra incentivi fiscali ed estensione a nuove materie, sia su quello dei riti alternativi nel penale, dove al rafforzamento di cause di non punibilità, è il caso della tenuità del fatto, si accompagna la maggiore convenienza del patteggiamento, esteso alla confisca, e alle pene accessorie.

I filtri

Ma nel penale ci saranno anche più filtri per la celebrazione dei processi: nell’udienza preliminare, prevista per i reati più gravi, il giudice dovrà pronunciare sentenza di non luogo a procedere, quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna. È introdotta poi un’udienza predibattimentale per i reati meno gravi, con citazione diretta a giudizio, sempre con l’obiettivo di filtrare i procedimenti.

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