Decreto 231, inapplicabile l'istituto della messa alla prova alla persona giuridica
Responsabilità amministrativa degli enti - Messa alla prova – Art. 168 bis cp – Reato ex decreto 231/2001 – Non si applica – Risoluzione contrasto giurisprudenziale
L'istituto della messa alla prova ex art. 168-bis c.p., non può essere applicato agli enti in relazione alla responsabilità amministrativa dipendente da reato, di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 2001, con la conseguente illegittimità della declaratoria di estinzione del reato in caso di esito positivo della stessa. Inoltre, la disciplina della messa alla prova ex articolo 168-bis c.p., è disegnata e modulata specificamente sull'imputato persona fisica e sui reati allo stesso astrattamente riferibili, caratteristiche queste che la rendono insuscettibile di estensione all'ente quanto alla responsabilità amministrativa, di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 2001
• Corte di Cassazione, Sezioni unite penali, Sentenza del 6 aprile 2023, n. 14840
Procedimento penale - Sospensione del procedimento con messa alla prova - Ordinanza di ammissione - Legittimazione del Procuratore generale presso la corte d'appello all'impugnazione unitamente alla sentenza di estinzione del reato per esito positivo della prova - Contrasto giurisprudenziale - Rimessione alle sezioni Unite. (Cp, articolo 168-bis e seguenti; Cpp, articolo 464-bis e seguenti, 568, 586, 606)
Viene rimessa alle sezioni unite la questione della legittimazione del procuratore generale ad impugnare l'ordinanza che ammette l'imputato (i.e. la persona giuridica) alla messa alla prova ai sensi dell'articolo 464- bis del Cpp, ritenendo, nella specie, non applicabile agli enti l'istituto previsto dall'articolo 168 bis c.p.., nonché la sentenza pronunciata ai sensi dell'articolo 464-septies del Cpp decorso il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, e, nel caso positivo, su quali siano i vizi deducibili con il ricorso avverso tale sentenza. (Nella specie il procuratore generale ha impugnato la sentenza del tribunale che aveva dichiarato di non doversi procedere nei confronti dell'ente in quanto il reato ex art. 25 septies, comma 3 D.Lgs. n 231/2001 si era estinto per esito positivo alla prova del legale rappresentante)
• Corte di Cassazione, Sezione 4 Penale, Ordinanza 21 aprile 2022, n. 15493
Sospensione del processo con messa alla prova - Inapplicabilità alle persone giuridiche - Ratio.
Il mancato coordinamento della L. n. 67 del 2014, con il testo del D.Lgs. n. 231 del 2001 non può considerarsi come una mera dimenticanza del legislatore, ma deve ritenersi come voluto, in ossequio al principio del ubi lex dixit voluit, noluit tacuit. La disciplina della sospensione del processo con messa alla prova non è applicabile alle persone giuridiche chiamate a rispondere ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001, in quanto non compatibile nei suoi aspetti sostanziali ed anche processuali, posto che non ne condividono la medesima ratio. Del resto, l'art. 168 bis c.p. è modellato sulla figura dell'imputato persona fisica, in un'ottica, non soltanto special preventiva, riparativa e conciliativa, ma soprattutto rieducativa. Deve, dunque, ritenersi indebita l'estensione della sospensione del procedimento con messa alla prova a situazioni non espressamente previste dalla norma, ciò in quanto si rischierebbe di introdurre, per via giurisprudenziale, un nuovo istituto, del quale lo stesso giudice sarebbe chiamato a declinare i presupposti sostanziali e processuali.
• Tribunale Bologna, Penale Ordinanza 10 dicembre 2020
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