Lavoro

Assegnazione temporanea: demansionamento e mansioni superiori a carico dell’amministrazione di appartenenza

Lo Cassazione, ordinanza n. 1471 depositata oggi, enuncia una serie di principi di diritto in materia di pubblico impiego privatizzato

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di Francesco Machina Grifeo

Nel pubblico impiego, in presenza di un comando - ex art. 23 bis, co. 7, del Dlgs n. 165 del 2001 - l’onere delle conseguenze economiche derivanti dall’esecuzione del rapporto del dipendente comandato va posto a carico dell’ente nell’interesse del quale l’attività è svolta, ossia quello di appartenenza del dipendente. Per esempio, nell’eventualità che il lavoratore abbia svolto presso il comandatario mansioni superiori, ma anche qualora sia stato demansionato. Infatti, a carico della P.A. di appartenenza permangono il potere direttivo e l’onere di vigilare sull’esecuzione del rapporto (ferma restando la possibilità di ipotesi di comando o di applicazione provvisoria diverse).

Si tratta della specifica ipotesi della assegnazione temporanea di personale presso altre PA o imprese private che tuttavia “è ancora un comando, visto che il dipendente viene fatto traslare da una amministrazione a un’altra, quando non presso un soggetto privato.” E si differenzia dal comando classico perché: a) occorre un protocollo di intesa tra le parti (ossia le Pubbliche amministrazioni coinvolte o la P.A. e un’impresa privata); b) richiede l’esistenza di specifici progetti di interesse specifico dell’amministrazione (comandante ma anche comandataria).

Lo ha chiarito la Corte di cassazione, ordinanza n. 1471 depositata oggi, affrontando il caso di un lavoratore comandato dall’Enea presso Sogin Spa per la gestione dell’attività di messa in sicurezza, smantellamento e bonifica degli impianti di produzione del combustibile nucleare (a seguito del trasferimento alla Sogin spa, società di diritto privato, delle licenze e autorizzazioni necessarie per la gestione degli impianti Enea).

Inoltre, nel caso specifico, alla base del comando vi era un provvedimento del Commissario delegato, il che “esclude che la sua adozione sia avvenuta solo per soddisfare un interesse di Sogin Spa”. Né, prosegue la Corte, va sottovalutato che il pagamento era effettuato comunque da Enea, la quale riceveva il relativo rimborso da Sogin sulla base di una specifica intesa, in assenza della quale il pagamento sarebbe rimasto a carico della sola Enea.

LA IV Sezione civile dopo aver ripercorso la disciplina e la giurisprudenza in materia ha dunque affermato che nel “pubblico impiego privatizzato, ricorre l’istituto, di natura straordinaria, del comando quando il pubblico impiegato, titolare di un posto di ruolo presso una Pubblica Amministrazione, viene temporaneamente a prestare servizio presso differente Amministrazione o diverso ente pubblico per esigenze esclusive di detta Amministrazione o di tale ente, determinandosi una dissociazione fra titolarità del rapporto d’ufficio, che resta immutata, ed esercizio dei poteri di gestione, cui consegue una modifica del c.d. rapporto di servizio, atteso che il dipendente è inserito, sia sotto il profilo organizzativo-funzionale sia sotto quello gerarchico e disciplinare, nell’amministrazione di destinazione, a favore della quale egli presta esclusivamente la sua opera”.

Non è invece configurabile un distacco del dipendente nei termini in cui avviene nel lavoro privato, “non potendosi qualificare come tale la situazione nella quale il pubblico impiegato, titolare di un posto di ruolo presso una P.A., è utilizzato in via temporanea presso un ufficio della medesima P.A. diverso da quello che costituisce la sua sede di servizio, venendo egli assegnato, diversamente dalle ipotesi di comando, non ad una P.A. distinta da quella di appartenenza, ma ad un ufficio, differente da quello nel quale è formalmente incardinato, facente parte, comunque, dell’ente datore di lavoro, per soddisfare delle esigenze che sono solo di quest’ultimo ente”.

Nelle ipotesi (art. 70, comma 12, del d.lgs. n. 165 del 2001) di personale comandato, fuori ruolo o in altra analoga posizione, gli oneri economici conseguenti alle prestazioni rese da tale personale gravano sull’amministrazione di appartenenza, che è il soggetto passivamente legittimato nei giudizi concernenti detti oneri, anche se correlati allo svolgimento di mansioni superiori o a casi di demansionamento”.

“Qualora poi, come nel caso previsto dall’art. 23 bis, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, le amministrazioni (di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001), dispongano, per singoli progetti di interesse specifico dell’amministrazione e con il consenso dell’interessato, l’assegnazione temporanea di loro personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private sulla base di intese tra le parti, ricorre un’ipotesi di comando caratterizzata, rispetto alla figura generale, dal fatto di essere finalizzata a realizzare quantomeno un interesse della P.A. comandante”.

Ragion per cui, tornando al caso specifico, la Suprema corte ha concluso che “L’assegnazione di un pubblico impiegato dell’Enea presso la Sogin spa in base ad una convenzione stipulata fra i due enti per la gestione dell’attività di messa in sicurezza, di smantellamento e di bonifica degli impianti di produzione del combustibile nucleare e di ricerca del ciclo di combustibile nucleare di proprietà della medesima Enea integra un’ipotesi di comando caratterizzata, diversamente dalla regola generale, dalla sua esecuzione nell’interesse dell’amministrazione di appartenenza, ossia la menzionata Enea”.

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