Giustizia

Cdm, via libera al Dl Giustizia - Più verifiche sul “braccialetto” nella violenza di genere - Il testo della “Gazzetta”

Il Governo ha approvato il decreto legge n. 178/2024 contenente “Misure urgenti in materia di giustizia”. Previste verifiche sull’effettivo funzionamento del braccialetto elettronico nei casi di violenza di genere

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di Francesco Machina Grifeo

Approda in tempi record sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 280 del 29 novembre il decreto legge 29 novembre 2024 n. 178, che reca «Misure urgenti in materia di giustizia». Il provvedimento, composto da 11 articoli, entra in vigore il 30 novembre. Il via libera dal Consiglio dei ministri - che si è riunito per soli 15 minuti - al Dl 178/2024 è arrivato nella giornata di venerdì. Nella scorsa riunione, il provvedimento era slittato su richiesta del vicepremier Antonio Tajani, per l’assenza di diversi ministri di Forza Italia.

Applausi per Raffaele Fitto per il suo ultimo Cdm prima di assumere da domenica l’incarico di vicepresidente esecutivo della Commissione Ue e commissario alla coesione e le riforme. Fitto, a quanto si apprende, ha spiegato ai colleghi che nelle prossime ore rassegnerà formalmente le dimissioni.

Tra le norme approvate il rafforzamento degli strumenti a disposizione dell’autorità giudiziaria a tutela delle vittime di violenza di genere e di atti persecutori. Si integrano le norme relative alle “particolari modalità di controllo”, cioè al cosiddetto “braccialetto elettronico”, per precisare che tra gli accertamenti già previsti da parte della polizia giudiziaria in relazione alla “fattibilità tecnica” dell’utilizzo di tale strumento è inclusa anche la fattibilità operativa, collegata alla effettiva efficacia e funzionalità dello strumento rispetto al caso concreto e durante tutto il corso dell’applicazione della misura cautelare.

Approvata anche la proroga del termine per le elezioni dei Consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione. Via Arenula sottolinea che le elezioni previste per il 2024 sono state differite al mese di aprile 2025.

Non c’è invece la norma sugli illeciti disciplinari dei magistrati, contenuta nella bozza circolata nei giorni scorsi e che prevedeva l’illecito disciplinare non solo per la “consapevole inosservanza del dovere di astensione nei casi in cui è espressamente previsto dalla legge l’obbligo di astenersi” ma anche nei casi di sussistenza di “gravi ragioni di convenienza”. Nel testo entrato oggi in Cdm l’articolo che nei giorni scorsi aveva sollevato polemiche ed era stato bollato come ‘norma bavaglio’ non era contenuto.

Il testo approvato non contiene neppure le norme sulla cybersicurezza che, nella bozza nei giorni scorsi circolata, prevedevano funzioni di impulso in capo al procuratore nazionale Antimafia e Antiterrorismo per il reato di estorsione informatica e l’arresto obbligatorio in flagranza per il reato di “accesso abusivo a un sistema informatico o telematico in sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all’ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico”.

Tornando al braccialetto elettronico, prima della scelta da parte del giudice della misura cautelare ritenuta più idonea, la polizia giudiziaria verifica l’attivabilità, l’operatività e la funzionalità dei mezzi elettronici o degli altri strumenti tecnici negli specifici casi e contesti applicativi, analizzando le caratteristiche dei luoghi, le distanze, la copertura di rete, la qualità della connessione e i tempi di trasmissione dei segnali elettronici del luogo o dell’area di installazione, la gestione dei predetti mezzi o strumenti tecnici e ogni altra circostanza rilevante in concreto ai fini delle valutazioni sull’efficacia del controllo sull’osservanza delle prescrizioni imposte all’imputato.

Di tali verifiche viene redatto specifico rapporto che è trasmesso, entro 48 ore, all’autorità giudiziaria per le valutazioni di competenza. Nel caso di non fattibilità tecnica e operativa, qualora siano stati disposti l’allontanamento dalla casa familiare o il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, il giudice potrà disporre l’applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi di quelle già adottate. In caso di trasgressione alle prescrizioni imposte o di una o più condotte gravi o reiterate che impediscono o ostacolano il regolare funzionamento del braccialetto elettronico, il giudice può disporre la revoca degli arresti domiciliari e la sostituzione con la custodia cautelare in carcere.

Tra le altre novità che passano il vaglio del Cdm, anche le norme che provvedono a:

• modificare la disciplina per il conferimento degli incarichi direttivi di legittimità. Tali funzioni potranno essere conferite esclusivamente a magistrati che, alla data della vacanza del posto messo a concorso, assicureranno almeno due anni di servizio prima della data di collocamento a riposo (anziché almeno quattro anni);

• prevedere una deroga temporanea al limite di permanenza nell’incarico fissato dalla legge per i magistrati assegnati ai procedimenti in materia di famiglia, in vista dell’imminente operatività del neoistituito tribunale delle persone, dei minorenni e della famiglia, incentivando i magistrati che già svolgono tali funzioni all’inserimento nell’organizzazione del nuovo ufficio;

differire l’obbligo di frequenza dei corsi di formazione per i magistrati cui sono conferiti incarichi direttivi e semidirettivi all’avvenuto conferimento dell’incarico (entro 6 mesi), invece che anticipatamente, in modo da velocizzare le procedure di conferimento;

• ridurre da due anni ad uno il periodo di assegnazione dei giudici onorari di pace all’ufficio del processo, in modo da assicurarne un più rapido impiego nella concreta attività per la quale sono stati selezionati;

• modificare la disciplina istitutiva del Commissario straordinario per l’edilizia penitenziaria al fine di affrontare in maniera ancor più efficiente l’emergenza carceraria in corso;

• chiarire la portata delle disposizioni transitorie dettate per il correttivo al Codice della crisi di insolvenza;

• prevedere misure in materia di copertura INAIL in favore dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità.

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