Sinistri, diritto di accesso limitato agli atti già presenti nel fascicolo della compagnia
La Cassazione, ordinanza n. 12605, chiarisce che la compagnia assicurativa non è obbligata a eseguire ulteriori perizie e accertamenti su richiesta del danneggiato
Solo nel regime di indennizzo diretto la compagnia assicurativa del danneggiato, che gestisce il sinistro quale mandataria dell’assicurazione del responsabile civile, è tenuta “ad ampi obblighi di assistenza al fine di garantire la piena realizzazione del suo diritto al risarcimento del danno”. Nel regime generale, (ex art. 144 cod. ass.) invece, il diritto di accesso del danneggiato non può che avere a oggetto tutti e soltanto quegli atti che siano già presenti nel fascicolo del sinistro, e dunque gli atti istruttori che la compagnia abbia già esperito e abbia ritenuto sufficiente esperire per accogliere o denegare, in sede stragiudiziale, l’indennizzo. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 12605 depositata oggi, accogliendo il ricorso di una assicurazione.
In secondo grado invece il Tribunale di Taranto l’aveva condannata a consegnare alla danneggiata tutta la documentazione, e in particolare la perizia espletata sull’altro veicolo coinvolto nel sinistro. Nel ricorso la compagnia censura proprio il passaggio in cui il Tribunale, nel confermare la sentenza del giudice di pace, così motivava: “nel fascicolo informativo sono comprese anche le perizie sui danni materiali che l’impresa di assicurazione della r.c.a. deve necessariamente espletare per giungere alla relativa constatazione, valutazione e liquidazione”.
Una lettura che non convince la Cassazione. La Suprema corte dopo aver ricostruito il quadro normativo, considerata la diversità della disciplina con quella dell’art. 9 del Dpr 254/2006 (indennizzo diretto), affermando un principio di diritto ha stabilito che “il diritto di accesso di cui agli artt. 146 cod. ass. e 2 Dm 191/2008 va limitato a tutti gli atti - che la compagnia di assicurazione abbia già esperito ed abbia ritenuto necessari e sufficienti esperire al fine di offrire ovvero di denegare, in sede stragiudiziale, l’indennizzo - e che dunque siano già in possesso dell’assicurazione e già contenuti nel fascicolo del sinistro, senza che la compagnia assicurativa debba essere ritenuta obbligata né ad eseguire nuove perizie ed accertamenti tecnici né ad acquisire ulteriore documentazione nei confronti di soggetti terzi”.
A differenza della procedura di indennizzo diretto, spiegano i giudici, non vi sono infatti quelle “pregnanti ragioni … in forza delle quali la compagnia assicurativa debba pervenire ad offrire una vera e propria consulenza, sia informativa sia tecnica, al danneggiato”, e non si può dunque “estendere la portata del diritto di accesso a favore del danneggiato al punto di configurare un obbligo, in capo alla compagnia assicurativa, di svolgere ulteriori atti di istruzione del sinistro, così sopportandone i relativi costi, che essa ritenga superflui ed inutili rispetto ad elementi già acquisiti e già sufficienti”.
Mentre infatti, prosegue la Corte, la disciplina dell’indennizzo diretto è volta allo snellimento della procedura, quella generale “garantisce al danneggiato il diritto di accesso a quegli atti, necessari e sufficienti, che la compagnia assicurativa svolge al fine di poter motivare, secondo diligenza, buona fede e correttezza, il diniego dell’indennizzo”. Non è pertanto possibile desumere “né dall’art. 146 cod. ass. né dall’art. 2 del d.m. attuativo alcun obbligo per l’assicuratore di espletare tutte le perizie sui danni materiali a semplice richiesta del danneggiato”.
La Suprema corte chiarisce poi che la tutela del danneggiato potrà declinarsi, sotto il profilo amministrativo, attraverso il reclamo all’Istituto di Vigilanza, in caso di diniego o severa limitazione dell’accesso (art. 6 d.m. 191/2008). Mentre, nel caso in cui la compagnia assicurativa dovesse negare l’indennizzo in difetto di quegli atti di istruzione che, secondo diligenza, buona fede e correttezza, avrebbe invece dovuto svolgere, l’interesse del danneggiato non sarà più rivolto a obbligare la compagnia a eseguire atti di istruzione del sinistro, ma sarà, piuttosto rivolto alla instaurazione di una causa in cui, a fronte della assenza o apparenza di motivazione dell’assicuratore circa il diniego di indennizzo, ne venga richiesta, previo accertamento dell’esistenza del diritto all’indennizzo stesso, la conseguente condanna al pagamento del dovuto.