Civile

La posizione del terzo nel pignoramento tributario

La specialità dell’esecuzione tributaria non cancella, ma riformula, in chiave amministrativa, i princìpi di legalità e certezza propri del processo esecutivo ordinario

Il contributo analizza gli effetti del pignoramento presso terzi ex art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973 con particolare attenzione alla posizione del terzo pignorato.

Si chiarisce, in particolare, che l’ordine di pagamento contenuto nell’atto non comporta, in caso di inottemperanza, l’immediata coercibilità dell’obbligazione: l’agente della riscossione dovrà eventualmente ricorrere alla procedura ordinaria ex art. 543 c.p.c. 

Solo in presenza di una specifica richiesta di dichiarazione stragiudiziale ex art. 75-bis, il terzo può incorrere in sanzione amministrativa per omessa risposta. Viene altresì analizzato l’effetto estintivo ex lege del pagamento della prima rata in caso di rateazione, sollevando il terzo da ogni obbligo.

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Il pignoramento presso terzi di cui all’art. 72-bis, D.P.R. n. 602/1973, si distingue dal “classicopignoramento per l’assenza di una verifica preventiva da parte di un giudice circa la legittimità della pretesa. Il pignoramento viene notificato direttamente dal Concessionario di riscossione sia al debitore sia al terzo, il quale, in presenza di somme, le potrà rimettere direttamente al Concessionario. L’atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi contiene l’ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede:

  • a. nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;
  • b. alle rispettive scadenze, per le restanti somme.

Ma cosa avviene nel caso in cui il terzo non esegua il pagamento?

Il pignoramento diretto presso terzi si caratterizza per la mancanza di effetti coercitivi immediati nei confronti del terzo inadempiente. E infatti, se quest’ultimo non esegue il pagamento nei termini indicati, l’agente della riscossione potrà soltanto ricorrere alla procedura ordinaria di cui all’art. 543 c.p.c., non essendo previsto alcun meccanismo di assegnazione automatica né sanzioni dirette (cfr. comma 2, art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973).

Il terzo incorre in conseguenze solo ove, chiamato espressamente ad emettere per iscritto una dichiarazione stragiudiziale ai sensi dell’art. 75-bis del D.P.R. n. 602/1973, ometta di rispondere nel termine di trenta giorni. La norma in tal caso sancisce l’irrogazione della sanzione amministrativa ex art. 10 del D.Lgs. n. 471/1997.

Potrebbe altresì accadere che, tra la notifica del pignoramento e l’eventuale dichiarazione stragiudiziale o il pagamento da parte del terzo, il contribuente chieda ed ottenga la rateazione del debito. In quest’ultimo caso, ai sensi dell’art. 1-quater 2 dell’art. 19 D.P.R. n. 602/1973, il pagamento della prima rata comporterà l’estinzione delle azioni esecutive in corso, inclusi i pignoramenti presso terzi già notificati. In tale ipotesi, l’ordine di pagamento contenuto nell’atto di pignoramento perde efficacia e il terzo non sarà più tenuto ad adempiere.

Conclusioni

La posizione del terzo pignorato nell’ambito del pignoramento presso terzi disciplinato dall’art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973 si rivela tutt’altro che passiva: pur non essendo destinatario di obblighi coattivi immediati, egli può essere chiamato a rendere una dichiarazione stragiudiziale, la cui omissione comporta responsabilità sanzionatorie.

Inoltre, la possibilità per il contribuente di accedere alla rateazione e di estinguere, con il solo pagamento della prima rata, l’efficacia degli atti esecutivi già notificati, introduce un ulteriore elemento dinamico nella procedura. È dunque essenziale, per l’agente della riscossione e per il terzo pignorato, monitorare attentamente il momento in cui intervengono fatti estintivi o sospensivi del credito, onde evitare azioni illegittime o pagamenti non dovuti.

La specialità dell’esecuzione tributaria non cancella, ma riformula, in chiave amministrativa, i princìpi di legalità e certezza propri del processo esecutivo ordinario. Il terzo, spesso ritenuto semplice spettatore, si scopre in realtà attore rilevante, la cui condotta — o inattività — può incidere sensibilmente sulla sorte dell’espropriazione.

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*Avv. Sabina Rampinini e Avv. Nicola Molinaro - BSVA – Studio Legale Associato

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