Penale

Abolizione dell’abuso d’ufficio, il Ddl Nordio alla Camera il 24 giugno

L’approdo in Aula al termine di una seduta fiume di 12 ore in Commissione Giustizia. Tutti respinti gli emendamento delle opposizioni. Il M5S chiedono di convocare la Conferenza dei capigruppo per un rinvio

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di Francesco Machina Grifeo

Al termine di una seduta fiume, durata circa 12 ore, la Commissione Giustizia della Camera ha concluso l’esame del Ddl sulla giustizia del ministro Carlo Nordio, che prevede tra l’altro l’abolizione dell’abuso d’ufficio. Respinti tutti gli emendamenti, il testo andrà in Aula nella formulazione identica a quella già approvata dal Senato. Il Ddl ha tra i suoi punti principali anche un ridimensionamento del perimetro del traffico di influenze illecite e un giro di vite sulla pubblicazione delle intercettazioni.

Il testo, varato in Consiglio dei ministri oltre un anno fa, aveva avuto il via libera del Senato nel febbraio scorso mentre l’esame in commissione era fermo da metà maggio. Ora invece l’approdo in Aula è previsto per lunedì prossimo.

L’annuncio arriva dal presidente della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, Ciro Maschio di FdI. “In Commissione – afferma Maschio - la maggioranza aveva più volte annunciato e ribadito l’intenzione di rispettare la scadenza del 24 giugno per l’approdo in Assemblea e così è stato. Per evitare il rischio di non avere tempo sufficiente a disposizione nelle giornate di oggi e domani, si è ritenuto di poter concludere stanotte”. “Il ddl – prosegue - interviene su diversi temi importanti tra i quali l’abrogazione dell’abuso d’ufficio e la modifica in chiave garantista della normativa sulla pubblicazione delle intercettazioni e sulle misure cautelari. Ora attendiamo i pareri delle commissioni e a breve il mandato al relatore. Il 24 giugno si va in Aula con la discussione generale”.

Tutti bocciati dunque gli emendamenti di opposizione che miravano a modificare l’articolo 1 del testo che cancella, appunto, il reato d’abuso d’ufficio. Proposte che miravano a sopprimere o anche a circoscrivere la proposta.

“Una velocizzazione - accusa il Dem Andrea Casu - dovuta solo alla necessità di dare un segnale al junior partner di maggioranza, Forza Italia, nella settimana in cui si procede su premierato ed Autonomia”.

I deputati del Movimento 5 Stelle in commissione Giustizia Valentina D’Orso, Stefania Ascari, Federico Cafiero De Raho e Carla Giuliano, hanno inviato una lettera al presidente della Camera Lorenzo Fontana in cui stigmatizzano la gestione dell’esame parlamentare del ddl. Il provvedimento, sottolineano, dopo mesi in commissione Giustizia, nella giornata di ieri “ha conosciuto una inaspettata accelerazione, con l’esame ininterrotto di oltre 100 emendamenti, sino al suo termine, raggiunto in piena notte”. “È del tutto evidente - si legge nella lettera - che la sua fase istruttoria in commissione non risponda a criteri di ragionevolezza, in particolare l’esame degli emendamenti è risultato oltremisura compresso”. La richiesta è di convocare la Conferenza dei capigruppo per un rinvio dell’approdo in Aula del provvedimento.

Di segno opposto la reazione di Pietro Pittalis deputato di Forza Italia, vicepresidente della Commissione Giustizia: “È valsa assolutamente la pena – afferma - lavorare di notte sul ddl Nordio su abuso d’ufficio e traffico di influenze illecite. Questo è un provvedimento tanto voluto e sollecitato da Forza Italia a tutela dei sindaci e amministratori da un’ipotesi di reato che ha prodotto, più di 9 volte su 10, inchieste terminate con assoluzioni, proscioglimenti e archiviazioni, a fronte di processi lunghi e costosi, danni di immagine irreparabili per sindaci ed amministratori, mai risarciti o riabilitati neanche dopo l’assoluzione”.

“E’ un provvedimento - ha detto il viceministro Paolo Sisto - che ha avuto una larga maggioranza in Senato. Ognuno ha il diritto di ritenere che ci siano scelte opportune o meno ma questa è la democrazia parlamentare”.

COSA PREVEDE IL DDL

Nello specifico, l’articolo 1 abroga il delitto di abuso d’ufficio, previsto dall’articolo 323 del codice penale, e modifica l’art. 346-bis c.p., che disciplina il reato di traffico di influenze illecite, precisando che le relazioni del mediatore con il pubblico ufficiale devono essere esistenti (non solo asserite) ed effettivamente utilizzate (non solo vantate) intenzionalmente allo scopo di farsi dare o promettere indebitamente, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, in relazione all’esercizio delle sue funzioni, o per realizzare un’altra mediazione illecita.

L’articolo 2 invece prevede una serie di modifiche al codice di procedura penale volte a: rafforzare la tutela della libertà e della segretezza delle comunicazioni del difensore. Viene introdotto il divieto di pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni in tutti i casi in cui quest’ultimo non sia riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento. Per quanto riguarda l’eventuale applicazione di misura cautelare nel corso delle indagini preliminari, si dispone l’obbligatorietà dell’interrogatorio preventivo, che deve essere documentato in audio e video, nonché la collegialità della decisione.

L’articolo 3 modifica l’articolo 89-bis disp. att. c.p.p., relativo all’archivio delle intercettazioni. L’articolo 4 modifica i criteri per l’assegnazione degli affari penali al giudice per le indagini preliminari, al fine di garantire la costituzione di un collegio anche nell’ambito delle tabelle infradistrettuali. L’articolo 5 reca l’aumento di 250 unità del ruolo organico della magistratura, da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado.

L’articolo 6 contiene una norma di interpretazione autentica riguardante il limite di età di 65 anni previsto per i giudici popolari delle Corti d’assise, chiarendo che esso è riferito esclusivamente al momento in cui il giudice viene chiamato a prestare servizio. L’articolo 7 interviene in materia di incidenza di provvedimenti giudiziari nella procedura per l’avanzamento al grado superiore dei militari. L’articolo 8 quantifica gli oneri per l’aumento di organico della magistratura. L’articolo 9 prevede che le modifiche al codice di rito in materia di decisione si applichino decorsi due anni dalla entrata in vigore della legge.

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