Penale

Abusi edilizi, non viola il diritto di difesa l’accertamento incidentale dell’illegittimità della sanatoria

L’accertamento incidentale ha poi constatato che la lottizzazione abusiva, difforme dal permesso di costruire, non può essere sanata col regime che riguarda un altro titolo edilizio abilitativo

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di Paola Rossi

La difformità dal permesso di costruire di opere che necessitano di tale titolo non sono sanabili con la sanatoria prevista in caso di attività edilizie soggette a Super-Scia. Infatti l’articolo 37 del testo unico dell’edilizia prevede un’ipotesi di sanatoria che è applicabile solo a quegli interventi realizzabili con la segnalazione certificata di inizio attività e che risultino difformi, ma poi vengono sanati. Gli interventi realizzabili con la segnalazione certificata di inizio attività (anche in caso di super Scia) sono limitati a ristrutturazioni e a piccole modifiche volumetriche e non sono equiparabili alla realizzazione di manufatti realizzati in un piano di lottizzazione. La lottizzazione abusiva per gravi difformità dal permesso di costruire non perdono la loro rilevanza penale neanche con la novella recata dal Dlgs 222/2016 che cancella la vecchia super Dia per varare la super Scia e che di fatto non ha apportato una differenza apprezzabile tra i due titoli che si pongono in totale continuità.

La Corte di cassazione penale ha respinto il ricorso degli imputati con la sentenza n. 47909/2023. Rigettando in particolare il motivo con cui veniva lamentata la violazione del diritto di difesa per avere, in assenza di un pieno contraddittorio, i giudici di appello ritenuto nullo (oltre che falso) l’atto in sanatoria adottato ex articolo 37 del Tue. La Cassazione asserisce che il giudice può accertare incidentalmente l’illegittimità dell’atto amministrativo senza per questo incorrere nella violazione lamentata. E l’accertamento incidentale non ha fatto altro che constatare che la lottizzazione abusiva, perché difforme dal permesso di costruire, non è ipotizzabile che sia sanata col regime che riguarda un altro titolo edilizio abilitativo.

Il caso concreto, come rileva la Cassazione, fa emergere un comportamento all’apparenza illogico da parte degli imputati anche se mossi dal comprensibile intento di ottenere un titolo sanante a fronte degli abusi realizzati rispetto al permesso di costruire. Essi infatti invocando la sanatoria relativa alla segnalazione certificata hanno creato solo una falsa apparenza di abusi sanati dal Comune: prima presentando una Scia per fini diversi da quelli a cui è dedicata, poi chiedendo la sanatoria per alcuni vizi, con la pretesa che questa coprisse le precedenti e gravi difformità da tutto altro tipo di titolo abilitativo, il permesso di costruire.

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