Abusivo frazionamento del credito, quando la sanzione è la condanna alle spese di lite
Per la Cassazione (sentenza n. 7299 depositata oggi) qualora non sia possibile l’introduzione di un nuovo giudizio unitario (per formazione del giudicato), il giudice decide nel merito e può condannare alle spese di lite la parte vittoriosa
Le Sezioni unite (sentenza n. 7299 depositata oggi) tornano a pronunciarsi, per la quarta volta in 25 anni, sulla frazionabilità della domanda giudiziale per la soddisfazione di un credito, affermando che laddove non sia possibile la riproposizione unitaria della domanda, per via della formazione del giudicato su una porzione di essa, risponde al principio di proporzionalità, limitarsi a sanzionare il fenomeno dell’abusivo frazionamento sul piano delle spese processuali, ricorrendo eventualmente agli strumenti forniti dall’articolo 96 c.p.c..
Infatti, la posizione della prevalente giurisprudenza di legittimità secondo la quale, a fronte di una domanda abusivamente frazionata – ossia in relazione alla quale venga giudizialmente accertata l’insussistenza di un interesse meritevole di tutela alla proposizione frazionata – si prevede come conseguenza l’improponibilità della domanda stessa, che non ne preclude però al creditore la riproposizione unitaria, “non è predicabile alla generalità delle ipotesi”. Non lo è, in particolare, nel caso specifico, dove la società attrice aveva chiesto contestualmente l’emissione di due distinti decreti ingiuntivi, in riferimento ai crediti maturati per prestazioni sanitarie erogate in due mesi diversi, uno dei quali non è stato opposto divenendo definitivo, mentre la domanda giudiziale relativa ai crediti maturati nel mese successivo e dei quali è stata richiesta l’ingiunzione di pagamento col secondo decreto è stata dichiarata improponibile. E allora, osserva la Corte, la domanda stessa non sarebbe ulteriormente riproponibile in maniera unitaria e, ove riproposta, dovrebbe essere dichiarata radicalmente inammissibile.
Se così fosse, osserva la Cassazione, la violazione del divieto di abusivo frazionamento del credito sarebbe sanzionata (nel caso in cui sull’altra porzione di credito sia formato già il giudicato) con la perdita del diritto stesso. Una posizione, osserva la Corte, che “non appare conforme al principio del giusto processo perché si traduce nella sanzione – obiettivamente sproporzionata- della confisca del diritto di azione”.
Deve quindi concludersi che, a fronte di una domanda non effettivamente riproponibile, il giudice debba comunque, anche qualora accerti l’inesistenza di un interesse oggettivo (ovvero meritevole di tutela) ad agire frazionatamente, pronunciarsi nel merito della domanda, ovvero sull’esistenza e la consistenza del credito, dando atto che la domanda non sarebbe altrimenti riproponibile.
Qual è allora “la reazione dell’ordinamento, non essendo possibile ipotizzare che l’abuso rimanga senza sanzione”? Ebbene la risposta è che “la sanzione verso l’abuso opera esclusivamente sul piano delle spese giudiziali”. E non solo non riconoscendo quelle a favore del creditore vittorioso ma anche ponendo a suo carico le spese sostenute dalla controparte “benché sia riconosciuto vincitore, scindendo la condanna alle spese dalla soccombenza”.
Qualora, dunque, il giudice ritenga abusivo il frazionamento, dovrà di regola pronunciare l’improponibilità della domanda, con la precisazione che si tratta di pronuncia solo in rito, il che non osta alla proponibilità della domanda nella sua interezza. Qualora, poi, accerti che non si tratterebbe di una pronuncia solo in rito, perché la domanda non sarebbe più riproponibile unitariamente in un diverso giudizio, il giudice deve pronunciarsi ugualmente sul merito della pretesa, anche se ritenga la domanda abusivamente frazionata, potendo sanzionare in questi casi il comportamento del creditore, non conforme ai doveri di lealtà e probità processuale, mediante la regolamentazione delle spese di lite, fino a porle a carico, con valutazione discrezionale motivata ex articolo 88 e 92 c.p.c., in tutto o in parte a carico del creditore la cui domanda sia stata accolta.
In definitiva, le S.U. hanno accolto il ricorso e cassato sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, che nel decidere si atterrà ai seguenti principi di diritto:
a) in tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell’attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria;
b) qualora non sia possibile l’introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata, per l’intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda anche se arbitrariamente frazionata, e terrà conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite, escludendo la condanna in suo favore o anche ponendo in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92 primo comma c.p.c., integrando l’abusivo frazionamento della domanda giudiziale un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale.