Abuso d'ufficio per il medico intramoenia che non versa all'Asl le somme riscosse
È configurabile il reato di abuso di ufficio per il medico libero professionista che esegue prestazioni in regime di intramoenia gratuitamente o senza rilasciare la relativa documentazione fiscale, omettendo di versare quanto dovuto all'Azienda sanitaria. Se la somma non versata è però irrisoria, il fatto è da considerarsi di particolare tenuità. Ad affermarlo è il Tribunale di Firenze con sentenza 4109/2015.
I fatti - Protagonista della vicenda è un medico autorizzato a svolgere attività professionale libera intramoenia, il quale, tuttavia, a causa della limitatezza degli spazi disponibili nella struttura pubblica esercitava l'attività in uno stabile esterno. Da alcune indagini di polizia sorte in seguito alla segnalazione di un utilizzo illecito dei badge marcatempo, era emerso che uno dei due medici aveva effettuato visite specialistiche, nell'ambito dell'attività intramoenia, invitando la clientela a contattare direttamente le segretarie di studio, senza fare uso delle agende elettroniche messe a disposizione dall'Asl per la gestione delle prenotazioni, creando in tal modo i presupposti per ricevere il pagamento diretto delle prestazioni e omettendo di fatturare tali prestazioni e versare quanto dovuto all'Asl. Il medico veniva così tratto a giudizio per rispondere del reato di abuso d'ufficio.
Le motivazioni - Durante il processo la gravità delle violazioni commesse dal medico veniva fortemente ridimensionata, riducendosi a soli sei incontri con una stessa paziente, due dei quali comprovati da ricevuta fiscale, altri due pagati 80 euro ciascuno senza il rilascio di ricevuta e altri due effettuati gratuitamente. A fronte di questo quadro fattuale, il Tribunale ritiene sì sussistente il reato di abuso d'ufficio, ma allo stesso tempo configurabile la nuova causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Ebbene, affermano i giudici, «la riscossione di somme da parte del medico libero professionista per prestazioni effettuate in regime c.d. intramoenia senza il rilascio della relativa documentazione fiscale e senza il successivo versamento all'Azienda sanitaria delle somme così riscosse integra gli estremi di una condotta sanzionata dall'art. 323 c.p. perché il servizio medico risulta realizzato in violazione delle norme di legge e di regolamento che disciplinano il particolare servizio reso». E nel caso di specie, la violazione riguarda sia le norme regolamentari che impongono modalità di prenotazione specifiche delle visite mediche, sia quelle che disciplinano il pagamento delle prestazioni libero professionali. In particolare, quest'ultimo profilo è emerso con la scelta del medico di rendere due prestazioni completamente gratuite, rendendo impossibile di fatto il versamento all'Azienda sanitaria della percentuale prevista sul compenso percepito dal professionista.
Tuttavia, posto che tale somma è pari ad un massimo del 5% del corrispettivo dovuto al medico e che la condotta ha riguardato poche visite con una sola paziente, sussistono gli elementi per ravvisare gli estremi della causa di archiviazione di cui all'articolo 131-bis c.p..
Tribunale di Firenze - Sezione II penale - Sentenza 7 dicembre 2015 n. 4109