Abuso d'ufficio: niente reato per il “preside” che organizza gite senza gara
Escluso l'abuso d'ufficio per il dirigente scolastico che organizza viaggi culturali e soggiorni invernali senza indire una gara, se la spesa resta sotto una certa soglia. La corte di cassazione, con la sentenza 36229, accoglie il ricorso del “preside” condannato in appello per abuso d'ufficio. Al ricorrente erano state mosse principalmente due imputazioni: aver concesso ad una cooperativa l'uso di locali dell'istituto per fare lezioni individuali e organizzare gite senza indire una gara e senza via libera del consiglio di istituto. Per i giudici però in caso di concessione a terzi dei locali non era prevista dal decreto interministeriale, allora vigente, una preventiva autorizzazione dell'ente territoriale, in genere in Italia comune o provincia. Diversa è la circostanza del danno economico provocato all'istituto, costretto a pagare alla provincia i canoni con i suoi fondi per inadempienza della cooperativa. In tal caso al preside può essere contestato il danno erariale, ma non l'abuso d'ufficio. Lo stesso vale per le gite assegnate ad un tour operator senza gara. In questo caso un decreto interministeriale stabiliva che al di sotto dei 2 mila euro il dirigente scolastico potesse procedere alla scelta del contraente senza alcuna formalità. Superato il tetto, come nella vicenda esaminata, era invece necessario mettere a confronto le offerte di almeno tre ditte. Una previsione che si completava chiarendo che le istituzioni scolastiche erano tenute al rispetto delle norme dell'Unione europea sugli appalti e sulle forniture di beni e servizi. A questa si appella il ricorrente ricordando la sua prevalenza sul regolamento. E il codice appalti, almeno nella forma rimasta in vigore fino al 2016, apriva al cottimo fiduciario per “lavori, servizi, e forniture in economia” consultando, in trasparenza almeno cinque operatori per importi pari o superiori ai 25 mila euro. Una soglia poi alzata a 40 mila. Una norma prevalente sulle disposizioni di carattere regolamentare anche se dettate per la contrattazione in ambito scolastico
Corte di cassazione – Sezione VI – Sentenza 19 agosto 2019 n.36229