Penale

Abuso del diritto punibile anche per le condotte precedenti l’introduzione

La sentenza 862/2022 della Cassazione: nessuna esimente per le sanzioni prima dell’articolo 10-bis

di Dario Deotto e Luigi Lovecchio

Il divieto di abuso del diritto era sanzionabile anche prima della sua espressa introduzione nell’ordinamento, trattandosi di un principio immanente che ben poteva dare luogo, sin dall’origine, all’irrogazione della sanzione per infedeltà della dichiarazione. La conferma giunge dalla sentenza n. 862, depositata il 13 gennaio dalla Cassazione, su un tema – la sanzionabilità dell’abuso – che ancora oggi crea numerose perplessità.

Il problema affrontato riguardava un contribuente che pur avendo prestato acquiescenza alla pretesa impositiva derivante da una contestazione di abuso del diritto, aveva chiesto la disapplicazione delle sanzioni, trattandosi di una annualità precedente all’introduzione dell’articolo 10 bis della legge 212/2000.

La Corte ha osservato come, anche alla luce della sentenza Halifax della Corte di Giustizia, l’istituto dovesse considerarsi immanente all’ordinamento e dunque non richiedesse una previsione di legge specifica. Ciò esclude quindi l’applicazione dell’esimente per obiettiva incertezza sull’ambito di applicazione della norma. Nella pronuncia, la Corte Ue aveva rilevato che, in assenza di una norma nazionale che contrastasse puntualmente l’abuso, al contribuente non potessero essere comminate sanzioni, in virtù del principio di legalità. Secondo la Cassazione, però, la sanzione per infedele dichiarazione era senz’altro idonea a ricomprendere anche la fattispecie dell’abuso del diritto, senza che potesse rilevarsi alcuna lacuna legislativa. La conclusione è stata quindi nel senso della piena punibilità dei comportamenti abusivi tenuti anche prima del 2015.

La pronuncia non appare condivisibile poiché accomuna, sotto l’aspetto sanzionatorio amministrativo, come peraltro fa anche l’articolo 10 bis della legge 212/2000, abuso del diritto ed evasione. Le due categorie giuridiche non possono infatti avere lo stesso disvalore, posto che nell’abuso si è in presenza di operazioni perfettamente legittime (è indebito solo il vantaggio fiscale conseguito), mentre nell’evasione si è in presenza di situazioni in cui il contribuente agisce manifestamente contra legem. Ne consegue che nei riguardi dell’abuso la reazione sanzionatoria dovrebbe essere più mite e quindi differente rispetto alla disciplina dell’evasione. Senza contare che risulta del tutto irragionevole pretendere che il contribuente presenti una dichiarazione contenente una rappresentazione dei fatti diversa da quella formalmente realizzata, proprio perché, nelle fattispecie elusive, si è a cospetto di operazioni perfettamente legittime.

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