Civile

Accertamenti bancari, onere della prova a carico del contribuente

a cura della Redazione PlusPlus24 Diritto

Tributi erariali diretti - Accertamento delle imposte sui redditi - Accertamenti e controlli - Indagini bancarie - Conto corrente - Delega sul conto corrente intestato al terzo - Onere della prova a carico del contribuente.
Le operazioni riscontrate sul conto corrente bancario intestato al terzo sono riferibili all'attività economica della ditta sottoposta a verifica, gravando su quest'ultima l'onere di fornire la prova contraria, non essendo onerata l'amministrazione finanziaria di fornire la prova dell'attribuibilità dei movimenti bancari.
• Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza 20 aprile 2018 n. 9845

Tributi erariali diretti - Accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - Accertamenti e controlli - Poteri degli uffici delle imposte - In genere accertamenti fondati sulle indagini bancarie - Onere del contribuente di giustificare la provenienza e la destinazione degli importi movimentati sui conti correnti intestati a soggetti per i quali è fondatamente ipotizzabile che abbiano messo il loro conto a sua disposizione - Violazione del divieto di doppie presunzioni - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
In tema di accertamenti fondati sulle risultanze delle indagini sui conti correnti bancari, ai sensi degli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, l'onere del contribuente di giustificare la provenienza e la destinazione degli importi movimentati sui conti correnti intestati a soggetti per i quali è fondatamente ipotizzabile che abbiano messo il loro conto a sua disposizione non viola il principio “praesumptum de praesumpto non admittitur” (o “divieto di doppie presunzioni” o divieto di presunzioni di secondo grado o a catena) sia perché tale principio è, in realtà, inesistente, non essendo riconducibile agli artt. 2729 e 2697 c.c. né a qualsiasi altra norma dell'ordinamento, sia perché, anche qualora lo si volesse considerare esistente, esso atterrebbe esclusivamente alla correlazione di una presunzione semplice con un'altra presunzione semplice, ma non con una presunzione legale, sicché non ricorrerebbe nel caso di specie.
• Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 16 giugno 2017n. 15003

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - Accertamento e riscossione - Attribuzioni e poteri degli uffici IVA - In genere - Società di capitali - Movimenti bancari - Conti intestati ai legali rappresentanti, amministratori di fatto e soci - Riferibilità alla società contribuente - Presunzione - Sussistenza - Condizioni.
In tema di accertamento dell'IVA, i movimenti bancari operati sui conti personali di soggetti legati al contribuente da stretto rapporto familiare o da particolari rapporti contrattuali (nella specie, l'amministratore unico della società, il suo gestore di fatto e la figlia di quest'ultimo nonché socia) possono essere riferiti al contribuente, salva la prova contraria a suo carico, al fine di determinarne i maggiori ricavi non dichiarati, in quanto tali rapporti di contiguità rappresentano elementi indiziari che assumono consistenza di prova presuntiva legale, ove il soggetto formalmente titolare del conto non sia in grado di fornire indicazioni sulle somme prelevate o versate e non disponga di proventi diversi o ulteriori rispetto a quelli derivanti dalla gestione dell'attività imprenditoriale.
• Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 1 ottobre 2014 n. 20668

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