Accertamento dello stato di incompatibilità delle condizioni di salute con la custodia cautelare in carcere
Spetta al giudice trovare la modalità che assicuri il nucleo fondamentale del contraddittorio fra le parti, contemperando le concorrenti esigenze
Misure cautelari - Personali - Custodia cautelare in carcere - Revoca o sostituzione della misura - Motivi di salute - Valutazione peritale - Necessità del contraddittorio.
In caso di richiesta di revoca o di sostituzione della misura cautelare in carcere per motivi di salute dell'indagato/imputato detenuto, deve sempre essere assicurata la garanzia del contraddittorio nella fase di accertamento peritale delle suddette condizioni. Pertanto, qualora non tutte le disposizioni in materia di perizia possano risultare suscettibili di applicazione - soprattutto in casi in cui vi siano preminenti esigenze di celerità - spetta al giudice trovare la modalità che assicuri il nucleo fondamentale del contraddittorio fra le parti, contemperando le concorrenti esigenze al fine di portare a compimento il sub-procedimento incidentale in forme e tempi tali da coniugare la terzietà e la completezza dell'accertamento e il rispetto del diritto di difesa, alla luce di cadenze compatibili con la gravità della situazione dedotta.
•Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 19 ottobre 2020 n. 28854
Misure cautelari - Personali - Estinzione - Richiesta - P.m. - Misura custodiale - Istanza di revoca o sostituzione fondata su condizioni di salute incompatibili con la detenzione - Obblighi del giudice - Nomina del perito ai sensi dell'art. 299, comma 3-quater, seconda parte, cod. proc. pen. - Conferimento dell'incarico in contraddittorio - Necessità - Esclusione - Ragioni.
In tema di custodia cautelare in carcere, nel caso di istanza difensiva di revoca o di sostituzione della misura basata sulle condizioni di salute incompatibili con la detenzione, la nomina del perito per gli accertamenti medici del caso, di cui all'art. 299, comma 4-ter, seconda parte, cod. proc. pen., non comporta necessariamente che il conferimento dell'incarico sia fatto in contraddittorio, atteso che il rinvio della disposizione da ultimo richiamata agli artt. 220 e ss. cod. proc. pen. non implica la pedissequa e integrale applicazione delle prescrizioni relative alla perizia, spettando al giudice il compito di assicurare il nucleo fondamentale del contraddittorio tra le parti (tramite comunicazione alla difesa del provvedimento di nomina del perito e la partecipazione, previa rituale convocazione, dei consulenti di parte alle operazioni peritali), coniugando la terzietà e completezza dell'accertamento con forme e tempi compatibili con la gravità della situazione dedotta.
•Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 18 novembre 2019 n. 46604
Misure cautelari - Personali - Estinzione - In genere - Revoca o sostituzione di misura cautelare - Istanza fondata sull'incompatibilità delle condizioni di salute con lo stato detentivo - Perizia ai sensi dell'art. 299, comma 4 -ter, cod. proc. pen. - Nomina di consulente tecnico - Appello cautelare - Interlocuzione con il consulente tecnico - Necessità - Sussistenza - Ragioni - Conseguenze - Fattispecie.
In caso di perizia medica disposta ai sensi dell'art. 299, comma 4-ter, cod. proc. pen., per la valutazione della richiesta di revoca della custodia cautelare in carcere fondata sull'incompatibilità delle condizioni di salute con lo stato detentivo, è necessario che sia garantita l'interlocuzione con il consulente tecnico della difesa anche in sede di appello cautelare, la cui disciplina, pur contratta nei tempi, non può sacrificare il diritto di difesa, pena l'integrazione di un'ipotesi di nullità generale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto viziata l'ordinanza, emessa ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., con cui il Tribunale, dopo aver disposto perizia, aveva impedito che il medico legale nominato dalla difesa partecipasse alle attività peritali e che il difensore ponesse domande al perito).
•Corte di cassazione, sezione VI penale, sentenza 10 maggio 2016 n. 19404
Misure cautelari - Personali - Estinzione - In genere - Istanza di revoca della misura cautelare fondata sulle condizioni di salute di cui all'art. 275, comma quarto, cod. proc. pen. - Rigetto sulla base di perizia disposta in assenza di contraddittorio - Legittimità - Esclusione.
È illegittimo il provvedimento con cui il giudice rigetti l'istanza di revoca della custodia cautelare in carcere - fondata sulle condizioni di salute di cui all'art. 275, comma quarto bis (condizioni cioè incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure in regime carcerario) - sulla base di una perizia disposta senza dare avviso al difensore della nomina del perito e dell'inizio delle operazioni peritali e, quindi, in assenza del contraddittorio delle parti, in quanto, in tal caso, il giudice ha l'obbligo, ove ritenga di non accogliere la suddetta istanza, di disporre, previa nomina di un perito, accertamenti medici che devono essere eseguiti, pur nella speditezza richiesta, con le formalità e le garanzie previste per la perizia, ex art. 220 ss. cod. proc. pen..
•Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 23 marzo 2006 n. 10190
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