Accesso informatico: reato anche per chi si fa girare email con dati riservati
In tema di accesso abusivo informatico il reato si integra nella forma di concorrenza quando un soggetto (non abilitato a prendere visione di certi atti) si faccia inviare documenti riservati da altro soggetto di altra area per farne un uso improprio.
I fatti. Nella vicenda finita in Cassazione, sentenza della quinta sezione penale n. 565, i Supremi giudici si sono trovati alle prese con un dipendente che, sulla carta aveva i poteri di visionare quei documenti riservati ma, alla fine si era introdotto ed era rimasto per tempi maggiori rispetto a quelli consentiti nel sistema informatico. Su richiesta, poi, di un collega aveva provveduto a girare alcune informazioni con due email all'altro dipendente. Le poste oggetto dello scambo riguradavano dati relativi a conti correnti di diversi soggetti.
Doveri di fedeltà e lealtà. La Cassazione in relazione alla posizione del dipendente ha rilevato che se il reato (ex articolo 615-bis del Cp) si era prescritto, tuttavia, restavano salvi gli effetti civili. In quest'ultimo caso è illecito e abusivo qualsiasi comportamento del dipendente che si ponga in contrasto con i doveri di fedeltà e lealtà manifestandosi «in tal modo la ontologica incompatibilità dell'accesso al sistema informatico connaturata a un utilizzo dello stesso estraneo alla ratio del conferimento del relativo potere».
Corte di cassazione - Sezione V penale - Sentenza 8 gennaio 2019 n. 565