Aci non responsabile per scivolamento auto nel fosso se il guidatore conosceva le difficoltà della manovra
La Corte di cassazione con l'ordinanza n. 7087/21 ha chiarito che anche i testimoni escussi non avevano ravvisato un danno all'auto
L'Aci non è responsabile per la manovra che ha causato la caduta dell'auto dentro un fosso quando la società, sin dall'inizio, ha esposto la difficoltà e il rischio della manovra. Lo chiarisce la Cassazione con l'ordinanza n. 7087/21.
Entrando nel merito della vicenda con atto di citazione del 29/9/2004 un soggetto conveniva in giudizio dinnanzi al tribunale di Foggia la locale agenzia dell'Aci, chiedendone il risarcimento del maggior danno procurato alla sua vettura, già coinvolta in un sinistro stradale, durante le operazioni di recupero eseguite dalla società convenuta. A sostegno della sua pretesa l'attuale ricorrente deduceva che l'Aci, intervenendo sul posto con un proprio carro attrezzi aveva eseguito maldestramente la manovra di recupero facendo scivolare l'autovettura nella scarpata sottostante.
Con la sentenza n. 1295/13 il tribunale di Foggia ha accolto la domanda condannando la convenuta al risarcimento del danno e delle spese del grado. La sentenza veniva impugnata dall'Aci in appello. I giudici di seconde cure, invece, hanno rilevato oltre alla prova testimoniale contraria al guidatore, la circostanza che il responsabile a guidare il carro da traino avesse fatto presente la difficoltà della manovra al proprietario del veicolo che però non lo aveva fermato.
La Cassazione, in sintonia con i giudici di appello, ha rilevato che in caso di azione ex articolo 1218 del cc (Responsabilità del debitore) sia in caso di azione ex articolo 2043, grava sul creditore/danneggiato l'onere di fornire la prova dell'esistenza del danno derivante dall'azione del debitore/danneggiato. Prova che nel caso di specie la Corte distrettuale ha escluso ritenendo che nessuno dei testimoni escussi avesse riferito del dedotto aggravamento del danno mediante scivolamento sulla fiancata destra durante il recupero. Altro punto a sfavore del guidatore è consistito sicuramente nel fatto che l'addetto al recupero avesse fatto presente in modo reiterato della difficoltà della manovra, ma che il ricorrente avesse voluto proseguire nella manovra di spostamento del mezzo. Proprio per questo anche i Supremi giudici hanno respinto la richiesta del guidatore.
La responsabilità dell’Asl non deve legittimare l’ingiustificato arricchimento del danneggiato
di Giampaolo Piagnerelli