Acque pubbliche, spetta alla Regione e non al consorzio di bonifica la manutenzione
La Regione in quanto proprietaria delle acque demaniali risponde - in qualità di custode - per l'allagamento del campo agricolo dovuto all'esondazione di un canale. E la presenza di un consorzio di bonifica che ha provveduto a irreggimentare le acque nei canali non fa automaticamente transitare la responsabilità per la mancata manutenzione in capo a tale soggetto. A meno di espressa attribuzione di tale compito da parte dell'ente territoriale che ne è naturalmente titolare. La Corte di cassazione con l'ordinanza n. 616 depositata ieri ha così confermato la responsabilità della Regione Puglia per l'allagamento di diverse decine di ettari destinati a coltivazione in conseguenza delle forti piogge che nel 2004 avevano determinato la fuoriuscita delle acque dall'alveo del canale.
Il custode - La Regione era stata chiamata in causa, dagli agricoltori danneggiati, al pari del consorzio di bonifica per il cattivo governo delle acque pubbliche. Il tribunale regionale delle acque pubbliche aveva però condannato la sola Regione a risarcire i danni escludendo il consorzio di bonifica per la mancata manutenzione in quanto non vi era prova né dell'attribuzione di tale attività e né dello stanziamento di risorse ad hoc da parte della Regione.
Caso fortuito - Una volta esclusa la legittimazione passiva del consorzio di bonifica la Regione aveva tentato di escludere anche la propria invocando la scriminante del caso fortuito in base all'articolo 2051 del Codice civile. Ma le rilevazioni sui dati pluviometrici non deponevano a favore della definizione di circostanze eccezionali cioè calamità naturali imprevedibili. Neanche l'esistenza della delibera dell'ente territoriale che dichiarava lo stato di emergenza giustificava l'esimente in capo all'ente custode dei corsi d'acqua. Spiega, infatti, la Cassazione che una tale delibera sta solo a significare l'eccezionalità dei danni cui far fronte con strumenti più solleciti, appunto emergenziali, e non l'imprevedibilità delle cause naturali che li hanno determinati.
Corte di Cassazione – Sezioni Unite – Sentenza 14 gennaio 2019 n. 616