Civile

Addebito separazione: bastano le foto con l’amante

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di Marina Crisafi

Per l’addebito della separazione sono sufficienti le foto che ritraggono il coniuge con l’amante in atteggiamenti che per comune esperienza inducono a presumere l’esistenza di una relazione coniugale. Questo è quanto confermato dalla Cassazione civile, con ordinanza n. 4899/2020, rigettando il ricorso di un marito contro la pronuncia di addebito della separazione a suo carico.

La vicenda - L'uomo impugnava la decisione d'appello che, confermando quanto statuito dal giudice delle prime cure, pronunciava la separazione con addebito a suo carico fissando anche 200 euro di assegno di mantenimento in favore della figlia maggiorenne.
Il ricorrente lamentava, nello specifico, violazione o falsa applicazione di norme di diritto in ordine all'addebitabilità della separazione in assenza di un processo logico valutativo dei fatti contestati, essendosi il tribunale, prima, e la Corte d'Appello, dopo, pronunciati solo sulla base delle produzioni fotografiche che lo ritraevano in "pretesi atteggiamenti intimi con una donna", quando invece lo stesso era stato colto soltanto "vicino" a una donna in "atteggiamento puramente amicale".

In ordine al mantenimento, invece, l'uomo si doleva del preteso contributo a favore della figlia, la quale, a suo dire, aveva raggiunto i propri obiettivi professionali e godeva di un reddito adeguato.

La decisione - Gli Ermellini gli danno torto su tutta la linea. E pur dichiarando il ricorso inammissibile perché teso a richiedere una rivalutazione dei fatti del merito, affermano la correttezza della decisione d'appello.

Quanto all'addebito della separazione, infatti, le risultanze probatorie emergenti dalle fotografie "sono state correttamente valutate dal giudice di primo grado come dimostrative della violazione del dovere di fedeltà coniugale da parte del marito", in quanto lo mostravano "in un atteggiamento di intimità con una donna che secondo la comune esperienza induce a presumere l'esistenza tra i due di una relazione extraconiugale".

Poi sull'assegno di mantenimento, peraltro già ridotto dal primo giudice rispetto alla determinazione adottata in sede di pronuncia dei provvedimenti di cui all'art. 708 c.p.c., "la retribuzione percepita dalla figlia maggiorenne non consente il conseguimento della piena autosufficienza economica tale da determinare la cessazione dell'obbligo".

Cassazione – Sezione VI 1 civile – Ordinanza 24 febbraio 2020 n. 4899

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