Adozione di minori: accertamento dello stato di abbandono
Adozione – Stato di abbandono del minore - Tutela del diritto del minore a crescere nella propria famiglia – Interventi di sostegno familiare – Verifica di fattibilità da parte del giudice – Dichiarazione dello stato di adottabilità – Richiesta di revoca - Rigetto
Il diritto del minore di crescere nell'ambito della propria famiglia di origine, considerato l'ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico (art.1, L. 184/1983), impone al giudice l'obbligo di verificare, prioritariamente, se possa essere utilmente fornito un intervento di sostegno diretto a rimuovere le difficoltà o il disagio familiare e solo ove risulti impossibile prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di vivere in un contesto familiare, è legittimo e corretto l'accertamento dello stato di abbandono.
• Cassazione civile, sezione I, sentenza 31 agosto 2016 n. 17442
Adozione – Configurazione dello stato di abbandono del minore – Grave e irreversibile violazione degli obblighi genitoriali – Dichiarazione dello stato di adottabilità (art. 8, L. 184/1983) - Richiesta di revoca – Rigetto
L'abbandono si configura come grave e irreversibile violazione degli obblighi genitoriali e tale requisito di irreversibilità va correlato alle esigenze di armonico sviluppo dei minori, con la conseguenza che un eventuale recupero della inadeguatezza genitoriale dovrebbe essere determinato, certo e ragionevolmente non lungo, dovendosi verificare la concreta sussistenza di pregiudizio per il minore, dovuto all'incertezza e alla durata del percorso di recupero genitoriale. Nè una mera disponibilità del genitore ad accudire in futuro il minore, una semplice speranza di recupero, se non accompagnata da comportamenti concludenti, è' idonea al superamento dello stato di abbandono.
• Cassazione civile, sezione VI, sentenza 24 agosto 2016 n. 17316
Adozione – Inidoneità dei genitori ad accudire il minore – Configurazione dello stato di abbandono - Affidamento del minore ai parenti entro il 4° grado – Limiti – Dichiarazione di adottabilità – Richiesta di revoca - Rigetto
Lo stato di abbandono non viene meno per il solo fatto che al minore siano prestate le cure materiali essenziali da parte dei genitori o di taluno dei parenti entro il quarto grado, risultando necessario, in tal senso, accertare che l'ambiente domestico sia in grado di garantire un equilibrato ed armonioso sviluppo della personalità del minore. Tale valutazione di idoneità non può prescindere, con riferimento alle figure parentali, dalla considerazione della loro pregressa condotta (art. 12, L. 184/1983), che espressamente richiede il mantenimento di rapporti significativi con il minore.
• Cassazione civile, sezione I, sentenza 14 giugno 2016 n. 12259
Adozione – Stato di abbandono di minore – Disponibilità da parte di figure parentali a prestare assistenza – Verifica dei rapporti pregressi – Dichiarazione di adottabilità – Richiesta di revoca - Rigetto
Il presupposto giuridico essenziale per escludere lo stato di abbandono, qualora si manifesti da parte di figure parentali sostitutive la disponibilità a prestare assistenza e cure materiali al minore, è la presenza di significativi rapporti dello stesso con tali persone. Del pari è doveroso da parte dei giudici verificare, attraverso l'analisi dei comportamenti pregressi, la serietà e la effettiva realizzabilità degli intenti manifestati. (Nel caso di specie, secondo la Suprema Corte, il giudice di merito aveva correttamente accertato che la nonna materna, la quale aveva espresso la disponibilità a prestare assistenza ai minori, non si era attivata in passato per impedire che gli stessi vivessero nelle condizioni di assoluto e indicibile degrado in cui erano stati trovati dagli organi pubblici).
• Cassazione civile, sezione I, sentenza 17 maggio 2016 n. 10090