Civile

ADR: il punto sulle più recenti sentenze di merito

Una selezione delle pronunce riguardanti strumenti e metodi alternativi di risoluzione delle controversie civili

di Federico Ciaccafava

Questa settimana si propongono le decisioni che, in materia di ADR, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) mediazione obbligatoria, mancata partecipazione senza giustificato motivo ed irrogazione giudiziale della sanzione pecuniaria; (ii) mediazione obbligatoria, condizione di procedibilità e primo incontro; (iii) giudizio di impugnazione di deliberati condominiali, impedimento termine decadenziale e tempestività dell'istanza di mediazione; (iv) negoziazione assistita, controversia in materia telefonica ed avveramento della condizione di procedibilità; (v) mediazione obbligatoria e controversia insorta in materia di erogazione di contributi pubblici; (vi) mediazione delegata e natura del termine assegnato dal giudice per esperire il tentativo.

A.D.R. – I PRINCIPI IN SINTESI

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Tribunale di Palermo, Sezione II civile, sentenza 8 luglio 2021, n. 2927
La decisione ribadisce che la mancanza di un motivo che giustifichi l'assenza della parte ritualmente invitata a partecipare al procedimento di mediazione previsto in caso di controversia soggetta alla condizione di procedibilità obbliga il giudice adito ad irrogare la sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 8, comma 4-bis, del Dlgs n. 28 del 2010.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Tribunale di Bologna, Sezione III civile, sentenza 27 luglio 2021, n. 1735
La pronuncia, prestando adesione ad un orientamento espresso tanto dalla giurisprudenza di legittimità quanto in quella di merito, riafferma che nel procedimento di mediazione obbligatoria la condizione di procedibilità può ritenersi realizzata al termine del primo incontro davanti al mediatore, qualora una o entrambe le parti, richieste dal mediatore dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità di procedere oltre.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIATribunale di Terni, Sezione civile, sentenza 22 settembre 2021, n. 762
La sentenza ribadisce che, nella controversia avente ad oggetto l'impugnazione di una delibera assembleare condominiale, per impedire la decadenza dal diritto all'impugnazione ex articolo 1137 c.c., non rileva la data di deposito dell'istanza di mediazione, bensì quella in cui tale domanda sia stata comunicata alla controparte.

NEGOZIAZIONE ASSISTITA Tribunale di Milano, Sezione XI civile, sentenza 25 settembre 2021, n. 7693
La pronuncia afferma che, nelle controversie insorte nel settore della telefonia, essendo prevista una normativa, di carattere speciale, che prevede un tentativo di conciliazione obbligatoria da promuovere innanzi il Corecom, l'esperimento dello stesso sostituisce l'incombente della procedura di negoziazione assistita.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Tribunale di Roma, Sezione II civile, sentenza 28 settembre 2021, n. 14994
La decisione afferma che la controversia insorta in materia di erogazione di contributi pubblici non è soggetta al tentativo obbligatorio di mediazione.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Corte di Appello di Bari, Sezione I civile, sentenza 6 ottobre 2021, n. 1716
La decisione riafferma che, in caso di controversia soggetta a mediazione obbligatoria – nella specie, disposta per ordine del giudice – il termine quindicinale assegnato dal giudice per esperire il tentativo, a pena di improcedibilità, ha carattere perentorio.

A.D.R. – IL MASSIMARIO

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria Mancata partecipazione senza giustificato della parte costituita in giudizio – Conseguenze – Sanzione pecuniaria applicata dal giudice – Versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio – Obbligo e non facoltà discrezionale del giudice – Sussistenza – Fattispecie in materia locatizia. (Dlgs n. 28/2010, articolo 8)
In tema di mediazione obbligatoria, la disposizione di cui all'articolo 8, comma 4-bis, del Dlgs n. 28 del 2010 a tenore della quale "… il giudice condanna la parte costituita che (…) non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio…" non sembra lasciare margini di discrezionalità al giudice, il quale è pertanto tenuto – una volta ravvisata la mancanza di un motivo che giustifichi l'assenza di una parte al procedimento di mediazione laddove esso sia previsto, quale condizione di procedibilità – ad applicare la sanzione pecuniaria (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio avente ad oggetto la domanda di risoluzione di un contratto di locazione immobiliare per grave inadempimento del conduttore, con condanna di quest'ultimo al rilascio dell'immobile e pagamento dei canoni di locazione non corrisposti, il giudice adito, rilevato che l'attore aveva incoato innanzi all'organismo di mediazione il procedimento di mediazione – soggetto alla condizione di procedibilità una volta emessi i provvedimenti di cui all'art. 665 cod. proc. civ. – ma al primo incontro, svoltosi presso i locali del suddetto organismo, il mediatore designato aveva attestato la mancata partecipazione di parte chiamata pur ritualmente avvisata, ha condannato quest'ultima a versare all'entrata di bilancio dello Stato l'importo del contributo unificato nella misura corrisposta dall'attore).
Tribunale di Palermo, Sezione II civile, sentenza 8 luglio 2021, n. 2927 – Giudice Sajeva

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Condizione di procedibilità – Primo incontro – Dichiarazione della parte istante di non voler proseguire nel tentativo obbligatorio – Avveramento condizione di procedibilità – Sussistenza. (Dlgs n. 28/2010, articoli 5 e 8)
In tema di mediazione obbligatoria, al fine di ritenere soddisfatta la condizione di procedibilità, il procedimento di mediazione può ritenersi utilmente concluso, pur se, al termine del primo incontro davanti al mediatore, una o entrambe le parti, richieste dal mediatore, dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità di procedere oltre (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in materia successoria, il giudice adito ha disatteso l'eccezione di improcedibilità sollevata dal convenuto a motivo dell'indisponibilità mostrata dall'attore nel proseguire nel percorso di mediazione, manifestatasi già in occasione del primo incontro; nella circostanza, infatti, dalla lettura del verbale di mediazione redatto in occasione del primo incontro era emerso che l'attore aveva dichiarato di non voler procedere oltre con il tentativo obbligatorio dopo che entrambe le parti erano comparse dinanzi al mediatore assistite dai rispettivi difensori ed avevano ricevuto ogni informazione utile sullo scopo e sulle modalità di svolgimento del suddetto tentativo). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 5 luglio 2019, n. 18068; Cassazione, sezione civile III, sentenza 27 marzo 2019, n. 8473).
Tribunale di Bologna, Sezione III civile, sentenza 27 luglio 2021, n. 1735 – Giudice Arceri

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Controversie condominiali – Impugnazione delibere assembleari – Termine decadenziale ex art. 1137 c.c. – Impedimento – Momento rilevante – Data di deposito della domanda di mediazione – Idoneità – Esclusione – Data di comunicazione della domanda di mediazione alla controparte – Rilevanza esclusiva. (Cc, articolo 1137; Disp, att. c.c., articolo 71-quater; Dlgs n. 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, l'articolo 5, comma 6, del Dlgs n. 28 del 2010, prevede, espressamente, che è dalla data di comunicazione alle altre parti della domanda di mediazione che si producono gli effetti della domanda giudiziale sulla prescrizione e che, dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce la decadenza. Applicando tale disposizione alla controversia avente ad oggetto l'impugnazione di una delibera dell'assemblea dei condomini, al fine di impedire la decadenza dal diritto d'impugnazione ex articolo 1137 cod. civ. non rileva la data di deposito della domanda di mediazione, bensì quella in cui tale domanda è stata comunicata alla controparte (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di impugnazione incardinato da due condomini per ottenere l'annullamento di una delibera assembleare assunta dagli stessi come annullabile, ma poi riqualificata in via officiosa dal giudice adito in termini di nullità, quest'ultimo aveva in via preliminare comunque accolto l'eccezione di decadenza sollevata dal Condominio convenuto, atteso che, nella circostanza, parte attrice, pur avendo documentato di aver depositato proprio il trentesimo giorno utile l'istanza per l'espletamento della procedura di mediazione obbligatoria, aveva poi omesso di documentarne anche il momento di tempestiva comunicazione al Condominio medesimo).
Tribunale di Terni, Sezione civile, sentenza 22 settembre 2021, n. 762 – Giudice Bellei

Procedimento civile – Procedura di negoziazione assistita – Ambito di applicazione – Limiti – Controversie tra utenti e gestori dei servizi di telecomunicazioni – Condizione di procedibilità – Esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione avanti il Corecom in luogo della negoziazione assistita – Sufficienza. (Legge, n. 249/1997, articolo 1; Dl n. 132/2014, articolo 3)
In materia di telefonia, è prevista una normativa, di carattere speciale, che prevede l'esperimento del tentativo di conciliazione obbligatoria avanti il Corecom. Tale procedura sostituisce quella di negoziazione assistita (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per ottenere il pagamento di importi reclamati a titolo di corrispettivo per servizi di telefonia, il giudice adito ha disatteso l'eccezione sollevata dalla società opponente in ragione del mancato esperimento da parte dell'opposta della procedura di negoziazione assistita; nella circostanza, infatti, era emerso, dal tenore del verbale dell'incontro svoltosi presso il Corecom innanzi al quale la procedura era stata promossa dalla stessa società opponente, che il tentativo, avente ad oggetto l'intera vicenda litigiosa e non già la sola questione dell'impedita portabilità del numero ad altro "provider", era fallito, con consequenziale avveramento della eccepita condizione di procedibilità del giudizio).
Tribunale di Milano, Sezione XI civile, sentenza 25 settembre 2021, n. 7693 – Giudice Attardo

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Ambito di applicazione – Controversia insorta in materia di erogazione di contributi pubblici – Assoggettamento – Esclusione. (Dlgs n. 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, la controversia insorta in materia di erogazione di contributi pubblici non rientra tra quelle soggette al tentativo obbligatorio di mediazione ex articolo 5, comma 1–bis, del Dlgs n. 28 del 2010 (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento di somme fondate su una serie di atti emanati dall'amministrazione regionale opponente, il giudice adito ha disatteso l'eccezione sollevata dall'associazione comunale opposta a motivo del mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria).
Tribunale di Roma, Sezione II civile, sentenza 28 settembre 2021, n. 14994 – Giudice Cartoni

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Mediazione delegata – Presentazione domanda di mediazione – Termine di quindici giorni assegnato dal giudice – Carattere perentorio – Configurabilità – Fondamento – Fattispecie in materia di diritti reali. (Cost, articolo 111; Cc, articolo 950; Cpc, articoli 152, 153 e 154; Dlgs n. 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, la previsione da parte della stessa legge (cfr., articolo 5, comma 2, del Dlgs n. 28 del 2010) di una sanzione grave come quella di improcedibilità in ipotesi di mancata instaurazione della procedura di mediazione disposta dal giudice necessariamente e logicamente implica e presuppone la natura perentoria del termine previsto per legge, pur in mancanza di una sua esplicita qualificazione. Questa natura, peraltro, è coerente con la stessa necessità di assicurare il rispetto del principio di ragionevole durata immanente al processo. In ogni caso, proprio in considerazione del rispetto del principio di ragionevole durata, pur volendo ritenere non perentorio il termine "de quo" – che deve ritenersi comunque assegnato in forza della disposizione di legge, seppure non previsto esplicitamente nel provvedimento del giudice – deve considerarsi che anche del termine ordinatorio è necessario chiedere la proroga prima della sua scadenza, allo scopo di scongiurare la decadenza dall'attività che gli è correlata (Nel caso di specie, la corte territoriale ha respinto l'appello avverso la sentenza del giudice di prime cure che, nell'ambito di un giudizio di regolamento dei confini tra fondi rustici, ritenuta la perentorietà del termine legale, aveva accolto l'eccezione di improcedibilità sollevata da parte convenuta per aver parte attrice presentato l'istanza di mediazione oltre il predetto termine, dichiarando, di conseguenza, improcedibile tanto la domanda principale quanto quella spiegata in via riconvenzionale).
Corte di Appello di Bari, Sezione I civile, sentenza 6 ottobre 2021, n. 1716 – Presidente Mitola – Giudice estensore Papa

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©