ADR: il punto sulle più recenti sentenze di merito
Una selezione delle pronunce riguardanti strumenti e metodi alternativi di risoluzione delle controversie civili
Questa settimana si propongono le decisioni che, in materia di ADR, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) mediazione obbligatoria, condizione di procedibilità della domanda e giudizio di appello; (ii) mediazione obbligatoria, condizione di procedibilità della domanda e giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo; (iii) mediazione obbligatoria, condizione di procedibilità della domanda e giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo; (iv) mediazione obbligatoria, pendenza di giudizio e comunicazione domanda di mediazione; (v) mediazione obbligatoria, pendenza di giudizio e comunicazione domanda di mediazione; (vi) mediazione obbligatoria, condizione di procedibilità e simmetria tra domanda di mediazione domanda giudiziale; (vii) negoziazione assistita, termine assegnato dal giudice e condizione di procedibilità della domanda.
A.D.R. – I PRINCIPI IN SINTESI
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Corte di Appello di Salerno, sezione civile, sentenza 3 maggio 2023 n. 582
La pronuncia riafferma che, ove l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento della mediazione obbligatoria non si stata eccepita o rilevata in primo grado, il giudice d'appello può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dal legislatore, atteso che in grado d'appello l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice medesimo.
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Roma, sezione XVII civile, sentenza 4 maggio 2023 n. 7047
La decisione, uniformandosi al principio espresso dalle Sezioni Unite delle Suprema Corte, ribadisce che, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo soggetti a mediazione obbligatoria, è il creditore opposto a dover esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione pena la declaratoria di improcedibilità del ricorso con contestuale revoca del decreto ingiuntivo opposto.
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Bari, sezione IV civile, sentenza 9 maggio 2023 n. 1768
La decisione, uniformandosi al principio espresso dalle Sezioni Unite delle Suprema Corte, ribadisce che, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo soggetti a mediazione obbligatoria, è il creditore opposto a dover esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione pena la declaratoria di improcedibilità del ricorso con contestuale revoca del decreto ingiuntivo opposto.
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Chieti, sezione civile, sentenza 17 maggio 2023 n. 276
La sentenza afferma che, ove la procedura di mediazione obbligatoria sia disposta in corso di giudizio, la comunicazione dell'atto di convocazione alla mediazione effettuata dalla parte onerata al procuratore domiciliatario della controparte è valida e efficace in quanto idonea comunque a consentire a quest'ultima di venire a conoscenza della predetta procedura conciliativa e dei suoi dettagli.
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Catanzaro, sezione I civile, sentenza 7 giugno 2023 n. 924
La pronuncia afferma che l'istanza di avvio della mediazione, disposta in pendenza di giudizio, a pena di improcedibilità della domanda, deve essere portata a conoscenza della controparte personalmente a cura dell'istante o dello stesso organismo di mediazione, non risultando idonea una comunicazione inviata al solo procuratore di quest'ultima costituito in giudizio.
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Roma, sezione V civile, sentenza 13 giugno 2023 n. 9450
Nell'ambito di un giudizio di impugnazione di deliberati assembleari condominiali, la sentenza afferma che l'asimmetria di contenuto tra domanda di mediazione e domanda giudiziale, rendendo la procedura invalidamente esperita, determina l'improcedibilità della domanda giudiziale.
NEGOZIAZIONE ASSISTITA – Tribunale di Avezzano, sezione civile, sentenza 15 giugno 2023 n. 179
Applicando un orientamento giurisprudenziale consolidatosi per la mediazione obbligatoria, la sentenza afferma che, anche in caso di mancato rispetto del termine di quindici giorni assegnato dal giudice per la comunicazione dell'invito alla negoziazione assistita, qualora, prima dell'udienza di verifica fissata dallo stesso giudice, la parte destinataria dell'invito non abbia aderito all'invito medesimo nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione, la condizione di procedibilità deve ritenersi soddisfatta.
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A.D.R. – IL MASSIMARIO
Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Condizione di procedibilità della domanda – Mancato preventivo esperimento del procedimento di mediazione – Omesso rilievo in primo grado – Giudizio di appello – Facoltà e non obbligo del giudice di disporre la mediazione – Sussistenza – Fondamento – Fattispecie relativa a controversia insorta in materia di diritti reali. (Dlgs 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, ove l'improcedibilità non si stata eccepita o rilevata in primo grado, il giudice d'appello può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dallo stesso articolo 5, comma 1-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010 atteso che in grado d'appello l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del medesimo D.lgs. n. 28 del 2010, Pertanto, in secondo grado, il giudice può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione se lo ritiene necessario, considerati anche la natura, lo stato della causa ed il comportamento delle parti e, una volta imposto, diventa condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in materia di diritti reali, a fronte dell'eccezione d'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ad opera dell'appellante formulata dagli appellati solo nel giudizio di gravame, la corte territoriale, valutato lo stato ormai avanzato della causa, il comportamento delle parti e la lunga durata dell'iter processuale, ha ritenuto opportuno decidere nel merito la controversia senza disporre la mediazione). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 10 novembre 2020, n. 25155;Cassazione, sezione civile III, sentenza 13 dicembre 2019, n. 32797).
Corte di Appello di Salerno, sezione civile, sentenza 3 maggio 2023 n. 582 – Presidente e relatore de Filippis
Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – Onere di esperire il tentativo obbligatorio – Parte opposta – Inosservanza – Conseguenze – Improcedibilità della domanda monitoria e revoca del decreto ingiuntivo. (Cpc, articoli 645, 648 e 653; Dlgs 28/2010, articolo 5)
Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1–bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo (Nel caso di specie, relativo ad una controversia soggetta a mediazione obbligatoria in quanto insorta in materia di contratti bancari, il giudice adito ha dichiarato l'improcedibilità della domanda monitoria per il mancato avvio della procedura di mediazione obbligatoria, revocato il decreto ingiuntivo opposto e, in applicazione del principio di soccombenza, condannato la società opposta anche alla refusione delle spese di lite; nella circostanza, infatti, quest'ultima, nonostante alla prima udienza di comparizione fosse stata invitata a promuovere la procedura, quale parte gravata dell'incombente, era rimasta completamente inerte). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 18 settembre, 2020, n. 19596).
Tribunale di Roma, sezione XVII civile, sentenza 4 maggio 2023 n. 7047 – Giudice Landi
Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – Onere di esperire il tentativo obbligatorio – Parte opposta – Inosservanza – Conseguenze – Improcedibilità della domanda monitoria e revoca del decreto ingiuntivo. (Cpc, articoli 645, 648 e 653; Dlgs 28/2010, articolo 5)
Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1–bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo (Nel caso di specie, relativo ad una controversia soggetta a mediazione obbligatoria in quanto insorta in materia di contratti bancari, il giudice adito, rilevato da un lato, che nessuna delle parti aveva introdotto il procedimento conciliativo nonostante con ordinanza fosse stato ritualmente concesso alle stesse il termine per presentare la relativa domanda, e dall'altro, la sopravvenuta sentenza, resa a Sezioni Unite (n. 19596/2020), con la quale la Suprema Corte ha risolto il conflitto giurisprudenziale insorto in ordine all'individuazione della parte onerata dell'incombente, ha dichiarato l'improcedibilità della domanda monitoria, revocato il decreto ingiuntivo opposto, disponendo tuttavia una parziale compensazione delle spese di lite in ragione del rigetto anche della domanda con cui gli opponenti avevano chiesto il risarcimento del danno patito per l'illegittima segnalazione dei loro nominativi alla Centrale Rischi) (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 18 settembre, 2020, n. 19596).
Tribunale di Bari, sezione IV civile, sentenza 9 maggio 2023 n. 1768 – Giudice De Palma
Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Domanda di mediazione – Esperimento del procedimento in pendenza di giudizio – Comunicazione dell'atto di convocazione alla mediazione – Invio al procuratore costituito di controparte – Validità ed efficacia – Sussistenza – Fattispecie relativa a controversia insorta in materia di contratti bancari. (Cpc, articoli 83 e 170; Dlgs 28/2010, articoli 5 e 8)
In tema di mediazione obbligatoria, ove la procedura sia disposta in pendenza di giudizio, la comunicazione dell'atto di convocazione alla mediazione effettuata dalla parte onerata al procuratore domiciliatario della controparte è valida e efficace in quanto idonea comunque a consentire a quest'ultima di venire a conoscenza della predetta procedura conciliativa e dei suoi dettagli (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo soggetto a mediazione obbligatoria in quanto relativo alla materia di contratti bancari, il giudice adito ha disatteso l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla parte opponente sul presupposto che la parte convenuta opposta non aveva adempiuto all'onere, su di essa gravante, di instaurare correttamente il contraddittorio nel procedimento di mediazione).
Tribunale di Chieti, sezione civile, sentenza 17 maggio 2023 n. 276 – Giudice Chiauzzi
Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Domanda di mediazione – Esperimento del procedimento in pendenza di giudizio – Comunicazione dell'istanza di mediazione – Invio all'indirizzo di posta elettronica certificata del procuratore costituito anziché alla parte personalmente – Invalidità ed inefficacia – Sussistenza – Fondamento – Fattispecie relativa a mediazione demandata dal giudice. (Cpc, articoli 83 e 170; Dlgs 28/2010, articoli 5 e 8)
In tema di mediazione obbligatoria, anche nel caso in cui il procedimento venga promosso in pendenza di giudizio, la comunicazione dell'istanza di mediazione al solo indirizzo di posta elettronica certificata del procuratore costituito deve ritenersi invalida ed inefficace, non essendo tale possibilità contemplata dal D.Lgs. n. 28/2010, le cui disposizioni devono essere interpretate in maniera restrittiva e ben salda al dato letterale delle norme. Pertanto, diversamente dalla notifica degli atti processuali, l'istanza di avvio della mediazione deve essere portata a conoscenza della controparte personalmente a cura dell'istante o dello stesso organismo di mediazione, non essendo invece contemplabile la possibilità di inviare la stessa al solo procuratore costituito in giudizio, di talché, in difetto di comunicazione, la procedura di mediazione non può considerarsi utilmente avviata ed il giudizio deve essere dichiarato improcedibile (Nel caso di specie, rilevato che la convocazione per il procedimento di mediazione demandata, poi definito con verbale di esito negativo per assenza della parte convenuta, lungi dall'essere stata eseguita nei confronti di quest'ultima personalmente, era stata effettuata a mezzo P.E.C. all'indirizzo del suo difensore, la cui procura alle liti conteneva un elezione di domicilio circoscritta alla sola fase giudiziale del procedimento, il giudice adito, accogliendo l'eccezione sollevata dalla parte convenuta medesima, ha dichiarato l'improcedibilità della domanda attorea, compensando tuttavia tra le parti le spese di lite in ragione della peculiarità della questione scrutinata).
Tribunale di Catanzaro, sezione I civile, sentenza 7 giugno 2023 n. 924 – Giudice Mellace
Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Domanda di mediazione – Contenuto – Requisiti – Asimmetria tra domanda di mediazione e domanda giudiziale – Invalido esperimento della procedura conciliativa – Sussistenza – Conseguenze – Improcedibilità del giudizio – Fattispecie in tema di giudizio di impugnazione di deliberati assembleari condominiali. (Cc, articolo 1137; Cpc, articolo 125; Dlgs 28/2010, articoli 4 e 5)
In tema di mediazione obbligatoria, l'articolo 4 del D.lgs. n. 28 del 2010 impone, pena il mancato assolvimento della condizione di procedibilità prevista dal legislatore, una simmetria tra fatti narrati in sede di mediazione e fatti esposti in sede processuale. Infatti, pur non richiedendosi l'equivalente di un atto giudiziario sotto il profilo formale (e dell'indicazione degli elementi di diritto), l'istanza di mediazione deve tuttavia ricalcare la futura domanda di merito, includendo tutti, e gli stessi, elementi fattuali che saranno introdotti nel futuro giudizio e ciò sia per consentire all'istituto della mediazione di svolgere efficacemente la funzione deflattiva affidatagli dal legislatore (rafforzata dalla eventuale sanzione della improcedibilità della domanda), sia per consentire alla controparte evocata in mediazione di conoscere la materia del futuro contendere e di prendere posizione su di essa già nel corso della procedura, svolgendo le opportune difese che possono condurre ad una soluzione conciliativa o anche solo far ridurre il "thema decidendum" nella eventuale fase processuale. Ne consegue che una domanda di mediazione generica sotto il profilo del "petitum" o, della "causa petendi", non può considerarsi validamente espletata e comporta l'improcedibilità della domanda giudiziale (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di impugnazione di deliberati assembleari condominiali, il giudice adito, rilevata la palese asimmetria tra l'istanza di mediazione e la domanda giudiziale – in quanto mentre la prima non conteneva riferimento alcuno alle singole delibere impugnate ed ai vizi ad esse imputati, la seconda, al contrario, conteneva l'impugnativa di più deliberati nonché l'esposizione, per ciascuna di essi, dei singoli vizi denunciati – ha ritenuto non esperita validamente la mediazione e, di conseguenza, inammissibile l'impugnazione per decorso del termine perentorio stabilito dall'articolo 1137 cod. civ.).
Tribunale di Roma, sezione V civile, sentenza 13 giugno 2023 n. 9450 – Giudice De Palo
Procedimento civile – Procedura di negoziazione assistita – Comunicazione dell'invito – Termine di quindici giorni assegnato dal giudice – Carattere perentorio – Configurabilità – Esclusione – Riflessi sull'assolvimento della condizione di procedibilità della domanda. (Cpc, articolo 152; Dl 132/2014, articolo 3)
In tema di negoziazione assistita, il termine di quindici giorni assegnato dal giudice per la comunicazione dell'invito non ha carattere perentorio. Ne consegue che, anche se tale termine non venga rispettato, ove, prima dell'udienza di verifica fissata dallo stesso giudice, la parte destinataria dell'invito non abbia aderito allo stesso nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione, la condizione di procedibilità non può che ritenersi soddisfatta (Nel caso di specie, il giudice d'appello ha ritenuto destituito di fondamento il motivo di impugnazione con cui parte appellante aveva censurato la sentenza gravata per non aver rilevato l'improcedibilità della domanda attorea a motivo del mancato esperimento della negoziazione assistita entro il termine perentorio di quindici giorni: nella circostanza infatti, il giudice di prime cure, rilevato che l'invito alla negoziazione assistita era stato comunque ricevuto dall'appellante sia pure dopo il termine "de quo" con assegnazione del termine di legge di trenta giorni per la sua adesione e che, alla successiva udienza, il predetto termine era irrimediabilmente spirato, aveva ritenuto ritualmente esperito il procedimento conciliativo e, di conseguenza, assolta la condizione di procedibilità della domanda). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, sentenza 14 dicembre 2021, n. 40035).
Tribunale di Avezzano, sezione civile, sentenza 15 giugno 2023 n. 179 – Giudice Fiduccia