Civile

ADR: il punto sulle più recenti sentenze di merito

Una selezione delle pronunce riguardanti strumenti e metodi alternativi di risoluzione delle controversie civili

di Federico Ciaccafava

Questa settimana si propongono le decisioni che, in materia di ADR, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) negoziazione assistita, tutela del consumatore ed obbligazioni contrattuali del Condominio; (ii) mediazione obbligatoria, sostituzione della parte e caratteri della procura; (iii) mediazione obbligatoria, irrituale svolgimento e riflessi nel giudizio pendente; (iv) mediazione obbligatoria e domanda di pagamento dell’indennità risarcitoria dovuta a titolo di occupazione abusiva; (v) clausola di arbitrato irrituale, caratteri e natura; (vi) clausola di arbitrato irrituale e giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo; (vii) mediazione obbligatoria e accordo conciliativo in pendenza di giudizio; (viii) mediazione obbligatoria, omessa partecipazione ingiustificata e sanzione pecuniaria.

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A.D.R. - I PRINCIPI IN SINTESI

NEGOZIAZIONE ASSISTITA Tribunale di Trani, Sezione civile, sentenza 10 febbraio 2021, n. 299

La pronuncia afferma che la domanda proposta da un professionista nei confronti di un Condominio per ottenere il pagamento dei compensi professionali non è soggetta alla procedura di negoziazione assistita.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Perugia, Sezione II civile, sentenza 25 marzo 2021, n. 501

La decisione riafferma che nel procedimento di mediazione obbligatoria, la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire da chiunque e, quindi, anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell’avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Tribunale di Perugia, Sezione II civile, sentenza 25 marzo 2021, n. 501

Nella sentenza si precisa che, ove la procedura di mediazione obbligatoria risulti non ritualmente esperita, alla stessa, da ritenere “tamquam non esset”, si applica il disposto dell'articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs 28/2010 che prevede l'assegnazione del termine di quindici giorni per l'inizio della procedura, come avviene in tutte le ipotesi in cui il giudice si avveda che, in una causa sottoposta a mediazione obbligatoria, quest'ultima non è stata esperita.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Tribunale di Roma, Sezione VI civile, sentenza 14 aprile 2021, n. 6372

La decisione afferma che la controversia avente ad oggetto la domanda di pagamento dell’indennità risarcitoria dovuta a titolo di occupazione abusiva di un bene immobile non rientra tra le controversie soggette a mediazione obbligatoria.

ARBITRATO IRRITUALE Tribunale di Potenza, Sezione civile, sentenza 22 aprile 2021, n. 427

Nella sentenza si afferma che la clausola di arbitrato irrituale non necessita di alcuna specifica approvazione da parte del contraente che si assume “debole” in quanto essa, diversamente da quella istitutiva di un arbitrato rituale, non rientra nel novero delle clausole vessatorie.

ARBITRATO IRRITUALE Tribunale di Potenza, Sezione civile, sentenza 22 aprile 2021, n. 427

La pronuncia consolida il principio secondo il quale l’esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo, ma impone a quest'ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza di detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Tribunale di Torino, Sezione VIII civile, sentenza 26 aprile 2021, n. 2018

La sentenza afferma che la definizione della controversia mediante il perfezionamento di un accordo di mediazione nel corso del giudizio preclude la valutazione delle domande formulate dalle parti che, implicitamente rinunciate, determinano la declaratoria di cessazione della materia del contendere; residua l’eventuale regolamentazione delle spese di lite da definire secondo il criterio della soccombenza virtuale o, in caso di inapplicabilità, secondo il principio di causalità.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Tribunale di Roma, Sezione VIII civile, sentenza 7 maggio 2021, n. 7989

La pronuncia precisa che la condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio pronunciata dal giudice ai sensi dell’articolo 8, comma 4-bis, del Dlgs n. 28 del 2010, nei confronti della parte costituita che, senza giustificato motivo, abbia omesso di partecipare al procedimento, riguarda i soli casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità dell’azione.

A.D.R. – IL MASSIMARIO

Procedimento civile - Procedura di negoziazione assistita - Controversie -Ambito di applicazione - Casi di esclusione - Obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori - D omanda proposta da un professionista nei confronti di un Condominio per ottenere il pagamento di compensi professionali - Assoggettamento alla procedura conciliativa - Esclusione - Fondamento. (Dl, n. 132/2014, articolo 3; Dlgs n. 206/2005, articolo 3)

In tema di negoziazione assistita, la controversia avente ad oggetto la domanda proposta da un professionista (nel caso di specie, un geometra) nei confronti di un Condominio per ottenere il pagamento dei compensi professionali maturati per l’attività svolta durante i lavori di ristrutturazione dello stabile, rientrando nello spettro applicativo della disciplina consumeristica, non è soggetta alla condizione di procedibilità in virtù della deroga espressamente prevista dal primo comma dell’art. 3, comma 1, del decreto–legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. Infatti, al Condominio può riconoscersi il ruolo di consumatore, proprio per la sua qualità di mero ente gestorio privo di autonoma soggettività giuridica ulteriore o diversa da quella dei singoli condomini. (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, sentenza 22 maggio 2015, n. 10679).

Tribunale di Trani, Sezione civile, sentenza 10 febbraio 2021, n. 299 – Giudice Guerra

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Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Partecipazione della parte - Sostituzione - Ammissibilità - Conferimento del potere di rappresentanza sostanziale - Forma - Procura sostanziale - Idoneità - Caratteri - Autentica notarile - Necessità - Esclusione - Fondamento. (Cc, articolo 1392; D.lgs. n. 28/2010, articoli 5 e 8)

In tema di mediazione obbligatoria, la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire da chiunque e, quindi, anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale – autenticata dallo stesso difensore-rappresentante – che abbia quale specifico oggetto la partecipazione alla mediazione e che conferisca il potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto. L’attribuzione di tale rappresentanza sostanziale non esige necessariamente il conferimento di una procura notarile in quanto nessuna norma prevede che nel procedimento di mediazione la rappresentanza della parte debba necessariamente essere conferita in forma autentica. La forma della procura, infatti, è da ritenersi libera, e come tale, non necessita dell’autentica notarile sia perché il disposto dell’articolo 1392 del codice civile richiede la forma “per relationem” del contratto che il rappresentante deve concludere con la conseguenza che la procura speciale con autentica notarile è richiesta solo per quegli atti per i quali l’ordinamento richiede la forma dell’atto pubblico notarile, non suscettibile di applicazione analogica (ad esempio, diritti reali immobiliari), sia perché, in assenza di una espressa previsione normativa che richieda la forma della procura notarile per partecipare alla mediazione e negoziare gli interessi della parte, deve ritenersi che essa sia appunto “libera”, in ossequio al principio generale di libertà delle forme (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di responsabilità da diffamazione a mezzo stampa, il giudice adito ha disatteso l'eccezione di improcedibilità della domanda giudiziale sollevata dai convenuti, avendo l'attore conferito al proprio difensore non già una procura alle liti né una procura per la mera partecipazione, bensì una procura distinta ed autonoma, espressamente attribuendo all’avvocato il potere di rappresentanza, anche a conciliare, riferito al procedimento di mediazione, come chiaramente attestato dal tenore della procura depositata in atti). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 6 marzo 2020, n. 6459; Cassazione, sezione civile III, sentenza 5 luglio 2019, n. 18068; Cassazione, sezione civile III, sentenza 27 marzo 2019, n. 8473)

Tribunale di Perugia, Sezione II civile, sentenza 25 marzo 2021, n. 501 – Giudice Marzullo

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Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Irrituale svolgimento del procedimento - Per difetto di rappresentanza della parte - Conseguenze - D eclaratoria di improcedibilità della domanda giudiziale - Esclusione - Assegnazione da parte del giudice del termine per l’inizio della procedura - Configurabilità - Fondamento. ( D.lgs. n. 28/2010, articoli 5 e 8)

La procedura di mediazione obbligatoria non ritualmente esperita (nella specie, in ragione della dedotta mancata partecipazione della parte dovuta al difetto di rappresentanza del suo difensore), è da ritenere “tamquam non esset”, con l’ulteriore conseguenza che non si fa luogo alla declaratoria di improcedibilità della domanda giudiziale, bensì all’applicazione del disposto dell’articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs 28/2010 che prevede l’assegnazione del termine di quindici giorni per l’inizio della procedura, come avviene in tutte le ipotesi in cui il giudice si avveda che, in una causa sottoposta a mediazione obbligatoria, quest’ultima non sia stata esperita.

Tribunale di Perugia, Sezione II civile, sentenza 25 marzo 2021, n. 501 – Giudice Marzullo

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Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Controversie - Ambito di applicazione - D omanda di pagamento dell’indennità risarcitoria dovuta per occupazione senza titolo di un bene immobile - Assoggettabilità a mediazione obbligatoria - Esclusione - Fondamento. (Cc, articolo 2043; D.lgs. n. 28/2010, articoli 5 e 8)

In tema di mediazione obbligatoria, la controversia avente ad oggetto la domanda di pagamento dell’indennità risarcitoria dovuta per occupazione senza titolo di un bene immobile (nella specie, appartenente al patrimonio dell’edilizia residenziale pubblica) non rientra tra le controversie per le quali l’articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010 prescrive l’obbligatorietà della mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Infatti, la responsabilità dell’occupante abusivo deve essere qualificata in termini di responsabilità extracontrattuale (articolo 2043 del codice civile) e la causa relativa ascritta ad una materia estranea a quelle soggette alla obbligatoria mediazione ai sensi della citata disposizione (Nel caso di specie, il giudice adito ha ritenuto infondata l’eccezione di improcedibilità sollevata dalla convenuta la quale era subentrata, senza alcuna autorizzazione, nel godimento dell’immobile locato in conseguenza del decesso della propria nonna quale originaria ed unica conduttrice dello stesso).

Tribunale di Roma, Sezione VI civile, sentenza 14 aprile 2021, n. 6372 – Giudice Nardone

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Procedimento civile - Arbitrato - Irrituale - Clausola relativa - Natura vessatoria - Configurabilità - Esclusione - Fondamento. (Cc, articoli 1341 e 1342; Cpc, articoli 808 e 808-ter)

La clausola di arbitrato irrituale consiste in una normale clausola negoziale, con la quale le parti non hanno inteso derogare alla giurisdizione, ma hanno conferito un mandato negoziale ad un terzo incaricato di comporre una lite, sostituendosi alla volontà dei contraenti, mediante composizione amichevole, conciliativa o transattiva, o mediante negozio giuridico di mero accertamento. La clausola de qua, non abbisogna di alcuna specifica approvazione da parte del contraente che si assume “debole” in quanto essa, diversamente da quella istitutiva di un arbitrato rituale, non rientra nel novero delle clausole vessatorie di cui all'art. 1341 cod. civ. Ciò in quanto la pattuizione di un arbitrato irrituale non determina alcuna incompetenza del giudice ordinario a conoscere della domanda, ma soltanto l'improponibilità della medesima qualora la controparte sollevi ritualmente la relativa eccezione. (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, sentenza 28 giugno 2000, n. 8788; Cassazione, sezione civile I, sentenza 21 giugno 2000, n. 8429; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 4 luglio 1981, n. 4360).

Tribunale di Potenza, Sezione civile, sentenza 22 aprile 2021, n. 427 – Giudice Violante

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Procedimento civile - Arbitrato - Clausola compromissoria - Procedimento di ingiunzione - Giudizio di opposizione - Deduzione dell’esistenza di una clausola compromissoria - Cessazione della competenza del giudice ordinario - Conseguenze - Declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo e contestuale rimessione della controversia agli arbitri - Necessità. (C pc, articoli 633, 645, 806 e 808)

L'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti “inaudita altera parte”), ma impone a quest'ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri. (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 18 settembre 2017, n. 21550; Cassazione, sezione civile II, sentenza 28 luglio 1999, n. 8166).

Tribunale di Potenza, Sezione civile, sentenza 22 aprile 2021, n. 427 – Giudice Violante

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Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Accordo conciliativo - Perfezionamento in pendenza di giudizio - Conseguenze -Cessazione della materia del contendere - Sussistenza - Regolamentazione delle spese di lite - Regime applicabile - Individuazione - Principio espresso nell’ambito di un giudizio di opposizione al procedimento di convalida di sfratto per morosità di bene immobile adibito ad uso commerciale.   (Cpc, articoli 91, 100 e 306; D.lgs. n. 28/2010, articolo 12)

In tema di mediazione obbligatoria, la definizione della controversia mediante il perfezionamento di un accordo raggiunto nel corso del giudizio preclude la valutazione delle domande formulate dalle parti che, implicitamente rinunciate, determinano pertanto la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Quanto alla residuale questione della regolamentazione delle spese di lite, il giudice deve applicare il criterio della cosiddetta “soccombenza virtuale”, ovvero, delibando, solo a fini di regolamentazione delle spese, la fondatezza delle domande ed eccezioni originarie delle parti. Tale criterio, tuttavia, non è applicabile nel caso in cui l’accordo tra le parti sia intervenuto in un momento che, pur successivo all’instaurazione del giudizio, risulti tuttavia precedente rispetto all’espletamento dell’istruttoria, non essendo in tale ipotesi possibile per il giudice stabilire quale parte sarebbe risultata soccombente in difetto di accordo. In tale ipotesi, soccorre il diverso criterio della causalità, di cui la soccombenza, anche virtuale, è espressione, a mente del quale le spese, in forza del criterio generale di cui all’articolo 91 del codice di procedura civile, devono essere poste a carico della parte che abbia dato causa al processo od alla sua protrazione. (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 30 marzo 2010, n. 7625; Cassazione, sezione civile III, sentenza 8 giugno 2005, n. 11962; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 26 luglio 2004, n. 13969; Cassazione, sezione civile III, sentenza 1° aprile 2004, n. 6403; Cassazione, sezione civile III, sentenza 1° aprile 2004, n. 6395).

Tribunale di Torino, Sezione VIII civile, sentenza 26 aprile 2021, n. 2018 – Giudice De Magistris

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Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Partecipazione al procedimento - Omessa partecipazione della parte costituita in giudizio senza giustificato motivo - Articolo 8, comma 4-bis, del Dlgs n. 28/2010 – Irrogazione sanzione pecuniaria - Ambito applicativo - Limiti - Controversie soggette a mediazione obbligatoria - Sussistenza - Principio espresso nell’ambito di un giudizio di responsabilità del Condominio per danni provocati da infiltrazioni idriche provenienti dal comune lastrico solare . (Cc, articoli 1126, 2043 e 2051; Disposizione di  attuazione del Cc, articolo 71-quater; D.lgs. n. 28/2010, articoli 5 e 8)

In tema di mediazione obbligatoria, la condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio pronunciata dal giudice ai sensi dell’articolo 8, comma 4-bis, del Dlgs n. 28 del 2010, nei confronti della parte costituita che, senza giustificato motivo, abbia omesso di partecipare al procedimento, riguarda i soli casi previsti dall’art. 5 del medesimo D.lgs. n. 28 del 2010, vale a dire nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità dell’azione (Nel caso di specie, il giudice adito ha respinto la domanda con la quale i nudi proprietari e l’usufruttuaria di un’unità immobiliare, premesso che la procedura di mediazione da loro avviata non aveva sortito alcun effetto per mancata adesione da parte del Condominio, avevano chiesto la condanna di quest’ultimo anche al pagamento della predetta sanzione pecuniaria nell’ambito di un giudizio di responsabilità per danni provocati da infiltrazioni idriche provenienti dal comune lastrico solare; trattasi, infatti, osserva il giudice capitolino, di un’azione risarcitoria e non già di un’azione in materia condominiale (cfr. art. 71-quater disposizioni di. attuazione del codice di civile), sicché l’espletamento della mediazione “ante causam” non costituiva un onere ai fini di procedibilità, non rientrando nell’ambito applicativo del suddetto art. 5 del citato D.lgs. n. 28 del 2010).

Tribunale di Roma, Sezione VII civile, sentenza 7 maggio 2021, n. 7989 – Giudice Frettoni

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