Civile

ADR: il punto sulle più recenti sentenze di merito

Una selezione delle pronunce riguardanti strumenti e metodi alternativi di risoluzione delle controversie civili

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di Federico Ciaccafava

Questa settimana si propongono le decisioni che, in materia di ADR, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) negoziazione assistita e controversia di valore “indeterminato”; (ii) giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, fase decisionale e seconda mediazione; (iii) mediazione obbligatoria e fideiussione rilasciata a garanzia dell’adempimento di obbligazioni contrattuali; (iv) mediazione obbligatoria e controversie in materia di leasing; (v) mediazione delegata e mancato rispetto del termine legale di avvio del procedimento; (vi) mediazione obbligatoria, responsabilità sanitaria e assenza ingiustificata; (vii) negoziazione assistita, abuso del processo e condanna per lite temeraria.

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A.D.R. – I PRINCIPI IN SINTESI

NEGOZIAZIONE ASSISTITA Tribunale di Palermo, sezione III civile, sentenza 9 marzo 2021 n. 984

La pronuncia precisa che in tema di negoziazione assistita, l'onere di inoltrare l'invito alla stipula della convenzione non sussiste a carico dell’attore che, nell'atto introduttivo del giudizio, si sia riservato di precisare “…in corso di causa…” l'ammontare delle somme richieste a titolo di risarcimento dei danni, indicando come “indeterminabile” il valore della controversia.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Tribunale di Torino, sezione I civile, sentenza 28 aprile 2021 n. 2097

La pronuncia afferma che, in sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ove il giudice abbia assegnato alle parti termine per l’instaurazione del procedimento di mediazione e quest’ultimo abbia avuto esito negativo, eventuali pur concordi manifestazioni di disponibilità di entrambe parti a tentare una seconda mediazione, per quanto apprezzabili, non possono trovare accoglimento ove la causa si trovi ormai in fase decisionale.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Tribunale di Roma, sezione XVII civile, sentenza 30 aprile 2021 n. 7545

La pronuncia afferma che non è soggetta al procedimento di mediazione obbligatoria la controversia nascente dalla pretesa creditoria azionata in via monitoria nei confronti di una banca in forza di una fideiussione prestata da quest’ultima a garanzia dell’esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni assunte da una società nei confronti di parte attrice medesima in forza di un contratto di concessione relativo ad autoveicoli.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Tribunale di Ancona, sezione II civile, sentenza 30 aprile 2021 n. 588

La decisione, aderendo ad un orientamento già espresso dal giudice di legittimità, ribadisce l’esclusione dell’obbligo della mediazione obbligatoria in caso di controversia insorta in materia di leasing.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Tribunale di Civitavecchia, sezione civile, sentenza 24 maggio 2021 n. 770

Nella pronuncia si afferma, in tema di mediazione delegata, che il mancato rispetto del termine di quindici giorni assegnato dal giudice per esperire il procedimento non determina l’improcedibilità del giudizio ove comunque il procedimento medesimo si sia concluso entro l'udienza di rinvio.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Tribunale di Bergamo, sezione III civile, sentenza 26 maggio 2021 n. 1044

La pronuncia precisa che, nel giudizio di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria, benché il procedimento ex art. 696–bis c.p.c. sia alternativo rispetto al procedimento di mediazione, la mancata partecipazione, senza giustificato, a quest’ultimo instaurato prima della predetta consulenza tecnica preventiva, determina, nel successivo giudizio, la condanna del convenuto al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato prevista dall’art. 8, comma 4-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010.

NEGOZIAZIONE ASSISTITA Tribunale di Napoli, sezione XI civile, sentenza 27 maggio 2021 n. 5002

Nell’ambito di un giudizio di accertamento della legittimità del recesso per inadempimento del promissario venditore con condanna di quest’ultimo al pagamento del doppio della caparra versata, la pronuncia afferma che il mancato riscontro da parte del convenuto a ben quattro raccomandate spedite dall’attore, tra cui anche l’invito alla negoziazione assistita, legittima giustifica la condanna per lite temeraria ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ..

A.D.R. – IL MASSIMARIO

Procedimento civile – Procedura di negoziazione assistita – Ambito di applicazione – Azione risarcitoria – Controversia di valore “indeterminato” – Onere di esperire la procedura conciliativa a pena di improcedibilità della domanda – Sussistenza – Esclusione. (Cc, articolo 2043; Dl, n. 132/2014, articolo 3)

In tema di negoziazione assistita, l’onere di inoltrare l’invito alla stipula della convenzione, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, sussiste a carico di chi debba esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti ovvero intenda proporre una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro. Tali presupposti non ricorrono ove, come nel caso di specie, l’attore, nell’atto introduttivo del giudizio, si sia riservato di precisare “…in corso di causa…” l’ammontare delle somme richieste a titolo di risarcimento dei danni, indicando come “indeterminabile” il valore della controversia, con conseguente inoperatività della suddetta previsione legislativa (Nel caso di specie, relativo ad una azione risarcitoria a titolo di responsabilità a titolo extracontrattuale spiegata nei confronti della società convenuta per aver quest’ultima, con la sua condotta omissiva, pregiudicato il diritto della società attrice ad ottenere il trasferimento dei cespiti che si era aggiudicata nell’ambito di una procedura esecutiva, il giudice adito ha disatteso l’eccezione di improcedibilità sollevata dalla convenuta medesima sotto il profilo del mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita).

Tribunale di Palermo, sezione III civile, sentenza 9 marzo 2021 n. 984 – Giudice Montante

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Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – Invito del giudice ad esperire il tentativo conciliativo – Esito negativo – Concordi manifestazioni di disponibilità espresse da entrambe parti a tentare una seconda mediazione – Causa in fase decisionale – Ammissibilità – Esclusione. (Cpc, articoli 633, 645 e 649; D.lgs. n. 28/2010, articolo 5)

In sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ove il giudice, dopo aver provveduto sull’istanza proposta dall’opponente intesa ad ottenere la sospensione   dell’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto ex art. 649 cod. proc. civ., abbia assegnato alle parti termine per l’instaurazione del procedimento di mediazione e quest’ultimo abbia avuto esito negativo, eventuali pur concordi manifestazioni di disponibilità espresse da entrambe parti a tentare una seconda mediazione, per quanto apprezzabili, non possono trovare accoglimento ove la causa si trovi ormai in fase decisionale.

Tribunale di Torino, sezione I civile, sentenza 28 aprile 2021 n. 2097 – Giudice Di Capua

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Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Ambito di applicazione – Controversie – Contratti bancari – Azione nei confronti di una banca in forza di una fideiussione rilasciata a garanzia dell’adempimento di obbligazioni derivanti da un contratto di concessione relativo ad autoveicoli – Assoggettamento al procedimento di mediazione obbligatoria – Configurabilità –Esclusione – Fondamento. (Cc, articolo 1936; D.lgs. n. 28/2010, articolo 5)

In tema di mediazione obbligatoria, non rientra nel novero delle controversie assoggettate al procedimento la pretesa creditoria azionata in via monitoria nei confronti di una banca in ragione di una fideiussione prestata da quest’ultima a garanzia dell’esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni assunte da una società nei confronti di parte attrice medesima in forza di un contratto di concessione relativo ad autoveicoli. Infatti, né il rapporto di garanzia posto direttamente a fondamento della richiesta di ingiunzione, né il rapporto sottostante rientrano nell’elenco tassativo delle materie sottoposte all’obbligo di mediazione ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010.

Tribunale di Roma, sezione XVII civile, sentenza 30 aprile 2021 n. 7545 – Giudice Russo

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Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Ambito di applicazione – Controversie – Contratti bancari – Leasing – Assoggettamento al procedimento di mediazione obbligatoria – Configurabilità –Esclusione – Fondamento. (Legge, n. 124/2017, articolo 1; D.lgs. n. 28/2010, articolo 5)

In materia di leasing, anche immobiliare, è da escludere l’obbligo della mediazione in caso di controversia giudiziale.  Infatti, la locazione finanziaria non viene richiamata nell’elenco tassativo di cui all’art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. n. 28/2010, né può essere accomunata ad altre tipologie di negozi per le quali è previsto il predetto obbligo della mediazione (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concesso per il mancato pagamento di canoni relativi ad un contratto di locazione finanziaria, il giudice adito ha ritenuto inammissibile l’eccezione di improcedibilità anche in ragione della sua tardività, in quanto parte opponente l’aveva comunque formulata per la prima volta soltanto alla udienza di precisazione delle conclusioni). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 22 novembre 2019, n. 30520; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 12 giugno 2018, n. 15200).

Tribunale di Ancona, Sezione II civile, sentenza 30 aprile 2021 n. 588 – Giudice Pompetti

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Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Condizione di procedibilità – Mediazione delegata con assegnazione del termine di quindici giorni da parte del giudice – Inosservanza – Conseguenze – Conclusione del procedimento entro l’udienza di rinvio – Improcedibilità della domanda – Configurabilità – Esclusione. (D.lgs. n. 28/2010, articolo 5)

In tema di mediazione obbligatoria, è destituita di fondamento l’eccezione di improcedibilità della domanda per tardiva attivazione del procedimento disposto dal giudice, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 28 del 2010 in caso di avvio del tentativo oltre il termine di quindici giorni assegnato dal giudice, in quanto tale termine è da ritenersi ordinatorio e non perentorio, e la sanzione della improcedibilità della domanda giudiziale non può essere pronunciata se, pur essendo la mediazione stata iniziata in ritardo, il procedimento è comunque stato avviato e concluso entro l'udienza di rinvio cosicché il mancato rispetto del predetto termine legale non abbia inciso sulla effettuazione del tentativo di mediazione e sull'avveramento della condizione di procedibilità.

Tribunale di Civitavecchia, sezione civile, sentenza 24 maggio 2021 n. 770 – Giudice Vitelli

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Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Parti – Partecipazione al procedimento – Controversia in materia di r esponsabilità sanitaria – Instaurazione del procedimento di mediazione – Mancata partecipazione della parte chiamata senza giustificato motivo – Successivo giudizio di merito preceduto dall’espletamento del procedimento di consulenza tecnica preventiva – Condanna del convenuto al pagamento della sanzione pecuniaria per assenza ingiustificata – Sussistenza. (Legge n. 24/2017, articolo 8; D.lgs. n. 28/2010, articoli 5 e 8)

In tema di mediazione obbligatoria relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria, benché il procedimento ex art. 696-bis cod. proc. civ. sia alternativo rispetto al procedimento di mediazione, la mancata partecipazione, senza giustificato, a quest’ultimo instaurato prima della predetta consulenza tecnica preventiva determina, nel successivo giudizio di merito, la condanna del convenuto al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato prevista dall’art. 8, comma 4-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010.

Tribunale di Bergamo, sezione III civile, sentenza 26 maggio 2021 n. 1044 – Giudice Del Giudice

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Procedimento civile – Procedura di negoziazione assistita – Invito alla procedura – Mancato riscontro – Condanna per lite temeraria – Sussistenza – Fattispecie relativa ad inadempimento di un contratto preliminare di compravendita immobiliare. (Cpc, articoli 91 e 96; Dl, n. 132/2014, articolo 4)

Il mancato riscontro da parte del convenuto a ben quattro raccomandate spedite dall’attore, tra cui anche l’invito alla negoziazione assistita, legittima giustifica la condanna per lite temeraria ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ.. Tale comportamento, infatti, costituisce elemento rilevatore in sé del carattere chiaramente pretestuoso della difesa del convenuto, ed in quanto tale valutabile alla stregua di una forma di “abuso del processo”. Ai fini della relativa liquidazione dell’importo dovuto, la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo e ben può essere calibrata anche sull’importo delle spese processuali o su di un loro multiplo, con l’unico limite della ragionevolezza (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di accertamento della legittimità del recesso per inadempimento del promissario venditore, con condanna di quest’ultimo al pagamento del doppio della caparra versata, il giudice ha quantificato la condanna ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ.  nella stessa misura di quella espressa ai sensi dell’art. 91 cod. proc. civ..

Tribunale di Napoli, sezione XI civile, sentenza 27 maggio 2021 n. 5002 – Giudice Perrella

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