Civile

ADR: il punto sulle più recenti sentenze di merito

Una selezione delle pronunce riguardanti strumenti e metodi alternativi di risoluzione delle controversie civili

di Federico Ciaccafava

Questa settimana si propongono le decisioni che, in materia di ADR, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) mediazione obbligatoria, sfratto per morosità e parte onerata; (ii) mediazione obbligatoria e giudizio di opposizione all’esecuzione; (iii) mediazione obbligatoria e mancata prova dell’esperimento del procedimento; (iv) mediazione obbligatoria, perimetro applicativo e domande riconvenzionali; (v) mediazione obbligatoria e forma della rappresentanza nel procedimento; (vi) mediazione obbligatoria e parte onerata in sede di opposizione a decreto ingiuntivo; (vii) negoziazione assistita obbligatoria, intermediazione immobiliare e contratti perfezionati tra “professionista e “consumatore”.

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A.D.R. - I PRINCIPI IN SINTESI

 

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - Tribunale di Velletri, Sezione II civile, sentenza 20 gennaio 2022, n. 116  

  La sentenza ribadisce che nel giudizio di opposizione al procedimento di intimazione di sfratto per morosità grava sul locatore l’onere di esperire, a pena di improcedibilità della domanda, il procedimento di mediazione obbligatoria.

 

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - Tribunale di Crotone, Sezione civile, sentenza 2 marzo 2022, n. 191

La pronuncia riafferma che, data la presenza di un titolo esecutivo che accerta l’esistenza della pretesa, il procedimento di mediazione obbligatoria non trova applicazione al giudizio di opposizione all’esecuzione.

 

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - Tribunale di Taranto, Sezione civile, sentenza 2 marzo 2022, n. 539 

Nell’ambito di un giudizio di impugnazione di un deliberato assembleare condominiale, la decisione rimarca che la mancata prova dell’esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria promosso in corso di causa ad opera della parte gravata del relativo incombente determina l’improcedibilità della domanda giudiziale proposta.

 

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - Tribunale di Roma, Sezione VI civile, sentenza 7 marzo 2022, n. 3730

La pronuncia delinea i presupposti per l’estensione del procedimento di mediazione obbligatoria anche alle domande riconvenzionali distinguendo le due diverse ipotesi in cui, nel corso del giudizio, mutino o meno le originarie parti processuali.

 

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - Tribunale di Avezzano, Sezione civile, sentenza 9 marzo 2022, n. 62  

In sintonia con quanto espresso sul punto dal giudice di legittimità, la sentenza riafferma che nel procedimento di mediazione obbligatoria, la comparizione personale della parte è delegabile a terzi, ivi compreso l’avvocato difensore, purché munito di procura scritta di natura sostanziale.

 

 

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA -   Corte di Appello di L’Aquila, Sezione civile, sentenza 14 marzo 2022, n. 382 

Riformando la pronuncia del giudice di prime cure, la decisione, nel solco tracciato dalle Sezioni Unite, riafferma che l’onere di promuovere la procedura di mediazione obbligatoria in sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo grava sulla parte opposta, conseguendone, in caso di inottemperanza, la statuizione d’improcedibilità dell’azione monitoria e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

 

NEGOZIAZIONE ASSISTITA -   Tribunale di Bologna, Sezione II civile, sentenza 22 marzo 2022, n. 745

  La sentenza afferma che, quale controversia concernente obbligazioni contrattuali derivanti da contratto concluso tra professionista e consumatore, non è soggetta alla procedura di negoziazione assistita obbligatoria l’azione con la quale una società di capitali agisca in giudizio per ottenere il pagamento della provvigione maturata a seguito dell’attività di intermediazione svolta per la compravendita di un bene immobile di proprietà del cliente su incarico ricevuto da quest’ultimo.

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A.D.R. - IL MASSIMARIO

Procedimento civile -  Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Controversie - Materie - Locazione - Giudizio di opposizione al procedimento di intimazione di sfratto per morosità - Parte onerata di esperire il procedimento di mediazione obbligatoria - Locatore - Inottemperanza - Improcedibilità della domanda. (Cpc, articoli 91, 658 e 667; D.lgs. n. 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, il tenore letterale dell’articolo 5, comma 1- bis, del Dlgs n. 28 del 2010 non lascia spazio a diverse interpretazioni, stabilendo espressamente che l’onere di avviare il procedimento di media- conciliazione al fine di integrare la condizione di procedibilità della domanda grava su “…chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia in materia di locazione…”. Ne consegue che, ove il giudizio abbia ad oggetto la domanda di sfratto per morosità proposta dal locatore, grava su quest’ultimo esperire il procedimento di mediazione obbligatoria (Nel caso di specie, il giudice adito, dando atto d’ufficio dell’intervenuta cessazione della materia del contendere tra le parti, atteso il pacifico e comprovato rilascio dell’immobile locato, e dovendo pronunciarsi ai soli fini della soccombenza virtuale, ha concluso per l’improcedibilità della domanda proposta dal locatore per mancato esperimento entro il termine perentorio di quindici giorni assegnato con ordinanza della mediazione obbligatoria ponendo di conseguenza le spese di lite a carico di quest’ultimo).

Tribunale di Velletri, Sezione II civile, sentenza 20 gennaio 2022, n. 116 - Giudice Ferreri

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Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Ambito di applicazione - Casi di esclusione - Giudizi di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata - Assoggettamento a mediazione obbligatoria - Esclusione.  (Cpc, articoli 480, 615 e 617; Dlgs n. 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, l’articolo 5, comma 4, lettera e), del Dlgs n. 28 del 2010 esclude espressamente che il procedimento di mediazione debba essere svolto per i giudizi «…di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata…». Infatti, la presenza di un titolo esecutivo che accerta l’esistenza della pretesa esclude in radice ogni attività di mediazione tra le parti (Nel caso di specie, il giudice adito, nel rigettare l’opposizione avverso l’atto di precetto notificato all’opponente, ha disatteso l’eccezione d’improcedibilità dell’azione sollevata da quest’ultimo per mancato esperimento del tentativo di mediazione da parte dell’attore).

Tribunale di Crotone, Sezione civile, sentenza 2 marzo 2022, n. 191 - Giudice Rizzuti

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Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Condizione di procedibilità della domanda - Parte gravata - Mancata prova dell’esperimento del procedimento di mediazione promosso in corso di causa - Improcedibilità del giudizio - Sussistenza - Fattispecie concernente giudizio di impugnazione di deliberazione assembleare condominiale. (Cc, articolo 1137; Disposizioni di attuazione del Cc, articolo 71- quater; Dlgs n. 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, la mancata prova dell’esperimento del procedimento di mediazione promosso in corso di giudizio ad opera della parte gravata del relativo incombente determina l’improcedibilità della domanda giudiziale proposta (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di impugnazione di una deliberazione assembleare condominiale, il giudice adito ha dichiarato improcedibile la domanda proposta dalle condomine attrici, ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010, per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione: infatti, dalla documentazione depositata, concernente l’esperimento del procedimento di mediazione, non era dato evincere alcun adeguato collegamento alla controversia incardinata, in ragione dell’assoluta mancanza, nel verbale di chiusura della mediazione e negli altri atti accompagnatori, di riferimenti alla delibera condominiale impugnata, o comunque al giudizio in corso, derivandone l’assoluta incertezza circa l’oggetto del procedimento “de quo” e la conseguente mancanza della prova riferita all’esperimento del tentativo di mediazione, da ritenere obbligatorio nella lite oggetto di cognizione a pena di improcedibilità).

Tribunale di Taranto, Sezione civile, sentenza 2 marzo 2022, n. 539 - Giudice Miccoli

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Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Condizione di procedibilità della domanda - Ambito applicativo - Domanda riconvenzionale - Esperimento del tentativo di conciliazione - Identità o ampliamento delle parti processuali - Necessità - Condizioni rispettive - Individuazione - Fattispecie relativa a giudizio di opposizione a procedimento di intimazione di sfratto per morosità. ( Cpc, articoli 36, 167 e 183, 658 e 667; Dlgs n. 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, non è necessario rinnovare il tentativo di esperire il procedimento qualora la domanda riconvenzionale proposta lasci invariati gli elementi soggettivi del processo: in tal caso, infatti, gli interessi ed i bisogni sottesi delle parti, restando invariate esse stesse, rimangono inalterati e, quindi, se non si è raggiunto un accordo nel tentativo preventivo di mediazione, difficilmente questo potrà essere raggiunto in un tentativo successivo all’instaurazione del processo, producendo un’ingiustificata dilazione dei tempi processuali. Unica possibile eccezione, in caso d’identità dei soggetti, viene individuata nel caso in cui il fatto costitutivo della domanda riconvenzionale sia sorto successivamente all’esperimento del procedimento di mediazione: solo in quest’ipotesi, infatti, la riconvenzionale c.d. “inedita” essendo relativa ad un fatto costitutivo sorto posteriormente al primo tentativo di conciliazione, potrebbe produrre una variazione degli interessi in gioco tale da ammettere la possibilità che le parti arrivino a risolvere stragiudizialmente la loro controversia. Diversa, invece, è l’ipotesi in cui la domanda successiva avente ad oggetto le materie indicate dall’articolo 5, comma 1- bis, del Dlgs n. 28 del 2010, incida sulla struttura soggettiva, determinando un aumento delle parti del processo (ad esempio, a seguito di chiamata in causa, intervento volontario, litisconsorzio). In questi casi, essendoci parti ulteriori rispetto a quelle che hanno partecipato alla mediazione, portatrici d’interessi diversi e bisogni ulteriori rispetto a quelle originarie, potrebbe accadere che se tali interessi o bisogni sono compatibili con quelli delle altre parti, si potrebbe giungere al buon esito del tentativo di mediazione ed alla risoluzione negoziale della controversia (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione al procedimento d’intimazione di sfratto per morosità, nel corso del quale era stata autorizzata la chiamata in causa dei due acquirenti dell’immobile locato, il giudice adito ha ritenuto di non disporre la rinnovazione del procedimento conciliativo in quanto la mediazione era stata avviata quando era già edita la domanda riconvenzionale nonché la chiamata dei predetti acquirenti, sicché doveva intendersi avverata la condizione di procedibilità delle domande proposte nel giudizio medesimo).

Tribunale di Roma, Sezione VI civile, sentenza 7 marzo 2022, n. 3730 - Giudice Caiffa

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Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Parti - Comparizione necessaria - Potere di sostituzione - Ammissibilità - Limiti - Conferimento procura scritta di natura sostanziale - Idoneità. (Cc, articolo 1392; Dlgs n. 28/2010, articoli 5 e 8)
In tema di mediazione obbligatoria, la comparizione personale della parte è delegabile a terzi ivi compreso l’avvocato difensore, purché munito di procura scritta di natura sostanziale (Nel caso di specie, il giudice adito ha ritenuto infondata l’eccezione di improcedibilità sollevata dalla parte convenuta per mancata partecipazione degli attori al procedimento di mediazione promosso da quest’ultimi “ante causam” in ragione del mancato rilascio, in capo al difensore che li rappresentava in sede di mediazione, di una procura notarile; in ogni caso, aggiunge la pronuncia in esame, è comunque da escludere che l’eventuale mancata partecipazione delle parti al procedimento di mediazione possa costituire causa di improcedibilità del successivo giudizio dal momento che le uniche sanzioni previste dalla legge in tale ipotesi sono quelle stabilite dall’articolo 8, comma 4- bis, del Dlgs n. 28 del 2010 che non contemplano tale possibilità). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 27 marzo 2019, n. 8473).

Tribunale di Avezzano, Sezione civile, sentenza 9 marzo 2022, n. 62 - Giudice Contestabile

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Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - Onere di esperire il tentativo obbligatorio - Parte opposta - Inosservanza - Conseguenze. (Cpc, articoli 645 e 653; Dlgs, n. 28/2010, articolo 5)
Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 5, comma 1- bis, del Dlgs n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1- bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo (Nel caso di specie, la corte territoriale, dichiarata la cessazione della materia del contendere rispetto a due delle tre parti appellanti in ragione dell’accordo transattivo intervenuto in corso di causa con l’appellato, persistendo l’interesse alla pronuncia dell’unico appellante superstite che non aveva aderito alla transazione, in accoglimento del gravame, ha dichiarato l’improcedibilità della domanda proposta dall’appellato medesimo per mancato esperimento del procedimento di mediazione da parte di quest’ultimo revocando il decreto ingiuntivo opposto e compensando le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio di merito atteso il contrasto giurisprudenziale insorto sul punto e sanato solo con la pronuncia delle Sezioni Unite intervenuta dopo l’introduzione del giudizio di appello). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 8 gennaio 2021, n. 159; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 18 settembre 2020, n. 19596; Cassazione, sezione civile III, sentenza 3 dicembre 2015, n. 24629).

Corte di Appello di L’Aquila, Sezione civile, sentenza 14 marzo 2022, n. 382 - Presidente Fabrizio - Relatore Martini

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Procedimento civile - Procedura di negoziazione assistita - Condizione di procedibilità - Ambito applicativo - Casi di esclusione - Controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori - Azione di una società di capitali per il pagamento della provvigione maturata a seguito dell’attività intermediatrice svolta per la compravendita di un immobile del cliente - Assoggettamento alla procedura conciliativa - Configurabilità Esclusione. (Cc, articoli 1754 e 1755; Dlgs, n. 206/2005, articolo 3; Dl, n. 132/2014, articolo 3)
In tema di negoziazione assistita, l’azione con la quale una società di capitali agisca in giudizio per ottenere il pagamento della provvigione maturata a seguito dell’attività di intermediazione svolta per la compravendita di un bene immobile di proprietà del cliente su incarico ricevuto da quest’ultimo non è soggetta alla procedura della negoziazione assistita in quanto l’articolo 3, comma 1, del decreto- legge n. 132 del 2014, poi convertito nella legge n. 162 del 2014, prevede espressamente che la condizione di procedibilità non trovi applicazione in caso di controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori, dovendosi, nella circostanza, ritenere tali, rispettivamente, la società attrice (“professionista”) ed il cliente convenuto (“consumatore”) a norma dell’articolo 3 del Codice del Consumo (Nel caso di specie, il giudice adito ha disatteso l’eccezione di improcedibilità sollevata dal convenuto per omesso esperimento della procedura da parte della società attrice, rimarcando come, nella circostanza, la funzione conciliativa fosse comunque stata già assicurata in modo assai penetrante, attraverso un tentativo di conciliazione gestito direttamente dal giudice medesimo nella sede processuale).

Tribunale di Bologna, Sezione II civile, sentenza 22 marzo 2022, n. 745 - Giudice D’Orazi

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