ADR: il punto sulle più recenti sentenze di merito
Una selezione delle pronunce riguardanti strumenti e metodi alternativi di risoluzione delle controversie civili
Questa settimana si propongono le decisioni che, in materia di ADR, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) mediazione obbligatoria, controversia condominiale e competenza per territorio degli organismi di mediazione; (ii) mediazione obbligatoria, omessa ed ingiustificata partecipazione e riflessi probatori; (iii) mediazione delegata, giudizio di appello e inottemperanza all'ordine del giudice; (iv) mediazione obbligatoria e regime applicabile al termine assegnato dal giudice; (v) mediazione obbligatoria, impugnazione delibere condominiali e termine decadenziale; (vi) negoziazione assistita, casi di esclusione e azione del difensore per il pagamento degli onorari dovuti per l'espletamento di attività processuale.
A.D.R. – I PRINCIPI IN SINTESI
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Foggia, Sezione II civile, sentenza 12 gennaio 2021, n. 58
La decisione afferma che, in caso di mediazione relativa ad una controversia in materia condominiale, ove la domanda di mediazione sia stata depositata presso un organismo incompetente in violazione dell'articolo 71-quater disp. att. c.c., la stessa deve ritenersi inammissibile – con conseguente declaratoria di improcedibilità della domanda giudiziale – a prescindere dal fatto che poi la mediazione si sia concretamente svolta presso un organismo competente.
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Torino, Sezione I civile, sentenza 15 giugno 2021, n. 2999
La pronuncia, resa all'esito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo nel corso del quale il giudice aveva disposto la mediazione delegata, afferma che la mancata comparizione della parte regolarmente convocata senza giustificato motivo davanti al mediatore costituisce di regola elemento integrativo e non decisivo a favore della parte chiamante, per l'accertamento e la prova di fatti a carico della parte chiamata non comparsa, ma, comunque, concorre alla valutazione del materiale probatorio già acquisito.
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Corte di Appello di Firenze, Sezione I civile, sentenza 23 giugno 2021, n. 2999
In tema di mediazione obbligatoria, la mancata attivazione della procedura di mediazione rende inevitabilmente improcedibile la domanda ex articolo 5, comma 2, Dlgs n. 28 del 2010 anche nel giudizio di appello, a nulla rilevando che la controversia rientri o meno nell'elenco delle materie assoggettate a mediazione obbligatoria rilevando in tale ipotesi l'inottemperanza della parte gravata all'ordine giudiziale.
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Crotone, Sezione civile, sentenza 6 luglio 2021, n. 640
Pur affermando la natura ordinatoria del relativo termine, la decisione, valorizzando alcuni principi espressi in seno alla giurisprudenza di legittimità, precisa che, in caso di mancata proposizione dell'istanza di proroga prima della scadenza del termine assegnato dal giudice per esperire il tentativo obbligatorio, la parte decade dalla relativa facoltà di instaurare il procedimento, con la conseguenza che la successiva tardiva proposizione della domanda di mediazione deve essere equiparata, sotto il profilo della conseguente improcedibilità della domanda giudiziale, alla sua totale omissione.
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Corte di Appello di Palermo, Sezione II civile, sentenza 7 luglio 2021, n. 1122
In sede di gravame avverso la sentenza che aveva rigettato l'impugnazione di una delibera assembleare condominiale ex articolo 1137 c.c., il Collegio siciliano ribadisce che, in virtù del chiaro tenore letterale del disposto di cui all'articolo 5, comma 6, del Dlgs n. 28/2010, la domanda di mediazione impedisce la decadenza solo dal momento della sua comunicazione alle altre parti, non rilevando a tal fine l'eventuale tempestività della stessa in sede di deposito presso l'organismo adito.
NEGOZIAZIONE ASSISTITA – Tribunale di Bologna, Sezione II civile, sentenza 12 luglio 2021, n. 1652
La pronuncia, resa in sede di appello, afferma che è esclusa dall'ambito di applicazione della disciplina dettata per la negoziazione assistita ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, la controversia avente ad oggetto l'azione con la quale un avvocato chieda il pagamento degli onorari per l'attività processuale svolta in occasione di un'udienza relativa ad un procedimento penale instaurato nei confronti del proprio assistito.
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A.D.R. – IL MASSIMARIO
Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Presentazione domanda di mediazione – Organismi di mediazione – Competenza per territorio – Controversia in materia condominiale – Domanda di mediazione presentata presso organismo territorialmente incompetente – Sanzione d'inammissibilità – Procedimento di mediazione svoltosi presso un organismo competente – Irrilevanza ai fini della declaratoria di improcedibilità della domanda giudiziale. ( Disp, att. c.c., articolo 71-quater; Dlgs n. 28/2010, articoli 4 e 5)
In tema di mediazione obbligatoria, la disciplina relativa alla presentazione della domanda di mediazione dettata dall'articolo 4 del Dlgs n. 28 del 2010, deve essere coordinata, in caso di controversia attinente alla materia condominiale, con il disposto di cui all'articolo 71-quater disp. att. cod. civ. che, al comma 2, statuisce esplicitamente che "…La domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, presso un organismo di mediazione ubicato nella circoscrizione del tribunale nella quale il condominio è situato…". Tale norma riconnette inequivocabilmente la sanzione della inammissibilità all'ipotesi in cui la domanda di mediazione venga inoltrata presso un organismo territorialmente incompetente. Da ciò consegue che, ove la domanda di mediazione sia stata depositata presso un organismo incompetente in violazione della disposizione in esame, la stessa deve ritenersi inammissibile a prescindere dal fatto che la mediazione si sia poi concretamente svolta presso un organismo competente. (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di impugnazione di delibera assembleare condominiale, il giudice adito, chiamato a pronunciarsi sul solo regime delle spese di lite in applicazione del principio della soccombenza virtuale in conseguenza della cessazione della materia del contendere, ne ha disposto l'integrale compensazione: infatti, se da un lato, la domanda del condomino attore doveva ritenersi improcedibile non potendo ritenersi validamente assolta la relativa condizione di procedibilità, dall'altro, il Condominio convenuto, pur avendo partecipato alla procedura di mediazione, senza nulla eccepire in ordine alla incompetenza dell'organismo adito, ma anzi formulando anche una proposta transattiva non accettata dalla controparte, aveva poi sollevato la relativa questione alla prima udienza successiva, tenendo in tal modo una condotta tale da giustificare, in applicazione dell'articolo 92, comma 2, cod. proc. civ., l'integrale compensazione delle spese di lite).
• Tribunale di Foggia, Sezione II civile, sentenza 12 gennaio 2021, n. 58 – Giudice Cennamo
Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Procedimento di mediazione – Mancata partecipazione della parte chiamata senza giustificato motivo – Valutazione da parte del giudice. (Cpc, articolo 116; Dlgs n. 28/2010, articoli 5 e 8)
In tema di mediazione obbligatoria, nel caso in esame avviata per ordine del giudice ex articolo 5, comma 2, Dlgs n. 28 del 2010, la mancata comparizione della parte regolarmente convocata senza giustificato motivo davanti al mediatore costituisce di regola elemento integrativo e non decisivo a favore della parte chiamante, per l'accertamento e la prova di fatti a carico della parte chiamata non comparsa, concorrendo, comunque, alla valutazione del materiale probatorio già acquisito (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il mancato pagamento dei corrispettivi fatturati e relativi ad un contratto di somministrazione di energia elettrica, il giudice adito, disposta la mediazione delegata, ha ritenuto, in applicazione dell'articolo 8-comma 4–bis del Dlgs n. 28 del 2010, che dalla mancata partecipazione della parte attrice opponente all'incontro con il mediatore senza giustificato motivo, potessero trarsi ulteriori argomenti di prova a sostegno dell'infondatezza delle domande ed eccezioni proposte da quest'ultima, con consequenziale conferma del decreto ingiuntivo opposto).
• Tribunale di Torino, Sezione I civile, sentenza 15 giugno 2021, n. 2999 – Giudice Di Capua
Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Giudizio di appello – Mediazione delegata dal giudice – Mancata attivazione da parte dell'appellante – Improcedibilità del giudizio. (D.lgs. n. 28/2010, articoli 5 e 8)
In tema di mediazione obbligatoria, la mancata attivazione della procedura di mediazione rende inevitabilmente improcedibile la domanda giudiziale ex articolo 5, comma 2, Dlgs n. 28 del 2010 anche nel giudizio di appello, restando ininfluente che la controversia rientri o meno nell'elenco delle materie assoggettate a mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del citato Dlgs n. 28 del 2010 ma rilevando, in tale ipotesi, solo l'inottemperanza della parte gravata all'ordine giudiziale (Nel caso di specie, il collegio, rilevato il concorso di entrambi i requisiti richiesti dal dettato normativo, ovvero l'inerzia dell'appellante rispetto all'ordine impartito con ordinanza dal giudice nonché la tempestività dell'eccezione formulata dall'appellata, ha dichiarato improcedibile il gravame). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 10 novembre 2020, n. 25155).
• Corte di Appello di Firenze, Sezione I civile, sentenza 23 giugno 2021, n. 2999 – Presidente Mariani – Estensore Mastrodomenico
Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Presentazione domanda di mediazione – Termine di quindici giorni assegnato dal giudice – Natura ordinatoria – Mancata proposizione dell'istanza di proroga prima della scadenza del termine – Successiva tardiva proposizione della domanda di mediazione – Equiparazione alla totale omissione – Conseguenze– Improcedibilità del giudizio. (Cpc, articoli 152 e 154; Dlgs n. 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, pur riconoscendo la natura ordinatoria e non perentoria del termine assegnato dal giudice per esperire il procedimento ai sensi dell'articolo 5 del Dlgs n. 28 del 2010, la parte a carico della quale è stato allocato il relativo onere può ottenerne dal giudice una proroga, sempreché la stessa depositi tempestivamente l'istanza prima della sua scadenza. È noto, infatti, che i termini ordinatori possono essere prorogati ai sensi dell'articolo 154 cod. proc. civ. ma solo a condizione che essi non siano ancora scaduti e che la proroga non superi la durata del termine originario, mentre una eventuale ulteriore proroga può essere ammessa subordinatamente alla ricorrenza di motivi particolarmente gravi; ciò sia per l'effetto preclusivo determinato dallo spirare del termine, sia per il contemporaneo verificarsi della decadenza dal diritto di compiere l'attività che ne consegue. Ne deriva che, in caso di mancata proposizione dell'istanza di proroga del suddetto termine prima della sua scadenza, la parte inevitabilmente decade dalla relativa facoltà di instaurare il procedimento di mediazione, con la conseguenza che la tardiva proposizione della domanda di mediazione deve essere equiparata, sotto il profilo della conseguente improcedibilità della domanda giudiziale, alla sua totale omissione. (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, sentenza 21 febbraio 2013, n. 4448; Cassazione, sezione civile L, sentenza 17 novembre 2010, n. 23227).
• Tribunale di Crotone, Sezione civile, sentenza 6 luglio 2021, n. 640 – Giudice Lagani
Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Controversie condominiali – Impugnazione delibere assembleari – Termine di decadenza– Comunicazione istanza alle controparti – Necessità – Deposito istanza di mediazione – Idoneità – Esclusione – Fondamento. (Cc, articolo 1137; D.lgs. n. 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, l'articolo 5, comma 6, del Dlgs n. 28/2010 prevede che "… dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale…", aggiungendo che, "… dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito dei verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo…" In base alla chiara espressione letterale della norma in premessa, che non si presta ad equivoci interpretativi, la domanda di mediazione impedisce pertanto la decadenza dal momento della sua comunicazione alle altre parti (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di impugnazione di una delibera assembleare condominiale, il giudice d'appello ha confermato la sentenza gravata con la quale il giudice di primo grado aveva rigettato l'impugnazione di una delibera condominiale ritenendo fondata l'eccezione di decadenza sollevata dal Condominio convenuto, per essere decorso il termine perentorio di trenta giorni previsto dall'artiocolo 1137 cod. civ. dalla sua comunicazione; infatti, osserva il giudice del gravame, considerato che non è dal momento della presentazione della domanda di mediazione, ma soltanto dal momento della relativa comunicazione all'altra o alle altre parti, che si verifica l'effetto, collegato dalla legge alla proposizione della relativa procedura deflattiva, di impedire la decadenza prevista per la proposizione dell'azione giudiziale, la domanda di mediazione, depositata, nella circostanza, dall'impugnante tempestivamente, ma comunicata dall'organismo di mediazione quando il termine di trenta giorni ex articolo 1137 cod. civ. era già ampiamente decorso, doveva ritenersi irrimediabilmente tardiva).
• Corte di Appello di Palermo, Sezione II civile, sentenza 7 luglio 2021, n. 1122 – Presidente Lupo – Estensore Terramagra
Procedimento civile – Procedura di negoziazione assistita – Controversie – Ambito di applicazione – Casi di esclusione – Obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori – Azione del difensore per il pagamento degli onorari dovuti per l'attività processuale svolta in occasione di un'udienza penale – Assoggettamento alla procedura conciliativa – Esclusione – Fondamento. (Cpc, articoli 353 e 354; Dlgs, n. 206/2005, articolo 3; Dl, n. 132/2014, articolo)
In tema di negoziazione assistita, è esclusa dall'ambito di applicazione della relativa disciplina ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, la controversia avente ad oggetto l'azione con la quale un avvocato chieda il pagamento degli onorari per l'attività processuale svolta in occasione di un'udienza relativa ad un procedimento penale instaurato nei confronti del cliente. Infatti, se l'attore, a fronte della prestazione d'opera intellettuale professionale – di tipo forense – resa, assume l'indubbia qualità di "professionista", il cliente, parimenti, assume la qualità di "consumatore" agendo per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale e professionale (Nel caso di specie, il giudice d'appello, nel ritenere infondata l'eccezione di improcedibilità sollevata dall'appellante per mancato esperimento della negoziazione assistita, ha osservato che, pur a ritenere comunque l'obbligatorietà della procedura, trattandosi di appello, non ricorre l'ipotesi di regressione del processo, stante i tassativi casi previsti dagli articoli 353 e 354 cod. proc. civ.).
• Tribunale di Bologna, Sezione II civile, sentenza 12 luglio 2021, n. 1652 – Giudice D'Orazi
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