ADR: il punto sulle più recenti sentenze di merito
Una selezione delle pronunce riguardanti strumenti e metodi alternativi di risoluzione delle controversie civili
Questa settimana si propongono le decisioni che, in materia di ADR, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) domanda di mediazione obbligatoria, termine di decadenza ed efficacia interruttiva; (ii) mediazione obbligatoria, contratti "bancari e finanziari" e controversia insorta in tema di leasing immobiliare; (iii) negoziazione assistita, e condanna per responsabilità processuale aggravata; (iv) mediazione obbligatoria, termine concesso dal giudice e condizione di procedibilità; (v) mediazione delegata, primo incontro e condizione di procedibilità; (vi) mediazione obbligatoria, comunicazione istanza e data del primo incontro e condizione di procedibilità.
A.D.R. – I PRINCIPI IN SINTESI
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Brindisi, Sezione civile, sentenza 21 settembre 2022, n. 1291
La pronuncia, resa all'esito di giudizio di impugnazione di una delibera assembleare condominiale, ribadisce che la domanda di mediazione obbligatoria interrompe il termine decadenziale, sicché, una volta concluso infruttuosamente il procedimento di mediazione, dal deposito del verbale negativo da parte dell'organismo adito dalle parti decorre un nuovo termine decadenziale.
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Corte di Appello di Brescia, Sezione I civile, sentenza 5 ottobre 2022, n. 1160
La decisione assicura continuità al principio, avallato anche dal giudice di legittimità, secondo cui la controversia insorta in tema di leasing immobiliare, non rientrando nella materia dei "contratti bancari e finanziari", non è soggetta, a pena di improcedibilità del giudizio, al procedimento di mediazione obbligatoria.
NEGOZIAZIONE ASSISTITA – Corte di Appello di Brescia, Sezione I civile, sentenza 10 ottobre 2022, n. 1175
La sentenza rimarca, in tema di negoziazione assistita, che la condanna alle spese per responsabilità processuale aggravata in tanto può essere pronunciata dal giudice a carico della parte che non abbia aderito all'invito alla negoziazione assistita in quanto quest'ultima sia risultata, anche solo parzialmente, soccombente in giudizio.
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Corte di Appello di Firenze, Sezione II civile, sentenza 20 ottobre 2022, n. 2357
La pronuncia, applicando alla mediazione obbligatoria per legge un principio già espresso dal giudice di legittimità con riferimento alla mediazione delegata, riafferma che ciò che rileva, ai fini dell'avveramento della condizione di procedibilità della domanda, è che la parte onerata di introdurre la mediazione abbia dato avvio alla procedura e l'abbia conclusa entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, a nulla rilevando in senso contrario che sia stato invece "sforato" il termine iniziale di quindici giorni concesso con ordinanza dal giudice.
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Pistoia, Sezione civile, sentenza 20 ottobre 2022, n. 877
La sentenza, con riferimento ad una mediazione delegata dal giudice, riafferma che la condizione di procedibilità deve ritenersi realizzata qualora una o entrambe le parti comunichino al termine del primo incontro davanti al mediatore la propria indisponibilità a procedere oltre.
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Corte di Appello di Milano, Sezione III civile, sentenza 3 novembre 2022, n. 3442
La pronuncia, relativa ad una controversia insorta in materia condominiale, esclude che la parte istante, a pena d'improcedibilità della domanda, sia tenuta a comunicare alla controparte, entro il termine di quindici giorni concesso dal giudice per promuovere il procedimento di mediazione, l'invito a comparire davanti all'Organismo di mediazione adito, costituendo siffatta comunicazione obbligo gravante sul responsabile del predetto Organismo.
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A.D.R. – IL MASSIMARIO
Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Controversie – Condominio – Giudizio di impugnazione di delibera assembleare condominiale – Impugnazione – Termine di decadenza ex art. 1137 c.c. – Domanda di mediazione – Efficacia interruttiva – Conseguenze. (Cc, articolo 1137; Dlgs, n. 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, la domanda di mediazione interrompe l'eventuale termine decadenziale, con la conseguenza che, terminato il procedimento di mediazione e segnatamente, depositato il verbale negativo da parte dell'organismo adito dalle parti, decorre un nuovo termine decadenziale (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di impugnazione avente ad oggetto la delibera con la quale l'assemblea condominiale che aveva ripartito tra i condomini le spese derivanti da una sentenza pronunciata a carico del Condominio a titolo di risarcimento dei danni causati dall'intasamento dell'impianto fognante condominiale e conseguente fuoriuscita di liquami, il giudice adito ha ritenuto infondata l'eccezione sollevata da quest'ultimo di decadenza dall'azione giudiziale per mancato rispetto del termine perentorio di trenta giorni previsto dall'articolo 1137 cod. civ. decorrente dalla data in cui era stato depositato il verbale negativo di mediazione) (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 22 luglio 2013, n. 17781).
• Tribunale di Brindisi, Sezione civile, sentenza 21 settembre 2022, n. 1291 – Giudice Giliberti
Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Controversie – Contratti bancari e finanziari – Controversia insorta in tema di leasing immobiliare – Assoggettamento a mediazione obbligatoria – Necessità – Esclusione – Fondamento. (Dlgs, n. 28/2010, articolo 5)
In tema di condizione di procedibilità relativa all'esperimento della mediazione obbligatoria ex articolo 5 del Dlgs n. 28 del 2010, il riferimento della norma ai contratti "bancari e finanziari" contiene un chiaro richiamo, non altrimenti alterabile, alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel Tub (Dlgs n. 385 del 1993), nonché alla contrattualistica involgente gli strumenti finanziari di cui al Tuf (Dlgs n. 58 del 1998), sicché non è estensibile alla diversa ipotesi del leasing immobiliare, anche se, nelle varie forme, allo stesso sono coessenziali finalità di finanziamento, specificamente funzionali, però, all'acquisto ovvero alla utilizzazione dello specifico bene coinvolto (Nel caso di specie, nel respingere l'appello proposto avverso la sentenza impugnata, che aveva dichiarato risolto il contratto di locazione finanziaria condannando l'appellante al rilascio dell'immobile, la corte territoriale ha ritenuto infondato anche il motivo di gravame con cui quest'ultimo aveva censurato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva rigettato l'eccezione di improcedibilità della domanda formulata in primo grado dall'appellata senza aver presentato istanza di mediazione). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 13 maggio 2021, n. 12883; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 22 novembre 2019, n. 30520; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 31 maggio 2019, n. 14904; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 12 giugno 2018, n. 15200).
• Corte di Appello di Brescia, Sezione I civile, sentenza 5 ottobre 2022, n. 1160 – Presidente Pianta – Relatore De Palma
Procedimento civile – Procedura di negoziazione assistita – Articolo 4, comma 1, del Dl n. 132/2014 – Invito alla negoziazione assistita – Mancata risposta o rifiuto – Valutazione del giudice a fini della pronuncia di condanna alle spese per responsabilità processuale aggravata – Soccombenza anche parziale in giudizio della parte inottemperante – Necessità. (Cpc, articolo 96; Dl, n. 132/2014, articolo 4)
In tema di negoziazione assistita, l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 132/2014, nel disporre che la mancata risposta all'invito alla negoziazione assistita o il suo rifiuto può (non deve) essere valutato dal giudice ai fini di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, comma 1, cod. proc. civ., è norma che trova applicazione nell'ipotesi in cui la parte che non abbia aderito all'invito sia poi risultata anche solo parzialmente soccombente in giudizio, avendo costretto il creditore ad adire l'autorità giudiziaria (Nel caso di specie, nel rigettare il gravame proposto avverso la sentenza impugnata, la corte del merito ha ritenuto infondato anche il motivo con cui l'appellante aveva censurato l'omessa pronuncia da parte del giudice di prime cure sulla domanda proposta a titolo di responsabilità processuale aggravata ex articolo 96 cod. proc. civ. per la mancata partecipazione dell'appellata alla negoziazione assistita, essendo quest'ultima risultata vittoriosa in entrambi i gradi di merito).
• Corte di Appello di Brescia, Sezione I civile, sentenza 10 ottobre 2022, n. 1175 – Presidente Pianta – Relatore Laneri
Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Condizione di procedibilità – Avveramento – Presupposti – Avvio del procedimento entro il termine di quindici giorni assegnato dal giudice alle parti – Irrilevanza – Esperimento della procedura entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice – Rilevanza – Principio espresso in sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. (Dlgs, n. 28/2010, articolo 5)
Anche in tema di mediazione preventiva obbligatoria per legge, al pari della mediazione delegata dal giudice, ciò che rileva, ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità, è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione – da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo – e non già l'avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che la dispone. In sostanza, ciò che conta per evitare l'improcedibilità della domanda è che la parte onerata di introdurre la mediazione abbia dato avvio alla procedura e l'abbia conclusa entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, a nulla rilevando in senso contrario che sia stato invece "sforato" il termine iniziale di quindici giorni concesso dal giudice. (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la corte territoriale, accogliendo parzialmente l'appello, ha ritenuto che nella circostanza la condizione di procedibilità, diversamente da quanto statuito dal giudice di prime cure, si fosse realizzata, in quanto il procedimento di mediazione, pur essendo stato avviato dalla parte onerata dell'incombente solo il giorno successivo alla scadenza del termine di quindici giorni, si era comunque concluso pur senza accordo prima dell'udienza di rinvio per mancata adesione della parte convenuta) (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, sentenza 14 dicembre 2021, n. 40035).
• Corte di Appello di Firenze, Sezione II civile, sentenza 20 ottobre 2022, n. 2357 – Presidente Mori – Relatore Gerace
Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Primo incontro – Condizione di procedibilità – Dichiarazione di una o entrambe le parti di non voler procedere oltre – Avveramento – Sussistenza – Principio espresso in tema di mediazione delegata relativa a controversia insorta in tema di appalto. (Dlgs, n. 28/2010, articoli 5 e 8)
In tema di mediazione obbligatoria, la condizione di procedibilità deve ritenersi realizzata qualora una o entrambe le parti comunichino al termine del primo incontro davanti al mediatore la propria indisponibilità a procedere oltre (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in tema di contratto di appalto, il giudice adito ha ritenuto infondata l'eccezione di improcedibilità della domanda riconvenzionale spiegata dalla impresa appaltatrice convenuta e sollevata dagli attori sul presupposto che quest'ultima non si era dichiarata disponibile ad entrare nel merito della mediazione delegata disposta dal giudice medesimo con ordinanza nel corso del giudizio).
• Tribunale di Pistoia, Sezione civile, sentenza 20 ottobre 2022, n. 877 – Giudice Piccinni
Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Primo incontro – Invito rivolto alla parte chiamata a comparire davanti all'Organismo adito – Obbligo di comunicazione gravante sulla parte istante entro il termine di quindici giorni concesso dal giudice per l'avvio della mediazione – Sussistenza – Esclusione – Fondamento – Fattispecie relativa a controversia insorta in materia condominiale. (Dlgs, n. 28/2010, articoli 5, 6 e 8)
In tema di mediazione obbligatoria, l'obbligo di comunicazione dell'istanza di mediazione e della data di primo incontro alla controparte grava senz'altro, in via principale, sull'organismo di mediazione, il cui responsabile, ricevuta la domanda di mediazione, è tenuto, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del Dlgs n. 28 del 2010, a designare il mediatore ed a fissare il primo incontro, configurandosi la comunicazione "de qua", a carico della parte istante, alla stregua di un onere, diversamente dall'obbligo gravante sul responsabile dell'organismo. Ne consegue che parte istante non è tenuta a comunicare alla controparte entro il termine concesso dal giudice l'invito a comparire davanti all'Organo conciliativo, atteso che, come detto, l'invio di tale invito è atto gravante sull'Organismo medesimo; infatti, diversamente ragionando, sarebbe frustrato l'interesse della parte, che pur non gravata dell'incombente e pur attivatasi diligentemente, si vedrebbe costretta a subire le conseguenze dell'inerzia dell'Organismo incaricato di amministrare la procedura conciliativa (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio in cui un condomino, vantando un credito confronti del Condominio già accertato in sede giudiziale, aveva agito per ottenere la consegna in suo favore dell'anagrafica condominiale, preordinata all'esercizio dell'azione monitoria, la corte territoriale, nel rigettare l'appello proposto dall'ente di gestione, soccombente virtuale in prime cure per intervenuta cessazione della materia del contendere, ha ritenuto infondato il motivo con cui quest'ultimo aveva denunciato la nullità della sentenza per omessa pronuncia del giudice sull'eccepita tardività di comunicazione dell'invito a partecipare al procedimento conciliativo in quanto effettuata dall'organismo di mediazione adito dopo il termine di quindici giorni concesso dal giudice per l'avvio della mediazione, con consequenziale richiesta di declaratoria in rito di improcedibilità dell'intero giudizio). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, sentenza 14 dicembre 2021, n. 40035).
• Corte di Appello di Milano, Sezione III civile, sentenza 3 novembre 2022, n. 3442 – Presidente Formaggia – Relatore Ciriaco
Ciaccafava Federico, Percorso di giurisprudenza - Mediazione civile e commerciale
Dottrina