Affidamento e adozione: il legislatore modifica la norma sul diritto dei minori alla continuità affettiva
Con la novella in esame (legge 9 ottobre 2015 n. 173), dedicata espressamente al diritto della continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare, il legislatore ha inteso tutelare il rapporto affettivo che viene a crearsi, tra i minori temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo e i loro affidatari per effetto dell'affido familiare di cui agli articoli 4 e 5 della legge sull'adozione.
L'ipotesi ora disciplinata - A prescindere dalla peculiarità dello stesso titolo della legge, ove – innovando rispetto a quella che è stata sinora la tradizione delle norme in tema di adozione (norme che, a quel che risulta, fanno sempre riferimento ai minori) - è parola di bambini e bambine, il nuovo articolo 4, comma 5-bis, della legge 4 maggio 1983 n. 184 (introdotto dall'articolo 1, comma 1, della legge 173/2015), disciplina una ipotesi che può così sintetizzarsi:
•si accerta che il minore, già temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo e, per questo motivo, affidato a una famiglia, si trova in realtà, in una situazione di abbandono, perché privo di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi (cioè che ricorra l'eventualità espressamente prevista dall'articolo 8, comma 2, della legge n. 184, secondo cui la situazione di abbandono sussiste... anche quanto i minori ... siano in affidamento familiare );
•gli affidatari hanno i requisiti per poter adottare un minore (cioè sono uniti in matrimonio da almeno tre anni, negli ultimi tre anni non si sono mai separati neppure di fatto, sono effettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere il minore, hanno un'età che supera di almeno 18 anni – e di non più 40 – quella dell'adottando... in pratica siano in possesso dei requisiti indicati dal precedente articolo 6) e chiedono di potere adottare il minore;
•tra gli adottanti e il minore vi è stato un prolungato periodo di affidamento.
Presenti le dette circostanze il tribunale per i minorenni, nello scegliere gli adottanti, deve tenere conto dei legami affettivi significativi nonché del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria in conseguenza dell'affidamento.
Le relazioni socio-affettive - Sempre a tutela degli affidatari familiari, il nuovo articolo 4, comma 5-ter, della legge 4 maggio 1983 n. 184 (introdotto dall'articolo 1, comma 2, della legge 173/2015) dispone che qualora il minore faccia ritorno – dopo un periodo di affidamento – nella propria famiglia o sia affidato ad altra famiglia o, ancora, sia adottato, non siano posti nel nulla i rapporti tra gli originari affidatari (ed, eventualmente, i successivi) e il minore.
Si prevede, pertanto, la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidatesi durante l'affidamento.
Le disposizioni processuali - Il nuovo comma 5-quater dell'articolo 4 della legge n. 184 (introdotto dall'articolo 1, comma 3, della legge 173/2015) - infine - detta le disposizioni processuali per attuare i precetti di cui ai precedenti commi 5-bis e 5-ter prevedendo che il giudice (il tribunale per i minorenni) adotti i provvedimenti ivi previsti:
•da un lato, tenendo presenti le valutazioni documentate dei servizi sociali (servizi sociali, che, come noto, essendo responsabili del programma di assistenza nonché della vigilanza dell'affidamento, a norma del comma 3 dello stesso articolo 4 non solo devono dare informazioni sullo sviluppo del rapporto di affidamento e informare l'autorità competente di ogni evento di particolare rilevanza, ma anche presentare una relazione semestrale sull'andamento del programma di assistenza);
•dall'altro, ascoltando il minore che ha compiuto dodici anni, o anche di età inferiore, se capace di discernimento (in applicazione del principio per cui tutti i provvedimenti di una certa rilevanza relativi a minori devono essere adottati sentiti personalmente il minore che ha compiuto dodici anni o anche di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento - articoli 7, comma 3, 10, comma 5, 23, comma 1, della legge n. 184).
La convocazione dell'affidatario - L'ultimo periodo dell'articolo 5, comma 1, della legge n. 184 – come modificato – da ultimo, dall'articolo 100, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 28 dicembre 2013 n. 154, prevedeva che l'affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato .
Diversamente, per effetto dell'articolo 2, della novella ora in commento (che ha riformulato l'ultimo periodo dell'articolo 5, comma 1, della legge n. 184) l'affidatario o l'eventuale famiglia collocataria devono essere convocati, a pena di nullità, nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato e hanno facoltà di presentare memorie scritte nell'interesse del minore.
In pratica, in caso di procedimenti civili sulla responsabilità genitoriale, l'affidamento familiare e l'adottabilità di soggetti minori già in condizione di affidamento familiare:
•mentre - in passato – esisteva unicamente l'onere di sentire l'affidatario,
attualmente:
•l'affidatario cui il minore è stato affidato deve essere convocato (e, quindi, non più unicamente sentito),
•nel caso l'affidamento sia disposto in favore di una famiglia è questa ultima che deve essere convocata (e, quindi, non più il solo affidatario);
•la convocazione è prescritta a pena di nullità dell'intero procedimento;
•i convocati hanno facoltà di presentare memorie scritte nell'interesse del minore.
La dichiarazione di adozione - In tema di dichiarazione di adozione, l'articolo 25, comma 1, della legge n. 184 prevede – in estrema sintesi – che il tribunale dei minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilità, trascorso un anno dall'affidamento, previa una serie di adempimenti formali, provvede sull'adozione con sentenza in camera di consiglio, decidendo di fare luogo o di non fare luogo alla adozione.
L'articolo 3 della legge 173/2015 ha inserito, di seguito, al ricordato comma il comma 1-bis, così, testualmente, formulato: le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nell'ipotesi di prolungato periodo di affidamento ai sensi dell'articolo 4, comma 5- bis.
Si prevede – in altri termini – che la procedura per la dichiarazione di adozione – descritta nel precedente comma 1 – deve seguirsi anche nella eventualità l'adozione sia pronunciata (o sia negata) in favore degli affidatari familiari.
Adozioni in casi particolari - L'articolo 4 della legge di riforma, infine, modifica l'articolo 44, comma 1, lettera a) della legge n. 184, in tema di Adozione in casi particolari.
La lettera a) del primo comma dell'articolo 44 della legge n. 184 prevede che possa farsi luogo all'adozione di un minore, in assenza della previa dichiarazione dello stato di adottabilità dello stesso (cioè in assenza delle condizioni previste dal primo comma del precedente articolo 7) qualora la parte adottante sia unita al minore:
•o da vincolo di parentela sino al sesto grado,
•o da preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia orfano di entrambi i genitori.
Pacifico quanto precede, non controverso che l'affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione … ed esercita, altresì, i poteri connessi con la responsabilità genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica e con le autorità sanitarie (articolo 5 della legge n. 184) è palese che nella eventualità il rapporto di affidamento si sia protratto per un prolungato periodo, l'affidatario possa agevolmente invocare l'esistenza di un rapporto stabile e duraturo che giustifica il provvedimento di adozione ex articolo 44, anche in assenza della precisazione che la inutile novella del 2015 ha inteso introdurre al più volte ricordato articolo 44, comma 1.