Affidamento in prova al servizio sociale anche allo straniero privo di permesso di soggiorno
La pena sostitutiva di quella detentiva breve va concessa all’extracomunitario clandestino alle stesse condizioni di qualsiasi altro condannato
La pena sostitutiva dell’affidamento in prova al servizio sociale può essere concesso anche allo straniero irregolare sprovvisto di permesso di soggiorno, senza che ciò costituisca condizione limitante al riconoscimento del beneficio penitenziario. Quindi a chi si trovi in condizione di clandestinità nel territorio nazionale di fronte alla giustizia non sopporta limitazioni alla concessione dell’affidamento in prova se la prospettiva è quella rieducativa.
Infatti, come afferma la Corte di cassazione penale - con la sua sentenza n. 40131/2024 - il presupposto per la concessione della pena sostitutiva, a una persona condannata a pena che non superi i tre anni di detenzione, non sconta differenze tra cittadini italiani e clandestini extracomunitari.
Quindi il criterio per la decisione giudiziale sulla sostituzione della pena detentiva breve è unico per i condannati fino a tre anni di detenzione la prospettiva di un completamento del ravvedimento già avviato e l’esclusione del rischio di recidiva.
Neanche la mancata indicazione di un sicuro domicilio o di una concreta attività lavorativa nella domanda per ottenere l’affidamento in prova può valere a far negare la sostituzione della detenzione. Indicazioni che, ad esempio nel caso concreto, erano effettivamente mancanti. Ma come risponde la Suprema Corte ciò che vale è la prospettiva futura di ottenere un lavoro che, nell’immediatezza dell’affidamento in prova al servizio sociale, ben può coincidere con lo svolgimento di un’attività di volontariato.