Al dirigente avvocato Asl nessun emolumento di risultato se non è previsto dalla contrattazione collettiva
L'azienda sanitaria aveva deciso di riconoscere tali somme
Risulta nulla la delibera che prevede compensi per i dirigenti avvocati non contemplati dalla contrattazione collettiva. Questo il principio espresso dalla Cassazione con l'ordinanza n. 26156/20.
Entrando nel merito della vicenda la Corte d'Appello di Palermo ha rigettato l'appello di un avvocato contro la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto l'opposizione dell'Asl Palermo e revocato due decreti ingiuntivi del 2009 con i quali era stato intimato il pagamento in favore del dirigente avvocato degli onorari professionali maturati per l'attività difensiva prestata a favore dell'ente pubblico datore di lavoro in controversie, vinte nel merito e concluse con la compensazione delle spese. L'avvocato, in sostanza chiedeva una retribuzione di risultato, che nella specie l'azienda aveva deciso di riconoscere in relazione a giudizi conclusi positivamente.
La Cassazione - in sintonia con i giudici di secondo grado - ha chiarito che il datore di lavoro pubblico non può attribuire trattamenti economici che non siano espressamente previsti dalla contrattazione collettiva ex articolo 64 del Ccnl 5/12/1996 per la dirigenza sanitaria tecnico amministrativa. Va ricordato che quest'ultima norma non lascia spazio e dubbi interpretativi attesa la chiarezza della clausola di chiusura che esclude i dirigenti avvocati e procuratori appartenenti al ruolo professionale dell'indennità professionale per la prestazione individuale proprio perché essi percepiscono i compensi di natura professionale, previsti dal regio decreto 27 novembre 1933 n. 1578.